Il debitore, nel proporre opposizione all’esecuzione, può solo dedurre il difetto della portata esecutiva del titolo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 07/08/2019
Con sentenza del 7 agosto 2019, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che qualora l’esecuzione civile venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore, nel proporre opposizione, può solo dedurre il difetto della portata esecutiva del titolo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 07/08/2019
Il debitore, nel proporre opposizione all’esecuzione, può solo dedurre il difetto della portata esecutiva del titolo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. __ promossa da:
G. – OPPONENTE
contro
C. – OPPOSTO CONTUMACE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione G. riassumeva il merito del giudizio di opposizione all’esecuzione, a seguito di ordinanza emessa nell’ambito della procedura esecutiva RGE __ con la quale il G.E. rigettava l’istanza di sospensione e assegnava termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito sino al __.
L’opponente contestava il precetto di pagamento ricevuto da C., rappresentato da R. S.p.A., con il quale gli si intimava il pagamento della somma di Euro __ a titolo di risarcimento danni dalla data del __ per l’occupazione abusiva di immobile, oltre Euro __ mensili oltre rivalutazione Istat, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate nonché al pagamento delle spese di lite, sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. __ in data __, munita di formula esecutiva in data __ e notificata contestualmente al precetto.
G. eccepiva: 1) carenza di legittimazione attiva della R.G.; 2) nullità della procedura esecutiva per inesistenza/nullità dell’atto di precetto e della sua notifica, essendo stati notificati tali atti in via __ e non presso la residenza dell’opponente in via __; 3) estinzione del pignoramento ex art. 52 comma 1 lett. G. L. n. 98 del 2013 cd. Decreto del fare con improseguibilità del pignoramento se unico immobile non di lusso del proprietario; 4) malafede del creditore, abuso del diritto e carenza di titolo esecutivo, mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Contestava l’opponente di non avere mai avuto conoscenza dell’atto di citazione con il quale C. chiedeva il rilascio e l’indennità di occupazione inerente il locale di via __, causa dalla quale era scaturito il titolo esecutivo; mancata esecuzione dell’ordine di rilascio per oltre dieci anni; 5) prescrizione dei crediti oggetto di procedura esecutiva in quanto l’indennità per occupazione abusiva si prescrive in cinque anni.
Chiedeva dichiararsi nullo, annullabile, estinto improcedibile e comunque privo di efficacia il pignoramento immobiliare, non dovute e/o estinte per intervenuta prescrizione le somme, con condanna per risarcimento del danno a carico di C., spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva C., di cui veniva dichiarata la contumacia previa verifica della regolarità della notifica in data __.
Concessi termini ex art. 183 c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza bisogno di attività istruttoria e trattenuta in decisione all’udienza del __.
L’opposizione non merita accoglimento.
Relativamente alla notifica del titolo esecutivo, si dà atto nel precetto di precedente notifica eseguita in data __; inoltre, nel verbale d’udienza del __ nel sub procedimento di opposizione nella procedura esecutiva __ alla presenza di C. e di R. S.p.A., quest’ultima esibiva originale del titolo ritualmente notificato unitamente all’atto di precetto ex art. 140 c.p.c. Il G.E affermava, pertanto, che la sentenza posta alla base del processo esecutivo era stata ritualmente notificata nel decennio.
Quanto al precetto, lo stesso G. afferma che la notifica sia stata eseguita per compiuta giacenza presso l’indirizzo non completo di via __ in luogo di __ dacché lo stesso non ha potuto averne conoscenza.
Tuttavia, si deve rilevare che presso quello stesso indirizzo veniva notificato l’atto di pignoramento in data __ (in via __) con sottoscrizione dello stesso da parte della moglie. Dal punto di vista fattuale è smentita l’insufficienza dell’indirizzo.
Dal punto di vista del diritto è ben noto che ove si contesti la regolarità della notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo ex art. 617 c.p.c., la giurisprudenza considera sanato tale vizio dalla proposizione dell’opposizione, salvo che l’opponente non dimostri di avere avuto un danno dalla irregolare notifica.
