1

Il pignoramento presso terzi si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito

Il pignoramento presso terzi si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito

Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione II Civile, Sentenza del 13/08/2019

Con sentenza del 31 luglio 2019, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto di intimazione di cui all’art. 543 c.p.c. – che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l’efficacia e l’esistenza dello stesso pignoramento – ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito, in questi due modi soltanto potendo avvenire l’esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna; ne consegue che, in caso di pignoramento a carico di ente pubblico, eseguito sulle somme giacenti presso il suo tesoriere, il vincolo d’impignorabilità derivante dalla delibera di destinazione delle somme stesse a fini sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui o altro) richiede che l’efficacia esecutiva della delibera dell’ente pubblico intervenga anteriormente alla dichiarazione del terzo.


 

Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione II Civile, Sentenza del 13/08/2019

Il pignoramento presso terzi si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia, Sezione seconda civile, nella persona del giudice unico dott. __

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. __ R.G. promossa

DA

C. – ATTORE OPPONENTE

contro

M. S.r.l. – CONVENUTO OPPOSTO

Svolgimento del processo

C. il __ ha depositato ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. nei confronti di M. S.r.l.

Nel ricorso in opposizione si deduce che M. S.r.l. – appaltatrice delle opere di costruzione di nuovo parcheggio multipiano interrato in __ per importo di Euro __ oltre IVA per l’esecuzione delle quali è insorta controversia definita in primo grado con lodo del __ n. __del Collegio Arbitrale di Roma, reso esecutivo il __, che ha intimato a C. il pagamento della somma di Euro __ – ha notificato il __ a C. atto di precetto per il complessivo importo di Euro __, oltre interessi e spese di notifica, e, in data __, atto di pignoramento presso terzi di somme, crediti e partecipazioni di C. fino a concorrenza con l’importo di Euro __ aumentato della metà ai sensi dell’art. 546 c.p.c., intimando ai terzi pignorati di non disporre delle somme e partecipazioni pignorate senza ordine del giudice.

In opposizione al precetto e al pignoramento C. ha in quella sede contestato: 1) l’erronea quantificazione del credito oggetto di precetto in quanto diritti e onorari professionali sono stati calcolati secondo scaglione (fino a Euro __) superiore a quello da applicarsi (fino a __) in ragione dell’importo del credito; 2) l’impignorabilità delle somme sottoposte ad esecuzione forzata presso B. per effetto della Delib. Del __, n. _ della giunta comunale che, in applicazione dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ha determinato in Euro __ l’ammontare delle somme destinate a pagamento di (a) retribuzioni e contributi del personale, (b) rimborso rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre, (c) servizi locali indispensabili, e perciò non assoggettabili ad esecuzione forzata, e così pure delle somme di titolarità di terzi (Regione Lombardia).

Con ordinanza in data __ il giudice dell’esecuzione ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione, non ravvisando vincolo di indisponibilità ex art. 159 D.Lgs. n. 267 del 2000 in assenza di notifica della Delib. __, n. __ alla tesoreria comunale, e ha assegnato termine perentorio di 45 giorni per l’introduzione della causa di merito.

Con atto di citazione in opposizione notificato il __ C. ha convenuto avanti al Tribunale il creditore procedente Impresa M. S.r.l. e – ribadite l’erronea quantificazione di diritti e onorari calcolati nell’atto di precetto sulla base di scaglione di valore superiore rispetto a quello da applicare e l’impignorabilità della somma di Euro __ in forza della delibera di giunta __ dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 2000 e notificata alla tesoreria comunale il __, e precisato inoltre che la somma ulteriore impignorabile (perché di proprietà della Regione Lombardia e a destinazione vincolata in quanto erogata a C. per attuazione di accordo di programma) ammonta a Euro __ – ha chiesto accertarsi l’inesistenza del diritto a procedere esecutivamente per l’importo di Euro __ e la illegittimità/nullità/inefficacia dell’atto di precetto e del pignoramento presso terzi, e pronunciarsi in conseguenza condanna di Impresa M. S.r.l. alla restituzione di quanto pignorato (e, nel frattempo, incassato) in eccedenza rispetto all’importo dovuto e/o pignorabile e al risarcimento dei danni.

