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I crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive

I crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 17594 del 28/06/2019

Con ordinanza del 28 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che in tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all’art. 25 L.F., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall’art. 101, commi 1 e 4, L.F., ben potendo l’epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo.


Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 17594 del 28/06/2019

I crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

C. – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione – controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il __;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del __ dal Cons. Dott. __;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __ e dall’Avvocato generale __, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, proposta da C. contro la declaratoria di inammissibilità della domanda del __ recante l’insinuazione al passivo, in prededuzione, del credito privilegiato a titolo di compenso maturato quale legale delle controparti P. S.p.a. e P. S.r.l. (difese disgiuntamente insieme all’avv. P. del foro di Genova e agli avv. A. e D. del foro di Napoli), convenute in giudizio dalla curatela per la revocatoria della cessione dei rami di azienda della società fallita, poiché, intervenuta la transazione della causa in data __ (e la cancellazione della causa dal ruolo il __), egli aveva subordinato la propria rinunzia alla solidarietà professionale all’effettivo pagamento delle proprie competenze da parte delle clienti, le quali invece non vi avevano provveduto ed erano state poi dichiarate fallite.
  2. Dagli atti di causa, come ricostruiti dal giudice a quo, risulta che il ricorrente aveva in un primo momento richiesto alla curatela, con raccomandata del __ – quale rappresentante dello Studio Legale C. – il pagamento delle proprie competenze per la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 68 Legge Professionale; in difetto di pagamento, in data __ aveva proposto insinuazione al passivo L.F., ex artt. 93 e 111 bis, che però il giudice delegato aveva dichiarato de plano inammissibile perché ultratardiva, con provvedimento opposto ma confermato dal tribunale con decreto del __, over era stata altresì affermata la carenza di legittimazione attiva dello studio associato; successivamente, in data __ l’avv. C. aveva proposto, in proprio, ulteriore insinuazione al passivo, parimenti dichiarata de plano inammissibile dal giudice delegato con decreto del 06/12/2013 in quanto ultratardiva.
  3. Nel confermare la decisione, il Collegio napoletano ha ritenuto: che i termini di cui alla L.F., art. 101, commi 1 e 4, si applicano anche ai crediti prededucibili, alla luce della L.F., art. 111-bis; che la mancata risposta della curatela alla raccomandata del __ (inviata dal ricorrente quale legale rappresentante dello studio associato) aveva fatto sorgere il presupposto della contestazione L.F., ex art. 111-bis; che a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo il __, della transazione conclusa il __ e della cancellazione della causa dal ruolo il __, doveva ritenersi colpevole il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione solo in data __.
  4. C. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, corredato da memoria, cui la curatela ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo si lamenta la violazione della L.F., art. 111-bis, comma 1, nonché dell’art. 12 preleggi, comma 1 e art. 152 c.p.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto la domanda ultratardiva dichiarando che la L.F., art. 111-bis, comma 1, richiamerebbe non solo le modalità di cui al Capo V Titolo II della L.F. (nel testo attualmente in vigore) ma tutto il Capo V, ivi inclusi i termini fissati per le insinuazioni dei crediti sorti prima dell’apertura del fallimento.

5.1. Il secondo mezzo prospetta la nullità della decisione per avere il tribunale ritenuto applicabili al procedimento, e di fatto applicato, i termini di cui al Capo V del Titolo II della L.F. (nel testo attualmente in vigore).

5.2. Con il terzo motivo si denuncia, subordinatamente ai primi due, la violazione della L.F., art. 111-bis, comma 1, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il denegato termine per la presentazione della domanda di ammissione al passivo del credito prededucibile possa decorrere a prescindere da un’effettiva contestazione e del conseguente avviso del termine stesso.

5.3. Il quarto mezzo deduce la nullità della decisione per avere il tribunale applicato alla domanda di insinuazione di un credito non (ancora) contestato la pretesa disciplina – quanto al denegato termine – dei crediti già contestati.

