Il giudizio di opposizione all’esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini
Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Con ordinanza del 13 febbraio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, in merito di recupero crediti ha stabilito che il giudizio di opposizione all’esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l’esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l’opponente abbia chiesto accertarsi l’invalidità.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __ proposto da:
G. S.r.l. – ricorrente –
contro
L. S.n.c. – intimata –
avverso la sentenza n. __ della Corte d’Appello di Milano, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Relatore Dott. __.
Svolgimento del processo
La società G. S.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano __ n. __, con la quale, rigettando il gravame proposto dalla stessa società, venne confermata la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c., da G. S.r.l. nei confronti di L. S.n.c.
L. S.n.c. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato come nessun effetto possa avere sul presente giudizio di legittimità la circostanza del sopravvenuto fallimento della società ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza __. Al giudizio di legittimità infatti, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non s’applicano le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 01).
È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione proposti dalla società ricorrente, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
La sentenza d’appello è stata infatti depositata il __. Il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., è scaduto dunque il __. Al presente giudizio, infatti, non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all’esecuzione, a nulla rilevando che l’esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l’opponente abbia chiesto accertarsi l’invalidità (Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01).
Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato a mezzo PEC il __, e dunque tardivamente.
Le spese.
Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G. S.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020.
Cass. civ. Sez. VI_3 Ord. 13_02_2020 n. 3542
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