La convenuta, costituitasi con comparsa depositata il __, ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per essere cessata la materia del contendere a seguito della conclusione del processo esecutivo n. __ (il __ il giudice dell’esecuzione ha assegnato al creditore procedente la somma che il terzo B. ha dichiarato dovuta all’esecutato, sino a concorrenza con l’importo precettato di Euro __); in subordine ha eccepito la tardività e inammissibilità dell’eccezione di impignorabilità ex art. 159 D.Lgs. n. 267 del 2000 con riguardo alla deduzione di avvenuta notificazione e di esecutività della deliberazione __ (non dedotte e non provate in sede di ricorso ex art. 615, c.2, e 617 c. 2 c.p.c.) e, comunque, l’insussistenza e inopponibilità di impignorabilità e vincolo di destinazione delle somme e l’infondatezza della contestazione sulla quantificazione di diritti e onorari di avvocato computati nel precetto e della domanda di risarcimento danni.

Rigettata la richiesta del convenuto di sospendere il giudizio sino a decisione dell’appello proposto da C. avverso il lodo arbitrale n. __, assegnati i termini ex art.183 c. 6 c.p.c. e depositate le memorie di parte, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni.

È intervenuta nel frattempo la soppressione della sezione distaccata di __ e la causa è stata trasferita presso la sede centrale e riassegnata, e trattenuta infine in decisione, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all’udienza del __, in occasione della quale M. S.r.l. ha prodotto copia della sentenza della Corte di Appello di Roma __ n. _-, che ha rigettato l’appello proposto da C. avverso il lodo arbitrale n. __ in forza del quale precetto e pignoramento presso terzi furono notificati.

Motivi della decisione

Il creditore procedente, all’atto della costituzione nel giudizio di merito, ha preliminarmente dedotto la cessazione della materia del contendere in quanto il giudice dell’esecuzione, con Provv. in data __, ha assegnato in suo favore la somma che B. ha dichiarato dovuta al debitore esecutato C., sino a concorrenza con l’importo precettato di Euro __.

Afferma perciò il convenuto che, conclusa la procedura esecutiva n. __ RG con assegnazione al creditore della somma portata dal precetto, l’interesse di C. a coltivare la domanda di merito, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi in quanto volta a far valere il vincolo di destinazione e l’impignorabilità di somme di denaro e a contestare perciò la legittimità dello svolgimento della procedura esecutiva e non l’esistenza del titolo esecutivo o del credito, sia venuto meno e debba perciò dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

C. deduce al contrario che la contestazione della impignorabilità delle somme oggetto di azione esecutiva costituisce motivo di opposizione all’esecuzione, e non agli atti esecutivi, e che perciò il provvedimento di assegnazione della somma e la chiusura della procedura esecutiva non fanno cadere l’interesse dell’opponente all’accertamento del vincolo di indisponibilità del denaro e della illegittimità del pignoramento.

All’udienza di precisazione delle conclusioni è inoltre stata prodotta la sentenza della Corte di Appello di Roma __ n. __ che, rigettata l’impugnazione proposta da C. di Legno avverso il lodo arbitrale n. __, ha confermato la condanna di C. al pagamento di somma di denaro in forza del quale precetto e pignoramento presso terzi furono notificati: la medesima somma, dunque, di cui C. ha chiesto in atto di citazione in opposizione la condanna alla restituzione nei confronti di M. S.r.l., e in ordine alla quale in comparsa conclusionale sembra riconoscere, a seguito della pronuncia di appello, cessazione della materia del contendere e mero interesse alla decisione dell’opposizione “e all’accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione, non fosse altro che per ottenere la condanna dell’Impresa M. al pagamento delle spese legali per avere promosso e coltivato una procedura contra ius avente ad oggetto somme impignorabili”.

Ciò premesso va in primo luogo rilevato che, per la parte in cui si contesta l’erronea applicazione dei criteri previsti dalla tariffe professionali per il processo di esecuzione e si chiede la riduzione dell’importo oggetto di precetto e di pignoramento, l’opponente afferma l’inesistenza del credito e propone perciò opposizione all’esecuzione in ordine alla quale non è cessata materia del contendere (la pronuncia della Corte di Appello non investe logicamente tale parte dell’importo portato dal precetto e pignorato) e che, sia pure per importo minimo rispetto a quello oggetto di controversia, è fondata: l’atto di precetto notificato il __ quantifica diritti ed onorari per il precetto applicando le tariffe forensi 2004 all’epoca vigenti e vincolanti ma avendo riguardo a scaglione superiore a quello fino a Euro __ da applicarsi in relazione all’importo precettato (irrilevante che il lodo abbia accertato credito superiore, posto che nel contempo ha accertato anche controcredito a favore di C. ed è divenuto così titolo per l’esecuzione della somma inferiore, al netto della compensazione, alla quale deve aversi riguardo per la tariffa professionale per l’esecuzione) e esponendo inoltre voci non dovute, come indicate dall’attore in atto di citazione.