5.4. I primi due motivi sono infondati e i restanti due, proposti in via subordinata, sono inammissibili.

  1. La questione principale posta con il primo e il secondo motivo ossia l’applicabilità ai crediti prededucibili contestati dei termini per l’insinuazione al passivo previsti dalla L.F., art. 101 – va risolta ad avviso del Collegio in senso positivo.

6.1. Occorre muovere dal rilievo per cui la L.F., art. 111-bis, comma 1, nello stabilire che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, si riferisce a tutti i crediti prededucibili indicati nella L.F., art. 111, senza alcuna distinzione tra quelli sorti prima del fallimento (cd. in funzione) o dopo (cd. in occasione). Pertanto, la disposizione riguarda indistintamente i crediti concorsuali e i crediti cd. di massa.

6.2. La L.F., stesso art. 111-bis, comma 1, stabilisce solo due eccezioni alla predetta regola, con riguardo a due specifiche categorie di crediti prededucibili: i) quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti duranti l’esercizio provvisorio, per i quali il successivo comma 3 si limita a disporre che, se liquidi ed esigibili, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, con pagamento autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato (autorizzazione che quindi tiene luogo della verifica); ii) quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’art. 25 che, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’art. 26 (ossia il ben diverso procedimento di reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale).

6.3. Per completezza va ricordato che il cd. decreto correttivo del 2007 ha abrogato l’originario della L.F., art. 111-bis, comma 2, il quale stabiliva che per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento ai sensi dell’art. 101, comma 2 (disposizione che per le domande considerate tardive ai sensi del comma 1 si richiamano le forme di cui all’art. 95 e applicano la L.F., artt. 93-99). È stato quindi eliminato l’unico spartiacque inizialmente individuato tra i crediti prededucibili sorti prima o dopo le udienze di verifica del passivo, peraltro con scarsa coerenza al nuovo impianto della L.F., visto il diverso riferimento della L.F., art. 101, non già all’udienza (o alle udienze) di verificazione dello stato passivo, bensì al termine di trenta giorni prima di essa.

6.4. Al riguardo, nella Relazione illustrativa si legge che la soppressione della L.F. art. 111-bis, comma 2, è stata disposta per eliminare una inutile duplicazione rispetto alla disposizione contenuta nel comma 1; peraltro, non era nemmeno chiaro perché ci si riferisse solo alle domande tardive di cui alla L.F., art. 101, comma 2 e non anche a quelle cd. ultratardive di cui al successivo comma 4.

6.5. Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi che – fatte salve le due eccezioni sopra viste – tutti i crediti prededucibili contestati (sorti ante o post fallimento) devono essere necessariamente accertati sulla base di una domanda di ammissione al passivo, formulata ai sensi della L.F., art. 93, la quale non potrà che essere alternativamente considerata: i) tempestiva, se presentata entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo (L.F., art. 16, comma 1, n. 5); ii) tardiva, se trasmessa al curatore oltre il suddetto termine e non oltre dodici (ovvero, in caso di particolare complessità della procedura indicata nella sentenza di fallimento, diciotto) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (L.F., art. 101, comma 1); iii) ultratardiva, se depositata dopo quest’ultimo termine e comunque entro l’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo fallimentare (L.F., art. 101, comma 4). Con la precisazione che, tanto per le domande tardive quanto per quelle cd. ultratardive, i creditori concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o – per quanto qui rileva – se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili (L.F., art. 112, rimasto sostanzialmente immutato).

  1. Sulla base di queste premesse, il rinvio che la L.F., art. 111-bis, comma 1, fa alle modalità (e non solo alle forme) di cui al Capo V (che consta della L.F., artt. da 92 a 102) include, ad avviso del Collegio, anche i termini per la proposizione della domanda, per una serie di ragioni anche storiche, logiche e sistematiche riconducibili a due principi fondamentali del sistema concorsuale, quali la celerità della procedura fallimentare e la concentrazione dell’accertamento del passivo.

