Il creditore deve depositare le copie conformi degli a pena di inefficacia del pignoramento
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione II Civile, Sentenza del 16/02/2020
Con sentenza del 16 febbraio 2020, il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione II Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’opportunità offerta a soggetti diversi dal creditore di iscrivere a ruolo il pignoramento (ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.), non esime il creditore dal depositare le copie conformi degli atti nel rispetto dei termini di legge, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione II Civile, Sentenza del 16/02/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dell’Esecuzione, nel procedimento rubricato al nr. ____ promosso da
A. – creditore procedente /opposto
Nei confronti di
L. e B. – debitori esecutati /opponenti
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del __,
– letto il ricorso depositato in data __ con il quale L. e B. hanno proposto opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. all’esecuzione instaurata nei propri confronti da A., nonché opposizione ex art. 617 c.p.c., chiedendo la sospensione della procedura esecutiva;
– letta la memoria difensiva depositata da A., creditore procedente, in data __ ed esaminati i documenti prodotti;
– sentiti i procuratori delle parti,
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
quanto segue.
A fondamento dell’istanza cautelare di sospensione e delle domande svolte nel merito, volte ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità o illegittimità dell’esecuzione, i ricorrenti hanno esposto: i) di avere proposto opposizione al precetto notificato in data __ con cui A. ha richiesto loro il pagamento dell’importo di Euro __ sulla base del contratto di mutuo fondiario stipulato in data __; ii) che, con Provvedimento del __, il giudice designato alla trattazione di tale giudizio ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato; iii) che detto contratto sarebbe nullo per violazione degli artt. 38 comma II T.U.B. e 1418 c.c., poiché l’importo erogato dalla banca sarebbe superiore al limite dell’80% del valore dell’immobile ipotecato previsto dalla Del. CICR del 22 aprile 1995; iv) che i debitori, versando in una condizione di sovraindebitamento, hanno ottenuto la nomina di un professionista incaricato ai sensi dell’art.15 L. n. 3 del 2012 e che la prosecuzione dell’espropriazione forzata individuale pregiudicherebbe la fattibilità e l’attuazione di un piano di ristrutturazione dell’esposizione debitoria complessiva.
L’istituto di credito opposto, premesso di avere richiesto la notificazione dell’atto di pignoramento prima di avere conoscenza del provvedimento di sospensione del titolo esecutivo, ha rilevato che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo da parte della stessa parte creditrice. Ha poi eccepito la litispendenza ex art. 39 c.p.c. rispetto al precedente giudizio di opposizione a precetto instaurato dai debitori sulla base dei medesimi motivi, contestando comunque nel merito la fondatezza delle doglianze ex adverso svolte in ordine alla dedotta invalidità del contratto di mutuo ed alle conseguenze derivanti dalla mera presentazione di domanda di sovraindebitamento. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda di sospensione, con vittoria di spese.
In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti è necessario chiarire che, sebbene nel ricorso in opposizione non si faccia riferimento ad alcuna specifica norma del codice di rito in forza della quale è chiesta la sospensione della procedura, dall’esame dei motivi si evince che essa è domandata sia ai sensi dell’art. 623 c.p.c. – cd. sospensione necessaria, conseguente al provvedimento del giudice della cognizione davanti al quale è impugnato o comunque contestato il titolo esecutivo (è opportuno precisare che, per ottenere tale sospensione, il debitore esecutato non ha l’onere di proporre una opposizione, essendo sufficiente formulare al G.E. un’istanza ex art. 486 c.p.c.) – sia ai sensi dell’art. 624 c.p.c., nella parte in cui è correlata ai veri e propri motivi di opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. (i.e. quelli concernenti la validità del contratto di mutuo e la asserita improcedibilità ai sensi della L. n. 3 del 2012).
Così correttamente qualificata la (duplice) istanza di sospensione, va tuttavia osservato che, nelle more della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, il pignoramento è divenuto inefficace per decorso del termine di cui all’art. 557 c.p.c. e, comunque, del termine previsto dall’art. 497 c.p.c..
Nonostante la procedura esecutiva sia stata iscritta a ruolo dai debitori ai sensi dell’art. 159 ter disp. att. c.p.c., il creditore procedente non ha infatti depositato entro quindici giorni dalla riconsegna dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario (avvenuta in data __; cfr. doc. 3 di parte opposta) le copie conformi degli atti previsti dall’art. 557 c.p.c..
Tali atti sono stati depositati dai debitori, ma ovviamente sprovvisti della attestazione di conformità del legale della creditrice rispetto agli originali in suo possesso. In ogni caso, è inutilmente decorso anche il termine di 45 giorni dal pignoramento, notificato in data __, per il deposito dell’istanza di vendita. Il disinteresse del creditore procedente a coltivare la presente esecuzione, in considerazione dell’attuale sospensione del titolo esecutivo, è stato peraltro confermato anche in occasione dell’udienza del __ (neppure risulta che il pignoramento sia stato trascritto).
Per tali motivi, il pignoramento deve essere dichiarato inefficace e la procedura estinta, il che rende superflua ogni statuizione in ordine a qualsiasi istanza di sospensione.
Tenuto conto dei motivi di opposizione all’esecuzione proposti, vanno comunque assegnati i termini per l’introduzione dell’eventuale giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c..
P.Q.M.
letti gli artt. 497, 557, 562 e 630 c.p.c.
dichiara l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. __;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione dell’esecuzione formulata da L. e B.;
fissa termine perentorio al __ per l’introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis c.p.c. (o altri se previsti) ridotti della metà.
Si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 16 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2020.
Tribunale Busto Arsizio Sez. II Sent. 16_02_2020
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