La differenza (riconosciuti per diritti Euro __ laddove se ne espongono Euro __; ridotti a Euro __ e Euro __ i diritti per dattilo/collazione e stampa/collazione; esclusi diritti per procura speciale, posizione archivio formazione fascicolo; riconosciuto onorario di Euro __anziché Euro __; ricalcolati in conseguenza spese generali, IVA e CPA) a favore del debitore ammonta in tutto a Euro __ (al creditore spettano in tutto diritti e onorari per Euro __, spese generali Euro __, CPA Euro __, IVA __, e così in totale Euro __, a fronte dell’importo di Euro __ complessivamente esposto in precetto per gli stessi titoli; la differenza è dunque calcolata a credito dell’opponente), oltre a interessi dal __ al saldo.

Quanto al tema essenziale proposto a fondamento dell’opposizione, va rilevato che correttamente C. afferma che l’azione proposta, in quanto volta a far valere la non pignorabilità delle somme sottoposte ad esecuzione per essere le stesse vincolate alla destinazione a finalità pubblica, costituisce secondo la giurisprudenza di legittimità opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi. E tuttavia va rilevato che la stessa giurisprudenza richiamata dall’opponente (Cass. Sez. 3, 23 agosto 2011, n. 17524) distingue in tali casi fra l’opposizione che il comune proponga avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione del credito che l’ente assume impignorabile, la quale integra opposizione agli atti esecutivi, e quella proposta allorché il giudice non abbia, d’ufficio o su eccezione di parte, dichiarato la nullità del pignoramento, sempre che, tuttavia, ancora non si sia addivenuti alla chiusura del processo con l’ordinanza di assegnazione, nel qual caso l’opposizione da proporsi è appunto quella agli atti esecutivi (“Nell’espropriazione forzata presso terzi, è inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi l’opposizione proposta da un comune avverso l’ordinanza di assegnazione del credito, con la quale si deduca l’esistenza di un vincolo d’impignorabilità per la destinazione delle somme a pubbliche finalità. Qualora, invece, nel processo esecutivo si ponga la questione se, rispetto alle somme sottoposte a pignoramento da parte del creditore, ricorrano o no le condizioni stabilite dalla legge perché le somme di competenza del comune restino sottratte alla esecuzione, ed il giudice dell’esecuzione non abbia, d’ufficio o su istanza di parte, dichiarato nullo il pignoramento, né si sia ancora addivenuti alla chiusura del processo con l’ordinanza di assegnazione, il debitore può proporre l’opposizione all’esecuzione per far valere l’impignorabilità” – Cass. 17524/2011 cit.).

Principio coerente con quello in precedenza enunciato da Cass. Sez. 3, 16 novembre 2005, n. 23084, nella quale si afferma che la decisione del giudice dell’esecuzione che accerti il vincolo di destinazione delle somme spettanti all’ente locale e le sottragga perciò all’esecuzione è impugnabile con atto di opposizione agli atti esecutivi e che per contro il rigetto dell’eccezione al riguardo proposta dal debitore esecutato legittima quest’ultimo all’opposizione all’esecuzione, e chiarisce inoltre, con riguardo alle conseguenze nel giudizio di merito della estinzione della procedura esecutiva, che “l’estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l’interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell’opposizione è la pignorabilità dei beni, l’interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell’inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento” (così anche Cass. Sez. 3, 24 febbraio 2011 n. 4498; Cass. Sez. 3, 22 marzo 2011 n. 6546): vero che la chiusura della procedura esecutiva non importa cessazione della materia del contendere laddove l’opposizione all’esecuzione verta sull’esistenza del titolo o del credito, qualora la controversia verta invece sulla pignorabilità l’ordinanza di assegnazione del denaro e di beni fungibili – fatta salva l’impugnazione della stessa con opposizione agli atti esecutivi – importa, con la cessazione degli effetti del pignoramento (ed incontestati in questa sede la sussistenza del titolo e del debito – confermato dalla pronuncia della Corte di Appello citata – frattanto estinto con l’assegnazione e l’incasso del denaro pignorato presso il terzo, ed escluso perciò comunque diritto di ripetizione del bene fungibile), la cessazione della materia del contendere.

Fatta applicazione di detti principi, all’epoca della notifica dell’atto di citazione in opposizione all’esecuzione, già disposta l’assegnazione al creditore procedente della somma pignorata sino a concorrenza con l’importo precettato con ordinanza del __ che non consta essere stata impugnata, la procedura esecutiva era conclusa e l’interesse all’opposizione in esame inesistente.

