Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, in caso di mancata opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, in caso di mancata opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII Civile, Sentenza del 18/06/2018
Con sentenza del 18 giugno 2018 il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII Civile ha stabilito il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, che in caso di mancata opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII Civile, Sentenza del 18/06/2018
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, in caso di mancata opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. __, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. __ R.G. promossa da:
C., con il patrocinio dell’avv. __, elettivamente domiciliato __, presso il difensore
ATTORE APPELLANTE
contro
A. SRL, con il patrocinio dell’avv. __ elettivamente domiciliata in __, presso il difensore
CONVENUTA APPELLATA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data __ la A. S.r.l., proprietaria di alcune unità immobiliari nello stabile __, conveniva in giudizio il C. chiedendo accertarsi l’invalidità della delibera assembleare del __ nella parte in cui poneva a carico dell’attrice l’addebito per spese condominiali pari ad Euro __, ritenendole non dovute in forza dell’atto di compravendita pilota e del regolamento condominiale, che prevedevano espressamente l’esonero della società costruttrice dal pagamento degli oneri condominiali sino a quando tutte le unità immobiliari fossero state vendute.
Si costituiva C. il quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del __, nel corso della quale la convenuta eccepiva l’esistenza di un giudicato preclusivo del merito della domanda formatosi a seguito della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __ R.G. n__ con cui la A. S.r.l. veniva condannata al pagamento a favore di C. appellante degli oneri condominiali non corrisposti.
Con sentenza n. __ pubblicata in data __ il Giudice di Pace di Milano, accogliendo la domanda attorea, dichiarava la nullità della delibera assembleare del __ nella parte relativa all’imputazione delle spese anche ad A. S.r.l. e condannava C. convenuto alla rifusione delle spese a favore dell’attrice.
Avverso tale sentenza proponeva appello C., il quale lamentava la violazione da parte del giudice di prime cure dell’art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sull’eccezione di ne bis in idem sollevata in primo grado.
Si costituiva in giudizio A. s.r.l. chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, il rigetto del gravame e l’integrale conferma della sentenza di primo grado.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all’udienza del __ le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa dell’appellata per violazione dell’art. 342 c.p.c. (omessa indicazione delle parti della sentenza di cui si intende chiedere la riforma e carenza di specificità dei motivi) poiché, contrariamente a quanto sostenuto, le censure svolte attraverso i motivi di doglianza così come illustrati nell’atto d’appello sono state sufficientemente specificate, consentendo l’individuazione delle ragioni in fatto e in diritto che giustificano la richiesta di modifica della pronuncia.
La norma richiamata, infatti, non detta formule sacramentali o predefinite per la proposizione dell’appello ma impone che la lettura dell’atto d’appello consenta di capire quali siano le parti della sentenza da modificare e, quindi, il risultato finale che deve essere espresso quanto meno nelle conclusioni: nella specie questa operazione è stata compiuta.
Venendo quindi al merito dell’impugnazione, il Tribunale ritiene che l’appello debba trovare accoglimento, avendo il giudice di Pace omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato che, ai sensi dell’art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in idem, gli precludeva l’esame del merito dell’impugnazione della delibera.
E’ circostanza pacifica e non contestata che l’odierno appellante, prima ancora del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, avesse ottenuto nei confronti di A. S.r.l. il decreto ingiuntivo n. __ per il pagamento di spese condominiali e che tale avverso tale decreto ingiuntivo non venisse proposta opposizione da parte dell’odierna appellata.
Tale decreto non opposto ha acquistato efficacia di giudicato non solo sul credito azionato, ma anche sul titolo posto a fondamento dello stesso, il che preclude la possibilità di rimettere in discussione la validità della delibera con cui si consacra il dovere di A. S.r.l. di contribuire al pagamento degli oneri condominiali.
Coglie certamente nel segno il richiamo, da parte della difesa dell’appellante, alla sentenza n. __ del __ della terza sezione della Corte di Cassazione, secondo cui: “Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda”.
Dal tenore di detta sentenza trae conferma il principio di diritto, al quale la Corte ha aderito, secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. ex plurimis: Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2007, n. 18725; Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791).
Non si può, infatti, sostenere che l’accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo abbia una valenza di grado inferiore rispetto all’accertamento demandato ad una pronuncia che rivesta la forma di sentenza, non sussistendo alcuna norma o alcun principio che lo sancisca.
Pertanto, così come, ai sensi dell’art. 2909 c.c., “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, anche il decreto ingiuntivo non opposto acquista l’efficacia di giudicato formale e sostanziale, “coprendo” il dedotto ed il deducibile ed impedendo alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato e le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime, tra cui l’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e da cui deriva il credito.
Nel caso oggetto di delibazione, deve osservarsi che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto ad A. S.r.l. il pagamento degli oneri condominiali a favore di C. ha consacrato il diritto di quest’ultimo di percepirli e, per l’effetto, ha precluso al Giudice di Pace l’esame del merito della vicenda sottoposta al suo esame, vale a dire la validità della delibera di ripartizione delle spese a carico dell’appellata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello proposto da C. deve essere accolto, con conseguente improcedibilità della domanda svolta da A. S.r.l. in primo grado, trattandosi di domanda ormai coperta dal giudicato.
Segue, inoltre, la condanna di A. S.r.l. alla restituzione, a favore di C., delle somme da quest’ultimo versate in esecuzione della sentenza impugnata pari ad Euro __, oltre interessi legali dalla data dell’effettivo esborso al saldo.
Quanto alle spese di lite, in attuazione del principio della soccombenza, la parte appellata A. S.r.l. va condannata a rifondere all’appellante C., nella misura indicata in dispositivo, le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sez. XIII civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C. avverso la sentenza n. __ pubblicata in data _- dal Giudice di Pace di Milano, nel contraddittorio delle parti, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie l’appello proposto da C. e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara l’improcedibilità della domanda svolta da A. S.r.l. in primo grado, trattandosi di domanda ormai coperta dal giudicato;
- condanna A. S.r.l. alla restituzione, a favore di C., delle somme da quest’ultimo versate in esecuzione della sentenza impugnata pari ad Euro __, oltre interessi legali dalla data dell’effettivo esborso al saldo;
- condanna A. S.r.l. a rifondere al Condominio appellato le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in Euro __ per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, il 14 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2018.