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Il pignoramento della criptovaluta non è possibile senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore

Il pignoramento della criptovaluta non è possibile senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore poiché l’incremento patrimoniale che deriverebbe dal conferimento di una criptovaluta non è passibile di valutazione né sotto il profilo economico né sotto il profilo giuridico-contabile

Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione specializzata in materia di imprese, Decreto del 18/07/2018

Con decreto del 18 luglio 2018, il Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione specializzata in materia di imprese,  in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’incremento patrimoniale che deriverebbe dal conferimento di una criptovaluta non è passibile di valutazione né sotto il profilo economico, né sotto il profilo giuridico-contabile in quanto un ipotetico pignoramento della criptovaluta non è possibile senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore, alla luce della notoria esistenza di inviolabili dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico.

 

Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione specializzata in materia di imprese, Decreto del 18/07/2018

Il pignoramento della criptovaluta non è possibile senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore poiché l’incremento patrimoniale che deriverebbe dal conferimento di una criptovaluta non è passibile di valutazione né sotto il profilo economico né sotto il profilo giuridico-contabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione specializzata in materia di impresa – Volontaria Giurisdizione

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. (…) – Presidente

dott. (…) – Giudice

dott. (…) – Giudice Relatore

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. (…) V.G. promosso da:

(…) in proprio, nella sua qualità di amministratore unico di (…), con sede legale in (…)

ricorrente

letti gli atti e sentita la ricorrente all’udienza del (…), previa notifica al pubblico ministero, a scioglimento della riserva assunte in tale udienza, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto in data (…) ai sensi dell’art. 2436, terzo comma, c.c. da (…) in qualità di amministratore unico di (…) (di seguito la “Società”), avversa il rifiuto del Notaio di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del (…) (doc. 1), con la quale l’assemblea della Società ha aumentato proporzionalmente il capitale sociale da Euro (…) a Euro (…) mediante conferimento in natura dei seguenti beni:

– con riferimento al socio (…) n. (…)unità della criptovaluta denominata “(…)”, con liberazione di capitale pari a Euro (…);

– con riferimento al socio (…) n. (…) opere d’arte costituite da dipinti su tela, di autori vari, con liberazione di capitale pari a residui Euro (…).

Con nota del (…) (doc. 2) il Notaio (…) ha comunicato il proprio diniego all’iscrizione nel Registro delle Imprese della suddetta delibera, ritenendola “non essere sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione”. In particolare, le censure investivano la parte di delibera riguardante il conferimento della moneta virtuale (…), con riferimento alla quale il Notaio evidenziava che le “criptovalute”, stante la loro volatilità, “non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di capitale, sottoscritto”, né di valutare “l’effettività (quomodo) del conferimento”.

Con il citato ricorso e la memoria integrativa depositata il (…)la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare l’iscrizione nel Registro delle Imprese della menzionata delibera di aumento di capitale, sulla base delle motivazioni di seguito sintetizzate:

– la perizia (doc. 7) prodotta in sede di conferimento confermerebbe il valore del bene e il trasferimento della sua disponibilità in capo alla Società, a seguito della messa a disposizione delle credenziali (“transaction password”) da parte del socio conferente;

– l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il possesso di moneta virtuale va inserito nella dichiarazione dei redditi e da ciò deriverebbe, in tesi, la possibilità di attribuire un valore economico a tale tipologia di beni;

– se possono costituire oggetto di conferimento sia i crediti sia taluni beni immateriali (la ricorrente richiama i diritti di proprietà industriale), non vi sarebbe ragione per escludere la liceità del conferimento delle criptovalute;

– nel caso di specie, (…) sarebbe una moneta virtuale scambiata su mercati non regolamentati (piattaforma raggiungibile all’indirizzo internet “(…) e soggetta alla valutazione da parte di operatori specializzati;

– l’asserito livello di diffusione della valuta virtuale (…) presso gli utenti della citata piattaforma on line, richiamato mediante la documentazione prodotta, confermerebbe che trattasi di mezzo di pagamento sufficientemente riconosciuto e accettato anche dagli esercenti.

Le motivazioni alla base del ricorso non risultano convincenti.