7.1. Occorre invero rammentare che, prima della riforma del 2006, i creditori non avevano limiti preclusivi per l’insinuazione al passivo, potendolo fare fino a che non si fossero esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare (fermi restando i limiti al concorso alle ripartizioni stabiliti dalla L.F., art. 112); a fronte di una domanda tardiva, il giudice fissava un’apposita udienza per la comparizione del richiedente e del curatore (con facoltà di intervento degli altri creditori) e, salva l’ipotesi di non contestazione del curatore e ritenuta fondatezza del credito, istruiva una causa civile ordinaria (con spese a carico del creditore cui il ritardo fosse imputabile).

7.2. La riforma fallimentare del 2006-2007 ha completamente innovato il sistema di accertamento del passivo, in ossequio ai principi di celerità e speditezza della procedura fallimentare, tra l’altro equiparando il sistema della verifica delle domande tardive a quello previsto per le domande tempestive e sottoponendolo a specifiche scansioni temporali (v. L.F., art. 101, comma 2, secondo periodo, per cui il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano ragioni d’urgenza); inoltre, per quanto qui rileva, ha introdotto il limite preclusivo dei 12 (o 18) mesi dalla esecutività dello stato passivo (fatta salva la sospensione feriale dei termini per i crediti diversi da quelli di lavoro: v. Cass. Sez. U, n. 10944/2017 e Cass. n. 4408/2016 per le domande tardive), al tempo stesso consentendo ai creditori di presentare domanda anche successivamente (fermi restando i limiti di cui alla L.F., art. 112), a condizione che l’istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (L.F., art. 101, comma 4). In sostanza, il giudizio di non colpevolezza nel ritardo, prima operante solo ai fini del riparto dell’attivo, è stato esteso anche all’accertamento del passivo.

7.3. Non si vede perché questo spirito acceleratorio della riforma non dovrebbe riguardare anche i creditori prededucibili contestati (tanto più che, come visto, la L.F., art. 111-bis, comma 1, non distingue tra quelli sorti prima o dopo il fallimento), ai quali dovrebbe consentirsi l’insinuazione al passivo secondo le modalità di cui al capo V, ma ad libitum, ossia al di fuori dei perimetri temporali chiaramente voluti dal legislatore della riforma, ben potendo essi tranquillamente insinuarsi anche oltre il termine fissato per le domande tardive, sol che sia dimostrata la non colpevolezza del ritardo; e quest’ultima sarà praticamente in re ipsa per i crediti sorti in prossimità o addirittura oltre la scadenza di detto termine.

7.4. Il sistema normativo così come attualmente congegnato risulta dunque autosufficiente e funzionante; diversamente, non esistendo alcuna norma che stabilisca un diverso criterio cronologico per l’accertamento dei crediti prededucibili contestati, si renderebbe comunque necessaria l’individuazione per via pretoria di un qualche termine da rispettare, non essendo concepibile che l’insinuazione al passivo dei crediti prededucibili contestati – che comporta pacificamente l’attivazione del complesso procedimento di cui al capo V (formazione del progetto di stato passivo, fissazione dell’udienza di discussione, comunicazioni del curatore, svolgimento dell’udienza nel contraddittorio incrociato con i creditori, eventuali fasi di impugnazione) – possa avvenire sine die, sacrificando le esigenze di celerità e concentrazione sopra enunciate.

7.5. Non pare insomma che vi siano controindicazioni a trattare i creditori prededucibili contestati, ai fini dell’accertamento del passivo, come tutti gli altri creditori concorsuali (piuttosto che esentarli dai termini previsti dalla L.F., art. 101, commi 1 e 4), dal momento che da questo trattamento essi non subiscono alcun pregiudizio, potendo far valere la scusabilità del ritardo della domanda ultratardiva in ragione del momento in cui è sorto il loro credito, anche ai fini del diritto al prelievo L.F., ex art. 112.