Escluso per quanto esposto diritto di ripetizione (se non negli stretti limiti sopra indicati delle maggiori spese legali esposte per notifica di precetto), e infondata la domanda di risarcimento del danno sofferto in quanto del tutto genericamente evocato e in nessun modo provato, quanto alla inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione per cessazione della materia del contendere (quanto al tema della impignorabilità) all’epoca dell’introduzione della causa di merito, tenuto conto che certamente la domanda era ammissibile all’epoca del ricorso ex art. 615 c. 2 e 617 c. 2 c.p.c., si reputa opportuno – seppure la pronuncia sia in questa sede, avendo riguardo alla citazione in opposizione nel giudizio di merito, di inammissibilità per carenza di interesse e non di cessazione della materia contendere – esaminare anche il profilo della soccombenza virtuale ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio.

All’epoca del ricorso ex art. 615 c. 2 e 617 c. 2 c.p.c. sussistevano i presupposti dell’impignorabilità – ma la chiara prova è stata solo successivamente raggiunta con le produzioni effettuate nella causa di merito – ove si consideri che:

– la Delib. __, n. __, dichiarata immediatamente esecutiva, produce effetto dal deposito (il __) e dalla notifica in pari data alla tesoreria, e seppure ciò avvenga in data successiva alla notifica del pignoramento (il __) il vincolo di destinazione ex art. 159 D.Lgs. n. 267 del 2000 è comunque divenuto opponibile al creditore procedente, in quanto la notificazione del pignoramento produce sì nei confronti del terzo gli effetti previsti dall’art. 546 c.p.c., ma è solo con la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. (o con l’accertamento giudiziale del credito) che si individuano le somme o i beni della cui consegna il terzo sia debitore verso l’esecutato, ed è dunque a tale data (in questo caso – v. doc. 10 – il __, successiva alla notificazione e all’efficacia della delibera di giunta __) che può valutarsi se il vincolo di destinazione esiste (v. Cass. Sez. 3, 27 gennaio 2009, n. 1949: “Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto di intimazione di cui all’art.543 cod. proc. civ. – che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l’efficacia e l’esistenza dello stesso pignoramento – ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito, in questi due modi soltanto potendo avvenire l’esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna; ne consegue che, in caso di pignoramento a carico di ente pubblico (…) eseguito sulle somme giacenti presso il suo tesoriere, il vincolo d’impignorabilità derivante dalla delibera di destinazione delle somme stesse a fini sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui o altro) richiede che l’efficacia esecutiva della delibera dell’ente pubblico (…) intervenga anteriormente alla dichiarazione del terzo”;

– il vincolo di destinazione della somma di Euro __ erogata dalla Regione Lombardia (della quale invero in ricorso si fa solo cenno, allegandone come la titolarità in capo al diverso ente) non richiede previa dichiarazione in delibera di giunta ex art. 159 D.Lgs. n. 267 del 2000 e viene comunicato il __ alla tesoreria, che ne prende atto il __ (doc. 8 e 9 opponente); in ogni caso la non assoggettabilità a esecuzione della somma indicata dalla Delib. __ era di per sé sufficiente a rendere incapiente l’importo depositato presso la tesoreria;

– la produzione nella causa di merito di documenti in aggiunta rispetto a quelli allegati al ricorso ex art. 615 c. 2 e 617 c. 2 c.p.c. e non potuti valutare dal giudice dell’esecuzione non importa inammissibilità e tardività delle deduzioni su pubblicazione e notificazione della delibera di giunta, attenendo ciò alla prova del fatto medesimo (non pignorabilità per effetto della delibera ex art. 159 D.Lgs. n. 267 del 2000) immediatamente dedotto.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che l’opposizione e le domande proposte da C. sono fondate per minimo e quasi irrilevante profilo e che per l’aspetto principale la domanda era per un verso correttamente proposta in sede di ricorso ma ormai superata dalla chiusura della procedura esecutiva già all’atto della citazione nel giudizio di merito non accompagnata da opposizione all’ordinanza di assegnazione, sussistono i presupposti per integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) in parziale accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, accerta la parziale inesistenza del credito di cui al precetto e al pignoramento notificati ed eseguiti e condanna M. S.r.l. alla restituzione a C. della somma di Euro __, oltre ad interessi dal __ al saldo;

2) dichiara l’opposizione all’esecuzione inammissibile quanto alla domanda di accertamento dell’impignorabilità dei crediti;

3) rigetta nel resto le domande dell’attore;

4) compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in Brescia, il 12 agosto 2019.

Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2019.

 

Tribunale_Brescia_Sez_II_Sent_13_08_2019

 

Recupero crediti  a Brescia con ROSSI & MARTIN studio legale