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Il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare

Il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019

Con ordinanza del 19 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di recupero crediti, ha stabilito che in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo.


Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019

Il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

G. – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del __ dal Consigliere Dott. __.

Svolgimento del processo

che:

  1. Con atto di citazione notificato in data __, G. proponeva appello avverso la sentenza n. __ con cui il Tribunale di Milano aveva accolto l’azione revocatoria ordinaria promossa dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nei suoi confronti, quale terzo acquirente di un immobile di proprietà della società fallita, tesa a dichiarare l’inefficacia del negozio stipulato in data __ tra la società fallita (allora rappresentata dall’ex amministratore) e l’appellante (parente dell’amministratore pro tempore). La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. __ emessa ex art. 281 sexies c.p.c., il __, rigettava l’appello ritenendo dimostrata, al momento dell’atto di disposizione, l’insufficienza del patrimonio della società a garantire le ragioni dei creditori sociali, poi ammessi allo stato passivo della procedura; inoltre, stante la posteriorità dell’atto di alienazione rispetto al sorgere del credito della massa dei creditori, ammessi allo stato passivo, affermava che “l’unico requisito soggettivo necessario è dato dalla scientia damni sia per il debitore che per il terzo, desumibile, per via di presunzioni anche dallo stretto rapporto di parentela tra il debitore e terzo, che renda inverosimile che l’acquirente non conoscesse la situazione debitoria dell’alienante, soprattutto se, come nel caso concreto, non risulti allegato nessun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” e che “il pagamento del prezzo pattuito mediante accollo del mutuo ipotecario (…) cui può aggiungersi quello attinente alla trasformazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore che, col passaggio da immobile a danaro, realizza il pericolo di danno d’infruttuosa azione esecutiva, portano senz’altro a ritenere integrato anche il requisito soggettivo in parola”; infine, riteneva che né la perizia di stima di parte, né la dichiarazione di valore dell’immobile prodotti dalla appellante, permettono, per la loro estrema genericità, di verificare i criteri di stima dell’appartamento, “che vorrebbero fondare la congruità del prezzo in poco più di Euro __, (…) nettamente divergente dal prezzo pagato dalla fallita per l’acquisto, pari a Euro __ e dal valore attribuito nel bilancio __, pari a circa Euro __”.
  2. Con ricorso notificato in data __, la convenuta appellante proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. __ della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il __, deducendo tre motivi di ricorso. Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione resisteva con controricorso, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

Motivi della decisione

che:

1 Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 605 c.p.p., in ordine alla mancata sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’omessa considerazione di una pronuncia penale, appellata, che ha disposto la restituzione al Fallimento (OMISSIS) dell’immobile oggetto di revocatoria e che avrebbe reso necessaria la sospensione di questo giudizio per pregiudizialità.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, per carenza del requisito dell’autosufficienza. Da un lato, nel ricorso non viene specificato, né allegato, il procedimento penale che si pone in rapporto di pregiudizialità con il giudizio civile; dall’altro, non viene menzionato dove e come, anche solo in via sintetica, è stata formulata l’istanza di sospensione del processo, in tesi non accolta dalla Corte territoriale, mentre sul punto la parte resistente ha eccepito che si tratta di una deduzione mai sollevata in corso di causa.

  1. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla ritenuta sussistenza di un credito anteriore ex art. 2901 c.c. e la carenza di motivazione sul punto, assumendo che il credito sia stato allegato genericamente e non specificamente provato ai fini della prova dell’eventus damni.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. In linea di principio, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), ai sensi dell’art. 2901 c.c., è sufficiente che l’atto dispositivo provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, tale da mettere a rischio le ragioni del creditore. Ai fini probatori, poi, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore all’epoca della disposizione patrimoniale di cui il creditore fa valere l’inefficacia, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito sociale (v. Sez. 1, Ordinanza n. 5269 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 01/08/2007; v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass. 6.08.2004 n. 15257 Cass., 29/10/1999, n. 12144).

2.3. Sicché, dovendo applicare i suddetti criteri ove venga dedotto che l’atto di disposizione patrimoniale abbia compromesso i diritti e le aspettative di realizzazione dei crediti della massa dei creditori di una società di capitale, protetti ex art. 2394 c.c., anche nel caso in cui la società non versi in una situazione fallimentare, il curatore fallimentare che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria nei confronti del terzo acquirente di un bene sociale, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni ex art. 2901 c.c., ha l’onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; b) la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che metteva a rischio la realizzazione dei crediti sociali; c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 31/01/2018 in motivazione; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8931 del 12/04/2013). Se dalla valutazione dell’insieme di questi elementi emerge che, per effetto dell’atto dispositivo, è diminuita o messa a rischio, anche solo in termini qualitativi, l’integrità del patrimonio sociale protetta dall’ordinamento ex art. 2394 c.c., può ritenersi dimostrata la sussistenza dell’eventus damni.

2.4. Nel caso in esame, i suddetti requisiti sono stati tutti pienamente scrutinati con argomentazioni in fatto idonee a mettere in rilievo che i crediti della massa dei creditori, ammessi al passivo fallimentare, erano non solo presenti in misura consistente all’epoca del negozio di trasferimento del bene sociale al terzo, ma anche messi a rischio dal negozio stipulato, e ciò in relazione ai dati rilevabili dai bilanci di esercizio degli anni __ e __ che già mostravano una grave situazione finanziaria della società. In particolare, la massa dei creditori risultava avere una consistenza pari a Euro __ di crediti al privilegio e a Euro __ di crediti al chirografo, a fronte di un deficit finanziario già in atto all’epoca della vendita del bene sociale; inoltre, il negozio di vendita stipulato dall’amministratore della società, determinante un mutamento in termini qualitativi della consistenza patrimoniale della società, si era rivelato in grado di intaccare in termini quantitativi il patrimonio sociale preesistente – e dunque l’affidamento che su di esso riponevano i creditori sociali -, atteso che il corrispettivo di vendita, corrispondente alle residue rate di mutuo fondiario da versare alla banca finanziatrice (mediante accollo del mutuo da parte della ricorrente acquirente), era risultato di molto inferiore al valore del bene indicato nel bilancio, pari a c.a. Euro __, e allo stesso prezzo di acquisto, tant’è che il curatore aveva prospettato in via subordinata anche l’inefficacia del negozio per simulazione.

2.5. Si sottolinea, infine, che la censura non mette in discussione il requisito della scientia damni per come valutata nella sentenza impugnata.

  1. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la superficie calpestabile dell’immobile oggetto di revocatoria e la sua determinazione tramite CTU, con conseguente diverso valore dell’immobile.

3.1. Il motivo è inammissibile. Viene denunciato in sostanza un vizio di carente od omessa motivazione in relazione a una sentenza d’appello che, con motivazione contestuale e sintetica, ha confermato la pronuncia di primo grado, integrandola in parte. Pertanto il motivo non tiene conto dei requisiti di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012). Il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014).

  1. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_III_Ord_19_07_2019_n_19515