L’opposizione di vizi formali della notifica del precetto e del titolo esecutivo può essere sanata dalla proposizione di opposizione non in modo automatico ma laddove il debitore opponente non lamenti un concreto pregiudizio ai diritti tutelati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, Rv. 652822 – 01).
A monte, tuttavia, e nell’impossibilità di predicare l’inesistenza o l’omessa notifica del titolo esecutivo, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve considerarsi tardiva, in quanto il pignoramento è stato notificato in data __ ed il ricorso in opposizione in data __.
Quanto ai motivi di opposizione del diritto di procedere ad esecuzione, il richiamo all’art. 52 comma 1 lett. G L. n. 98 del 2013 è inconferente non trattandosi di procedura per la riscossione di entrate tributarie.
Il D.L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni in L. n. 98 del 2013, all’articolo 52, prevede che l’agente della riscossione possa solo intervenire ma non rendersi creditore procedente laddove il pignoramento abbia ad oggetto l’unico immobile del debitore, nel quale egli risieda anagraficamente e che abbia adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso, delle ville e dei castelli.
La norma in questione modifica l’art. 76, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione di imposte sul reddito, all’evidente scopo di arginare i pignoramenti immobiliari promossi per crediti fiscali.
La disposizione in esame prevede che l’agente della riscossione non possa dare corso alla esecuzione sull’unico immobile di residenza del debitore, eccetto case di lusso, ville o castelli, salvo che si tratti di crediti di valore superiore ad euro centoventimila (comma 1, lett. b).
Tuttavia, tale norma ha un ben preciso ambito applicativo e non può essere estesa a rapporti iure privatorum di un ente locale in relazione ad una causa di risarcimento del danno.
Quanto, alla pretesa carenza, illiquidità di titolo esecutivo, è principio consolidato che, qualora l’esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicalo), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007, Cass. Sez. 3. n. 8928 del 18/04/2006; Cass. 28.8.1999 n. 9061).
Non è pertanto possibile riesaminare l’effettiva occupazione abusiva da parte anche di G. dell’immobile di proprietà di C., sicché non potevano essere ammesse prove articolate al fine di attestare che lo stesso non fosse nel possesso dell’immobile.
Quanto alla ipotizzata mala fede di C. rispetto alla mancata pregressa esecuzione della sentenza, dall’atto di precetto risulta una previa notifica del titolo e di precetto nel __ e dalla lettura della sentenza si evince che l’occupazione era provata sulla base degli accertamenti della polizia urbana e che già in data __ C. avesse inutilmente ordinato lo sgombero dei locali.
In punto di prescrizione quinquennale del credito per indennità di occupazione, si deve ribadire la non sindacabilità del titolo giudiziale rispetto ad eventuale prescrizione non tempestivamente eccepita ed il decorso di un termine decennale dal deposito della sentenza per la prescrizione del credito in essa cristallizzato.
Pertanto, è stato efficacemente interrotto il termine decennale della sentenza depositata il __.
Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione attiva di R. S.p.A. che nel precetto e nel successivo atto di pignoramento si qualificava come rappresentante di Roma Capitale nella sua qualità di impresa affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare comunale giusto contratto di appalto rep. (…) del __ per atto di C., si deve ritenere che la precisa indicazione della fonte dei poteri rappresentativi costituita da contratto pubblico redatto da C. sia del tutto sufficiente a dar prova dell’effettiva sussistenza di questo mandato processuale e sostanziale. Inoltre, come si è accennato, in sede di sub procedimento, C. autonomamente citata non ha certo smentito la legittimazione della R. S.p.A.
Per tali ragioni l’opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l’opposizione formulata da G. nei confronti di C., rappresentata da R. S.p.A.;
2) Condanna altresì la parte G. a rifondere alla parte C., rappresentata da R. S.p.A. le spese di lite, che si liquidano in Euro __ per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Roma, il 7 agosto 2019.
Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2019.
Tribunale_Roma_Sez_IV_Sent_07_08_2019
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