Il “pignoramento revocatorio” è applicabile anche agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto quote societarie
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 22/01/2020
Con sentenza del 22 gennaio 2020, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il c.d. “pignoramento revocatorio” previsto dall’art. 2929-bis c.c. è applicabile anche agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto quote societarie. Infatti, devono reputarsi aggredibili, mediante lo strumento dell’art. 2929-bis c.c., tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di una società a responsabilità limitata, il cui trasferimento è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese.
Il Tribunale di Milano, attraverso una lettura estensiva dell’art. 2929-bis c.c., ha ricompreso tra i beni mobili iscritti in pubblici registri anche le quote societarie. Queste ultime, infatti, essendo soggette ad un sistema pubblicitario di natura legale disciplinato dall’art. 2470, seppur non siano oggetto di trascrizione bensì di iscrizione nel Registro delle Imprese, è stato ritenuto possano essere aggredite dal creditore con tale strumento entro il termine di un anno dal compimento dell’atto pregiudizievole.
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