Il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva
Il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva
Tribunale Ordinario di Genova, Sezione Fallimentare, Sentenza del 25/03/2019
Con sentenza del 25 marzo 2019, il Tribunale Ordinario di Genova, Sezione Fallimentare, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nell’espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.
Tribunale Ordinario di Genova, Sezione Fallimentare, Sentenza del 25/03/2019
Il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SETTIMA FALLIMENTARE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. __ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. __ promossa da:
L. – OPPONENTE
CONTRO
B. – OPPOSTA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’opponente, L., ha proposto atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto in quanto:
– in data __, le è stato notificato un atto di precetto per l’importo di Euro __, sulla base del decreto ingiuntivo n. __, per il pagamento della somma di Euro __, oltre interessi legali, a decorrere dal __, spese di procedimento (Euro __), esborsi per compensi professionali (Euro __) e accessori di legge;
– tale atto non contiene la data di notifica del titolo esecutivo, né indica se il decreto ingiuntivo sia mai divenuto esecutivo.
La parte opposta, B., chiede il rigetto dell’opposizione, evidenziando che:
– il decreto ingiuntivo azionato con l’atto di precetto oggi opposto era stato notificato all’opponente in data __;
– già con un primo atto di precetto, datato __, veniva intimato il pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo: nel precetto era stata indicata la data di notifica dello stesso;
– seguiva un pignoramento presso terzi, esperito in data __, per un ricavato di soli Euro __, poi divenuto inefficace;
– il precetto qui opposto, in quanto notificato in rinnovazione, consentirebbe al debitore di individuare chiaramente il titolo esecutivo azionato.
Occorre in primo luogo rilevare che l’atto di precetto, notificato all’opponente in data __ e oggetto dell’odierna opposizione, non indica la data di notifica del titolo esecutivo con esso azionato (nella specie, il decreto ingiuntivo n. __): l’art. 480, 2 c., c.p.c. ricomprende tale indicazione tra gli elementi che costituiscono il contenuto essenziale dell’atto di precetto, sanzionando l’omissione con la nullità del precetto stesso.
La parte opposta fa presente che l’omessa o inesatta indicazione della data di notifica del titolo esecutivo all’interno dell’atto di precetto non inficerebbe la validità dello stesso, in quanto si tratterebbe di precetto in rinnovazione.
Fa notare l’opponente, tuttavia, che non si tratterebbe di precetto in rinnovazione e che, comunque, neppure il precedente precetto indicava la data di notifica del titolo.
Tale ultima osservazione è corretta, in quanto il precedente precetto (datato __ e notificato a mezzo raccomandata spedita in parii data) non conteneva alcuna indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
Era infatti in esso indicato il decreto ingiuntivo con il n. __, ma non era indicata né la data di emissione né quella di notifica del decreto ingiuntivo. (vedi doc. 3 di parte convenuta).
La Corte di Cassazione ha circoscritto la possibilità di sanare l’atto di precetto privo della data di notifica del titolo esecutivo alle sole ipotesi in cui l’atto di precetto viziato fosse stato notificato in reitera e la data del titolo esecutivo risultasse dal precedente atto di precetto.
Si legge, infatti, che “l’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.p.c., quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore. (Nella specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, notificata assieme al primo precetto, sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati” (Cass. n. 15316/2017). Non è possibile, pertanto, ritenere sanato il vizio nel caso in esame, in quanto neppure nel primo atto di precetto, notificato all’opponente in data __, era stata indicata la data di notifica del decreto ingiuntivo.
La mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo nell’atto di precetto ne comporta la nullità. La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che “nell’espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell’art. 654 cod. proc. civ., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l’atto è viziato ex art. 480 cod. proc. civ., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi”.
È, altresì, fondata la doglianza dell’opponente secondo cui dall’atto di precetto opposto non risulta neppure se il decreto ingiuntivo n. __ sia mai stato spedito in forma esecutiva, né quando ciò sia avvenuto. Tale eccezione non deve ritenersi tardiva, in quanto, l’opponente, già nell’atto di citazione, affermava che “dato atto di precetto è nullo ai sensi dell’art. 480, 2 c., c.p.c., in quanto non è stata indicata la data di notifica del titolo esecutivo ed, anzi, neppure è stato indicato se il decreto ingiuntivo n. __ del Tribunale di Genova sia mai divenuto esecutivo. La parte opposta si è limitata ad asserire genericamente che l’atto di precetto recava l’indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, non assolvendo l’onere della prova a suo carico: peraltro, la parte opposta ha prodotto il decreto ingiuntivo (prod. 2) emesso il __ e notificato a mezzo posta elettronica certificata a L. il __, come da attestazioni di notifica allegate. Si trattava di un decreto ingiuntivo ancora non definitivo e non munito della clausola di provvisoria esecutorietà. È inoltre allegato al doc. 2, quale ultimo foglio della produzione, il decreto di apposizione della formula esecutiva, emesso in data __. Si tratta, con ogni evidenza, di un atto per sua natura venuto ad esistenza dopo la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il __): soltanto dopo l’apposizione della formula esecutiva il decreto ingiuntivo, a seguito della notifica del 6 ottobre e della mancata opposizione, è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il titolo esecutivo, che è costituito dal decreto divenuto definitivo ed esecutivo (e non certo del decreto ingiuntivo inizialmente notificato), non risulta quindi essere mai stato notificato alla parte debitrice (che ha ricevuto soltanto la prima notifica, quella del decreto in vista della sua possibile opposizione).
In proposito, l’opposta ha evidenziato che, nel caso di decreto ingiuntivo, non è necessaria una nuova notifica del decreto già notificato che acquista esecutorietà, con ciò richiamando il disposto dell’art. 654 c.p.c.: si deve peraltro osservare che tale norma espressamente recita: “ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula”. Nel caso in esame, invece e come lamentato dalla parte opponente, tale menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e della formula risulta mancante.
Anche sotto questo profilo l’opposizione deve essere accolta.
La parte opposta è soccombente e deve essere condannata alle spese che si liquidano come da nota spese depositata il __.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell’atto di precetto notificato da B. a L. in data __.
Condanna B. a rifondere a L. le spese di lite che liquida in Euro __ per compenso ed Euro __ per spese, oltre spese generali, IVA e cpa.
Così deciso in Genova, il 25 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2019.
Tribunale_Genova_Sez_fall_Sent_25_03_2019