7.6. Le illustrate considerazioni trovano indiretto riscontro nel Codice della crisi e dell’insolvenza di futura applicazione, i cui artt. 222 e 208, sostanzialmente corrispondono, rispettivamente, alla L.F., artt. 111-bis e 101, salvo tre importanti innovazioni che testimoniano l’ulteriore spinta acceleratoria del legislatore in nome delle esigenze di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo: i) la diminuzione da dodici a sei (e da diciotto a dodici) mesi del termine per la trasmissione delle domande tardive; ii) l’ammissibilità delle domande ultratardive a condizione non solo che sia data prova della non imputabilità del ritardo, ma anche della loro trasmissione al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo (rectius la trasmissione tempestiva); iii) l’espressa previsione per cui, quando la domanda ultratardiva sia manifestamente inammissibile, il giudice delegato non deve attivare il procedimento del capo V, ma può dichiarare de plano l’inammissibilità della domanda con decreto reclamabile a norma dell’art. 124 (corrispondente al vigente L.F., art. 26 e quindi nelle stesse forme prescritte dalla L.F., art. 111-bis, per l’accertamento dei crediti prededucibili liquidati a norma della L.F., art. 25).

  1. È necessario a questo punto confrontare tale approdo con le diverse conclusioni raggiunte in alcuni precedenti di questa Corte.

8.1. Nel più recente (Cass. 1391/2019) ci si limita a sostenere che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L.F., art. 101, commi 1 e 2 con mero rinvio, per le motivazioni, alla pronuncia (Cass. 16218/2015) che per la prima volta ha affermato quel principio per l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare.

8.2. Le motivazioni sulle quali Cass. 16218/2015 fonda il principio di “esenzione dall’insinuazione dei crediti sopravvenuti dal termine decadenziale di cui alla L.F., art. 101, commi 1 e u.c.” sono di due ordini: i) nel caso in cui quel termine sia scaduto, il carattere sopravvenuto del credito non è di per sé ragione di non imputabilità del ritardo, in quanto “non necessariamente il credito sorge in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per cause indipendenti da colpa del creditore”, come ad esempio “non avviene per il credito del convenuto in revocatoria che abbia restituito quanto aveva ricevuto ai sensi della L.F., art. 70, comma 2” (cfr. Cass. 10578/2004, in fattispecie in cui la questione dell’incolpevolezza del ritardo si poneva in sede di riparto, ai fini di cui alla L.F., art. 112); ii) “nel caso, poi, che il termine non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all’insinuazione, un tempo comunque più breve – tendente al limite ad annullarsi – di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di azione in giudizio (art. 24 Cost.)”.

8.3. L’argomentazione sub i) non pare decisiva, poiché la L.F., art. 70, comma 2, contempla in realtà una norma speciale in tema di effetti dell’azione revocatoria (colui che ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito) e comunque riguarda crediti concorsuali, non già prededucibili, sicché non rileva ai fini della L.F., art. 111-bis, qui in discussione.

8.4. Anche i dubbi di incostituzionalità prospettati sub ii) non appaiono convincenti, poiché i termini di decadenza fissati dalla L.F., art. 101, prescindono dall’epoca di maturazione dei singoli crediti (e quindi dal tempo a disposizione dei rispettivi creditori per la presentazione della domanda) essendo tutti ancorati ad un’unica data (quella dell’udienza di verifica o dell’esecutività dello stato passivo); peraltro, se davvero si volessero mettere i creditori sopravvenuti nelle stesse condizioni di quelli anteriori – quanto a tempo a disposizione per presentare la domanda tardiva bisognerebbe assegnare loro, a decorrere dalla data di maturazione del credito, un termine ben più lungo di un anno, ciò che è negato dalla ulteriore pronuncia conforme, secondo la quale la domanda del creditore sopravvenuto andrebbe presentata non appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva quantificazione (Cass. 20310/2018, invero resa in una particolare fattispecie in cui il creditore aveva chiesto in prededuzione canoni e indennità per l’occupazione di un immobile da parte della fallimentare e si discuteva più che altro degli effetti della frazionabilità di un credito prospettato come unitario).

