1

Il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo posto alla base dell’azione esecutiva

Il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo posto alla base dell’azione esecutiva

Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, Sentenza del 31/10/2018

Con sentenza del 31 ottobre 2018 il Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, in tema di recupero crediti ha stabilito che qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sullo stesso. Può controllare solo la persistenza della validità del titolo medesimo e, per l’effetto, può attribuire rilevanza esclusivamente a fatti posteriori.


Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, Sentenza del 31/10/2018

Il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo posto alla base dell’azione esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr. __, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. __ del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno __, posta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni in data __e vertente

TRA

F., elettivamente domiciliato in __, presso lo studio dell’Avv. __, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine dell’atto di opposizione a precetto

OPPONENTE

E

L. s.r.l., in persona dell’amministratore unico, domiciliata in __, presso lo studio dell’Avv. __, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato in data __, F. proponeva opposizione avverso il precetto notificato dalla società L. s.r.l. in data __, che intimava il pagamento della somma di Euro __, sulla base del decreto ingiuntivo n __ emesso dal Tribunale di Nola per il mancato pagamento di fatture per fornitura di merci.

Sosteneva parte opponente di non aver mai ricevuto notifica di detto decreto ingiuntivo, che inoltre, la pretesa creditoria della L. s.r.l., così come formulata, era infondata in quanto il rapporto commerciale intrapreso con la suddetta società consisteva, esclusivamente, nella fornitura di articoli per cartolibreria, per un importo totale di Euro __, in relazione al quale veniva concordato un pagamento dilazionato nel tempo. Faceva seguito una serie di bonifici per un importo totale di Euro __, e che pertanto, la somma eventualmente residua era di Euro __; ancora, che tale credito doveva considerarsi prescritto, atteso che il primo atto interruttivo risaliva al __; continuava parte opponente sostenendo la nullità dell’atto di precetto in virtù della mancata indicazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2015 entrato in vigore il __, che ha modificato l’art. 480 c.p.c., dell’avvertimento al debitore di poter concludere un accordo di composizione della crisi o proporre un “piano del consumatore” con l’ausilio di un “organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice”. Infine, chiedeva parte opponente, di disporre, in via preliminare, la sospensione dell’esecutività dell’atto di precetto, e di accertare che il d.i. non veniva mai notificato all’istante e dichiarare la nullità dell’atto di precetto, per le ragioni di cui sopra, e da ultimo, che nulla era dovuto dalla parte opponente nei confronti della società L. s.r.l. in virtù della prescrizione del credito, o in ipotesi di mancato accoglimento delle su richiamate doglianze, accertare che era dovuta la residua somma di Euro __.

La parte opposta si costituiva e contestava l’opposizione in diritto.

La suddetta parte sosteneva l’inammissibilità dell’opposizione in esame in quanto assenti i presupposti di cui all’art. 615 c.p.c.; in particolare affermava di aver notificato, alla parte opponente, il decreto ingiuntivo n. __ a mezzo posta in data __, come dimostrato dai relativi avvisi di ricevimento, allegati in atti, da cui emergevano le formalità di cui all’art. 8 L. n. 890 del 1982 relative alla mancata consegna del plico a domicilio per temporanea assenza del destinatario, del deposito del plico presso l’ufficio postale, dell’avviso lasciato al destinatario e della relativa raccomandata e del mancato ritiro entro 10 giorni; tale decreto, non opposto, veniva dichiarato esecutivo in data __, e, pertanto, lo stesso risultava valido ed efficace titolo esecutivo; ancora, parte opposta rilevava che parte opponente non aveva affermato fatti estintivi o modificativi del diritto di credito vantato dalla L. s.r.l. successivi alla formazione del titolo esecutivo idonei ad escluderne la validità e paralizzare l’efficacia dello stesso ma, si era limitata a invocare fatti intervenuti anteriormente alla formazione del titolo esecutivo; inoltre, continuava parte opposta, che la somma dovuta era pari a Euro __, come confermato dall’elenco di fatture, cambiali insolute e pagamenti in acconto allegato alla lettera raccomandata A.R. spedita il __ e depositata in atti, lettera raccomandata costituente valido atto interruttivo della prescrizione; infine, parte opposta sosteneva la validità dell’atto di precetto in quanto, in ossequio alla disposizione ex art. 23 c. 7, D.L. 27 giugno 2015, non sussisteva l’obbligo dell’indicazione, nell’atto stesso, dell’avvertimento di cui all’art. 13 d.L. n. 83 del 2015, perché, nel caso di specie, alla data di notifica dell’atto di precetto, avvenuta il __, ancora non era entrata in vigore la legge di conversione del suindicato decreto; per tali motivi parte opposta chiedeva di rigettarsi, in via preliminare, la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto di precetto, di rigettarsi l’opposizione perché infondata e infine, condannare parte opponente al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio.

