Quando la contestazione svolta dal debitore in merito alla nullità del precetto integra un’opposizione all’esecuzione
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 31/07/2019
Con sentenza del 31 luglio 2019, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la contestazione svolta dal debitore in merito alla nullità del precetto per omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, per erronea indicazione delle parti, per inesistenza di procura in favore del difensore e per mancanza della prova del credito, da intendersi tempestiva ove proposta entro il termine di venti 20 giorni previsto dalla legge dalla notifica del precetto opposto, integra un’opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 31/07/2019
Quando la contestazione svolta dal debitore in merito alla nullità del precetto integra un’opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa __
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero __ del R.G.A.C.C., posta in decisione nell’udienza del __, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
D., M. e G. (opponenti)
E
F. S.r.l. (opposta)
Oggetto: Opposizione a precetto (artt. 615 e 617 I comma c.p.c.)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell’art. 132 c.p.c., come novellato a seguito della L. 18 giugno 2009, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all’atto di citazione in opposizione al precetto e alla comparsa di costituzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato D., M. e G., rispettivamente coniuge legalmente separato e figli dei A. deceduto nel __, proponevano opposizione avverso l’atto di precetto notificato dalla F. S.r.l., in data __ ed avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di Euro __, a titolo di spese di esecuzione, dovute da A. a U. S.p.A. in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data __ n. __ (R.G. __), credito oggetto di cessione pro soluto in favore della F. S.r.l. nell’ambito di un’ operazione di cartolarizzazione conclusa nel __.
A sostegno della propria opposizione, gli attori lamentavano l’inesistenza del credito e di titolo idoneo nei propri confronti da parte della F. S.r.l., e per essa B. S.p.A., e il difetto di legittimazione passiva per accettazione dell’eredità con beneficio di inventario con violazione dell’art. 490 co. 2 c.c., nonché rilevavano la nullità del precetto per omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, erronea indicazione delle parti, inesistenza di procura in favore dell’Avv __ e mancanza della prova del credito e inesistenza della notifica della cessione.
Si costituiva la F. S.r.l. chiedendo il rigetto dell’opposizione e la liquidazione del patrimonio del de cuius mediante la concorrenza di tutti i creditori dell’asse ereditario.
La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del __, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente qualificata la domanda sia come opposizione preventiva all’esecuzione, attinendo essa all’accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di F. S.r.l. e per essa B. S.p.A. in danno di D., M. e G. in forza del titolo esecutivo azionato; sia come opposizione al precetto ex art. 617 c.p.c. primo comma, vertendo essa sulla contestazione della regolarità formale degli atti o della procedura (cfr. Cass. 16262\05).
Quest’ultime, riferite all’invocata nullità del precetto per omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, erronea indicazione delle parti, inesistenza di procura in favore dell’Avv __ e mancanza della prova del credito e inesistenza della notifica della cessione, integrano un’opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c., da intendersi tempestiva in quanto proposta entro il termine di venti 20 giorni previsto dalla legge dalla notifica del precetto opposto (notificato il __ e non oggetto di contestazione), ed è agli atti la ricevuta di avvenuta accettazione e consegna dell’opposizione notificata ai sensi della L. n. 53 del 1994 in data __.
In relazione a tali eccezioni l’opposizione risulta infondata atteso che l’atto di precetto si presenta dettagliato in ogni sua parte e con espressa indicazione di tutti gli elementi utili ad individuare le parti, il titolo esecutivo, gli atti pubblici e le formalità che ebbero a concretare la cessione del credito e le deleghe e procure che hanno condotto a legittimare la F. S.r.l. a notificare il precetto opposto a firma dell’Avv __, così conferendo, altresì, assoluta regolarità al precetto opposto risultando pienamente soddisfatta così anche l’esigenza di individuazione del titolo attraverso gli elementi contenuti nel precetto medesimo.
L’opposizione risulta invece parzialmente fondata in relazione alla lamentata mancata indicazione della notifica del decreto ingiuntivo.
Sul punto la consolidata giurisprudenza della S.C. afferma che la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, di per sé, non produce la nullità del precetto purché dal contenuto complessivo di esso, sia consentito identificare senza incertezza il titolo esecutivo e la sua avvenuta notifica, precedente alla notifica del precetto stesso, al fine di consentire al debitore esecutato di poter provvedere spontaneamente al pagamento dell’importo precettato.
D’altronde per giurisprudenza consolidata in sede di legittimità l’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell’art. 480, co. 2 c.p.c., quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore” (Cass. n. 15316/17 e 25433/2014).
Orbene, controparte ha provato con la documentazione allegata alla comparsa di costituzione la avvenuta notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo R.G. __ n. __, antecedente al precetto, ai medesimi opponenti in data __.
Con riferimento all’opposizione all’esecuzione, è opportuno rilevare, in primis, che il petitum della presente controversia consiste esclusivamente nell’accertamento del diritto di F. S.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di D., M. e G. in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo N. __ R.G. __ emesso dal Tribunale civile di Roma.
Nessuna altra domanda volta all’eventuale accertamento che gli attori nulla hanno percepito dalla massa ereditaria del Sig. A. o alla liquidazione del patrimonio del de cuius (così come richiesto rispettivamente da parte opponente e da parte opposta) sono da ritenersi ammissibili.
Gli opponenti, invero, lamentano il difetto della propria legittimazione passiva e l’inesigibilità del presunto credito fatto valere nei loro confronti dall’opposta, in considerazione della loro qualità di eredi beneficiati con la conseguenza che, nel caso in esame, la questione si incentra nell’invocata limitazione di responsabilità intra vires hereditatis degli opponenti, limitazione che, secondo la tesi dell’opposta, non risulterebbe preclusa stante la notifica del precetto agli opponenti non in proprio ma quali eredi di A.
Tale opposizione è parimenti parzialmente fondata.
Vero è e risulta per tabulas che, come sostenuto da parte opposta, il precetto è stato notificato agli opponenti quali eredi di A. (v. ultima riga pag. – dell’atto di precetto).
È vero è che la Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è pur sempre dichiarazione di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni e legittimato passivo nella esecuzione forzata. Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato, l’erede beneficiato è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant’è che l’eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell’intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti. Ma, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass., 26.7.2012, n. 13206).
Ne consegue che l’incontestata accettazione con beneficio di inventario degli opponenti, legittimamente e tempestivamente eccepita in questa sede, comporta da una parte un accertamento positivo del diritto della F. S.r.l. a procedere a esecuzione forzata nei confronti degli opponenti in forza del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto, in quanto eredi di A., ma al contempo, dall’altra parte, all’accertamento di tale diritto nei limiti del patrimonio del de cuius e in tale limiti l’opposizione risulta meritevole di accoglimento.
Le evidenze relative ai presunti crediti degli opponenti nei confronti del de cuius e la asserita esclusiva consistenza da passività della massa ereditaria sono irrilevanti ai fini del decidere.
La natura della controversia e le ragioni contrapposte giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) Accoglie solo parzialmente l’opposizione e per l’effetto accerta il diritto di F. S.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di D., M. e G. in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo N. __ R.G. __ emesso dal Tribunale civile di Roma, quali eredi beneficiati e nei limiti del patrimonio di A. così come indicato dall’inventario.
2) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 30 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2019.
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