8.5. Resta comunque decisivo il rilievo per cui, qualora il credito sorga nell’imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande tardive, ben potrà essere fatta valere la scusabilità del ritardo per cause oggettive ai fini della ammissione di una domanda ultratardiva. Semmai, potrebbe risultare incostituzionale esentare i creditori prededucibili sorti ante fallimento (come detto contemplati dalla L.F., art. 111-bis, comma 1) dal termine decadenziale di cui alla L.F., art. 101, cui i restanti creditori anteriori sono invece soggetti.

8.5. Può in ultima analisi concludersi che, per ragioni di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo, anche la domanda di accertamento dei crediti prededucibili di massa contestati, come quella dei crediti concorsuali, deve corrispondere a uno dei tre modelli disciplinati dal legislatore fallimentare (domanda tempestiva, tardiva o ultratardiva), trattandosi di una classificazione che risponde a logiche organizzative e non punitive, sicché la scusabilità del ritardo per il superamento del termine decadenziale di cui alla L.F., art. 101, comma 1 e la conseguente ammissibilità della domanda ultratardiva ricorrerà tutte le volte in cui, in ragione dell’epoca di maturazione del credito, non sia stato oggettivamente possibile rispettare il predetto termine. Con la precisazione che, con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, anche la ragionevolezza del ritardo risulterà legislativamente predeterminata, nella misura di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la domanda poteva essere presentata (art. 208, comma 3, CCI).

8.6. Tali conclusioni sono determinanti ai fini della fattispecie concreta, in cui il creditore prededucibile aveva presentato la domanda di ammissione al passivo fallimentare a distanza di oltre quattro anni dalla esecutività dello stato passivo, a distanza di tre anni e otto mesi (o quantomeno di due anni e sette mesi) dall’insorgenza del credito e a distanza di oltre sette mesi dalla data di esecutività del precedente decreto con cui il tribunale aveva affermato la necessità del rispetto dei termini L.F., ex art. 101.

8.7. Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di accertamento dei crediti prededucibili, la L.F., art. 111-bis, comma 1, che riguarda indistintamente i crediti prededucibili, siano essi sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, esclude dalle regole stabilite nel capo V solo due categorie di crediti, quelli non contestati per collocazione e ammontare (anche se maturati durante l’esercizio provvisorio) e quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi della L.F., art. 25. Ne discende, in forza dei principi di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo fallimentare, ormai immanenti nel vigente sistema concorsuale che il riferimento alle modalità di cui al capo V include anche i termini previsti dall’art. 93, comma 1, per le domande tempestive e dall’art. 101, comma 1, per le domande tardive, cui sono pertanto soggetti anche i crediti prededucibili contestati, ben potendo l’epoca di maturazione del credito rilevare ai fini della non imputabilità del ritardo, ai sensi della L.F., art. 101, comma 4, con conseguente diritto al prelievo, ai sensi della L.F., art. 112”.

  1. Come anticipato, i motivi terzo e quarto proposti in via subordinata sono invece inammissibili, laddove assumono che non si sarebbe trattato, in realtà, di crediti contestati, a tal fine occorrendo un’esplicita contestazione del curatore (dalla cui data avrebbe dovuto farsi decorrere il termine annuale L.F., ex art. 101). Si tratta invero di un presupposto che, anche al di là del rilievo di novità eccepito a pag. __ del controricorso, integra comunque un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile se non nelle forme rigorose delle censure motivazionali attualmente consentite dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

9.1. Nel caso di specie il tribunale, oltre a rilevare la mancata risposta della curatela alla richiesta di pagamento formulata con la raccomandata del __, ha anche evidenziato che la precedente domanda di regolare insinuazione al passivo, presentata il __ per lo stesso credito qui in discussione dall’odierno ricorrente, sia pure nella veste di legale rappresentante dello studio associato che portava il suo nome, era stata già dichiarata inammissibile dal giudice delegato proprio per il mancato rispetto del termine L.F., ex art. 101, con decisione confermata dal medesimo tribunale in data __.

  1. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro __ per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro __, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

 

Cass_civ_Sez_I_Ord_28_06_2019_n_17594