In data __ il Giudice dato atto che l’esecuzione si fondava su un titolo giudiziale, passato in giudicato e non opposto neanche con i rimedi tardivi previsti dall’ordinamento per l’inesistenza della notifica, rigettava l’istanza di sospensione e rinviava all’udienza del __, per l’ammissione dei mezzi istruttori. Successivamente, all’udienza del __, il Giudice riservava di provvedere; in data __ a scioglimento della riserva, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all’udienza del __ per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza suddetta l’avvocato di parte opposta si riportava a quanto prodotto nei propri scritti, insistendo per il rigetto dell’opposizione in quanto infondata e faceva rilevare che in data __ parte opponente aveva eseguito, a seguito della procedura esecutiva presso terzi, il versamento della somma complessiva di Euro __ comprensiva di interessi legali, spese e competenze legali del procedimento per decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento presso terzi, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione. L’avvocato di parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l’integrale accoglimento, ma il Giudice, non potendo più trattenere cause in decisione scadendo i termini ex art. 190 c.p.c. nel periodo di astensione obbligatoria, rinviava per le precisazione delle conclusioni.

All’udienza le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione con osservanza dei termini cui l’art. 190 c.p.c..

Ebbene, tanto premesso in fatto, in diritto, deve osservarsi quanto di seguito.

Con riferimento alla presunta mancata notifica del decreto ingiuntivo n. __, deve rilevarsi che in caso di notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 20 novembre 1982, n. 890, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ciò premesso, dagli atti depositati risulta, in modo incontestabile, il pedissequo adempimento delle formalità imposte dalla suddetta norma, dato che alla data del __ veniva effettuata notifica nel luogo ove l’opponente risultava anagraficamente residente ed ivi venivano inviati i due relativi avvisi di ricevimento, datati __ e __, dai quali emergono le formalità, cui all’art. 8 L. n. 890 del 1982, del deposito del plico presso l’ufficio postale, dell’avviso rilasciato al destinatario e della relativa raccomandata, del mancato ritiro del plico entro 10 giorni; a ciò si aggiunga che il detto decreto non veniva opposto e di conseguenza, divenuto definitivo, veniva munito di formula esecutiva in data __, costituendo, così, valido ed efficace titolo esecutivo; con riferimento alla contestata nullità dell’atto di precetto per carenza della indicazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2015, deve rilevarsi che in base all’art. 13, c.1, della suddetta norma, il precetto deve, altresì, contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Questa novella è entrata in vigore il 21.08.2015 per il tramite della legge di conversione n. 132/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20.08.2015. Non vi è dubbio, quindi, che detta novella non può trovare applicazione al caso di specie dal momento che il precetto è datato antecedentemente il __ e la sua notificazione risale al __.

A tutto voler concedere, è opportuno precisare che il legislatore, pur prevedendo come obbligatorio tale avvertimento, nessuna sanzione ha previsto in caso di mancata osservanza dello stesso, nel silenzio del legislatore devono, perciò, trovare applicazione i principi generali dettati dall’art. 156 c.p.c., secondo cui un atto processuale può essere considerato nullo nel caso in cui la nullità per inosservanza della forma sia comminata dalla legge ovvero quando, anche in assenza di tale sanzione, l’atto comunque manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo. Il precetto, essendo un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non inferiore a dieci giorni, deve ritenersi che assolva la sua funzione pur in mancanza dell’avvertimento al debitore di ricorrere ai meccanismi di composizione della crisi previsti dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 ( cfr. Trib. Milano, ord. 18.01.2018, Trib. Milano, sent. 30.03.2015, n. 4347/2015, G.D.P. Parma, ord., 31.07.2017 n. 170/2017);

Con riguardo alla presunta prescrizione del debito, costante e uniforme giurisprudenza afferma che: “Qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’opposizione, così come quello dell’esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (cfr. Cass., Sez. III, 07.05.2015, n. 9247; Cass., Sez. III, 25.09.2000, n. 12664; Cass., Sez.III, 19.12.2096, n. 27159; Cass. Sez. III, 21.01.2011, n. 3850.); orbene, nel caso di specie, parte opponente ha invocato solamente una presunta prescrizione della somma residua di Euro 1.213,88, ovvero, un fatto verificatosi anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, datato 27.06.2014, che avrebbe dovuto essere dedotto, esclusivamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; ad ogni modo, va precisato che sulla base dell’art. 2946 c.c. “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, tuttavia, l’art. 2943 c.c., c. 4, menziona quale causa di interruzione della prescrizione “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, di conforme avviso è la Corte di Cassazione la quale si è espressa per la “idoneità di questo telegramma o lettera raccomandata a rappresentare valido atto interruttivo della prescrizione” (Cassazione civile, sez. III 20/06/2011 n. 13488). Ciò premesso, risulta evidente che, nel caso di specie, la raccomandata a.r. spedita il 04.02.14 e ricevuta il 12.02.14 rappresenta idoneo atto interruttivo della prescrizione, atteso che a tale data non era decorso il termine di 10 anni, di cui all’art. 2946 c.c., in quanto le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, risultano emesse nell’anno 2006.

Per tali motivi l’opposizione non può trovare accoglimento.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda dichiara:

  1. In rigetto dell’opposizione, dichiara l’efficacia del titolo e del pedissequo precetto nei confronti di F.;
  2.  condanna F. a rifondere in favore della L. s.r.l. le spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro __ per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Cassino, il 22 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2018.

Tribunale_Cassino_Sent_31_10_2018