Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, il deposito in via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore
Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 1717 del 23/01/2019
Con ordinanza del 23 gennaio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 1, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.
Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 1717 del 23/01/2019
Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, il deposito in via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.
– ricorrente –
nei confronti di:
Procuratore Generale Corte di appello di Napoli;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso il decreto n. __ della Corte di appello di Napoli emesso il __ e depositato il __ R.G. n. __;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. __.
Svolgimento del processo
CHE:
- Con ricorso del __ C., cittadina cinese, ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Napoli di autorizzare la sua permanenza in Italia ex art. 31 TUI. A sostegno della sua richiesta ha dedotto di essere immigrata nel __ in Italia e di avere qui tutta la sua famiglia composta dal marito __, dal figlio maggiorenne __ giunto in ricongiungimento nel __, e dalla minore __ di anni __ nata e cresciuta in Italia.
- Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha rigettato il ricorso con decreto del 4 ottobre 2016.
- C. ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento innanzi alla Corte d’appello di Napoli lamentando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 e art. 31, comma 4 e dell’art. 8 CEDU. 4. La Corte d’appello di Napoli, con decreto n. __, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, depositato telematicamente ed iscritto a ruolo in data 17 ottobre 2016 e quindi oltre il termine perentorio di cui all’art. 739 c.p.c., comma 2, ritenendo verificata la decadenza dall’impugnazione rilevabile d’ufficio.
- C. propone ricorso per Cassazione avverso il decreto suddetto affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, convertito in L. n. 221 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Motivi della decisione
che:
- Il ricorso appare fondato alla luce delle pronunce di questa Corte (Cass. civ., sez. seconda, n. 9772 del 12 maggio 2016, Cass. civ. sez. 6-1 n. 14523 del 9 giugno 2017) secondo cui nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.
- Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019
Cass_civ_Sez_VI_1_Ord_23_01_2019_n_1717
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