Il Collegio ritiene che l’esame di tali profili debba costituire il nucleo centrale della relazione giurata richiesta dall’art. 2465 c.c., per un verso escludendosi che il giudice possa sostituire integralmente la propria valutazione di merito a quella dell’esperto, ma dovendosi peraltro ammettere la facoltà per il giudice di sindacare la completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall’esperto.

Nel caso di specie, pur tenuto conto della novità della questione, la perizia di stima prodotta non presenta un livello di completezza e affidabilità sufficiente per consentire un esauriente vaglio di legittimità della delibera in esame.

Infatti, soltanto a seguito della discussione in udienza è emerso che (…) non è ad oggi presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criprovalute e monete aventi corso legale, con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato.

Di converso, risulta agli atti che l’unico “mercato” nel quale (…) concretamente opera è costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi (…) riconducibile – secondo quanto dichiarato dalla ricorrente – ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ambito (invero assai ristretto (…)unge da mezzo di pagamento accettato: ne deriva, dunque, un carattere prima facie autoreferenziale dell’elemento attivo conferito, incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato.

La perizia di stima si limita sul punto a riportare il “valore normale” dei beni tratto dalle quotazioni del sito (…) senza fornire alcuna indicazione sulle caratteristiche di tale sito, la cui denominazione – peraltro – evoca (ancora una volta) una probabile prossimità con gli stessi soggetti ideatori di (…)

Inoltre, non sono agevolmente ricostruibili ex post i criteri utilizzati dall’esperto per la determinazione del valore, potendosi dedurre allo stato che lo stesso si sia limitato a prestare una incondizionata adesione all’ultimo valore disponibile sul citato sito internet (…)”(quello in data (…)), che incidentalmente è anche il più alto fatto registrare dall’inizio della pretesa “quotazione”, in assenza di correttivi (ad esempio l’utilizzo di una media) utili a ottenere un effetto stabilizzatore del prezzo.

Il Collegio ritiene opportuno evidenziare preliminarmente che in questa sede non è in discussione l’idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. “criptovalute” a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l., bensì se il bene concretamente conferito nel caso di specie (la valuta virtuale denominata (…)) soddisfi il requisito di cui all’art. 2464, comma secondo, c.c.

La suddetta considerazione svuota di rilevanza le argomentazioni formulate dalla ricorrente con riferimento alla categoria delle “monete virtuali” in generale, dovendosi piuttosto indagare la natura e le caratteristiche in concreto della singola criptovaluta oggetto di conferimento, come descritte nella perizia ed emerse nel corso del procedimento.

Al riguardo osserva in primo luogo il Collegio che, in via preliminare rispetto a quanto rilevato dal Notaio sotto il profilo della volatilità, va affrontata la questione relativa alla possibilità stessa di attribuire ab origine un valore economico attendibile al bene in esame.

In tal senso, avuto riguardo alla funzione “storica” primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento:

– l’idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, prescindendosi per il momento dall’ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore;

– quale corollario del suddetto requisito, l’esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante;

– l’idoneità del bene a essere “bersaglio” dell’aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l’idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata (a tale riguardo si ha presente quella parte della dottrina convinta che tale requisito sia irrilevante, sul presupposto teorico secondo il quale la funzione di garanzia del capitale andrebbe letta in senso giuridica-contabile e non già materiale; tuttavia non può trascurarsi come in ogni caso la dimensione materiale del bene recuperi valenza quanto meno sotto il profilo della quantificazione del valore economico, dovendo per ciò stesso essere oggetto di analisi).

Infine, il terzo dei requisiti sopra menzionati, ossia l’idoneità del bene a essere oggetto di aggressione da parte dei creditori, risulta parimenti trascurato all’interno della perizia di stima, laddove manca qualunque riferimento alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto di conferimento, profilo da ritenere decisamente rilevante nella fattispecie, alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l’espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore.

Alla stregua di quanto sopra osservato, emerge una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale (la stessa ricorrente ha evidenziato che, secondo le informazioni in suo possesso, la “quotazione” di (..). sulle principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto in cantiere), che – allo stato – non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile.

Pertanto non sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento ordinatorio richiesto.

Non essendosi costituiti nel procedimento soggetti ulteriori al ricorrente, non sorge la necessità di una pronuncia in ordine alle spese.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione collegiale, visti gli artt. 2464, secondo comma, 2465 e 2436 c.c.,

RESPINGE il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Brescia, il 18 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2018.

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