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Il processo esecutivo: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Il processo esecutivo: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Civile, Sentenza del 28/03/2019

Con sentenza del 28 marzo 2019, il Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Civile, in tema di esecuzione civile, ha stabilito che di regola il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza.


Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Civile, Sentenza del 28/03/2019

Il processo esecutivo: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE CIVILE

in persona del dott. __, in funzione di Giudice unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. __ R.G. promossa da:

L. e M. – attori opponenti

contro

B. S.P.A. – convenuta opposta

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. L. e M., con atto di citazione spedito per la notifica in data __ e intitolato “opposizione a decreto ingiuntivo ed all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, hanno esposto di non aver mai ricevuto la notificazione del decreto n. __ del Tribunale di Nuoro e del precetto in data __, ma di averne avuto notizia solo in esito alla notificazione del pignoramento in data __.

A sostegno delle opposizioni hanno sostenuto che la somma pretesa dalla banca e portata dal decreto ingiuntivo, corrispondente allo scoperto dei conti correnti numero (…) e (…) nonché del debito maturato in relazione al contratto di finanziamento del __ stipulati con B. S.p.A. era frutto di applicazione di clausole nulle correlate all’usurarietà dei tassi d’interesse pattuiti, all’indebita capitalizzazione d’interessi, all’applicazione dell’ammortamento alla francese e alla stipula di commissione di massimo scoperto in violazione dei requisiti di legge.

  1. L’opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione. Ha sostenuto la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto nonché contestato la sussistenza delle nullità dedotte dagli opponenti.
  2. In corso di causa parte opponente ha proposto querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo e il G.I. ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale per irrilevanza della stessa ai fini del decidere.
  3. Il decreto ingiuntivo è il ricorso risultano notificati agli opponenti in data __.

In ordine alla regolarità di tali notifiche la querela di falso è stata dichiarata inammissibile e gli opponenti, nel precisare le conclusioni, pur rassegnando conclusioni dettagliate a mezzo deposito foglio di precisazione, non hanno riproposto la questione.

La querela si deve dunque ritenere abbandonata atteso che nelle difese successive la parte non ha più fatto alcuna menzione della questione, né a verbale, né nelle difese conclusive, sviluppando argomentazioni e difese relative ad altri e diversi profili.

  1. Anche a ritenere non abbandonata la querela di falso, si deve in ogni caso confermare il giudizio d’irrilevanza della querela ai fini del presente giudizio.

In ordine ai casi di opposizione all’esecuzione e di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che: “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza” (Cass. civ. Sez. III Sent., 31/08/2015, n. 17308).

Nel presente caso gli attori hanno prospettato la mancata notificazione del decreto ingiuntivo e poi del precetto, ma gli atti in questione, stando a quanto riportato sulle relazioni di notifica, risultano notificati presso le loro residenze e presso il luogo ove era esercitata l’impresa.

In ordine a tali relazioni di notifica gli opponenti si sono limitati a contestare in citazione che le firme non risultavano riconducibili agli opponenti o che comunque erano state apposte da persone con loro non conviventi ed in sede di proposizione della querela di falso, in linea con l’iniziale prospettazione, hanno indicato quale oggetto della querela le sottoscrizioni apposte sulle relazioni (e sul libro giornale delle poste).

La deduzione di non riconducibilità delle sottoscrizioni agli opponenti ovvero a persone con loro conviventi si sostanzia tuttavia in una deduzione di nullità e non d’inesistenza della notifica, perché le stesse avvennero, a prescindere dall’individuazione dei soggetti che ritirarono materialmente gli atti, in luoghi pacificamente riconducibili agli opponenti (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. civ. Sez. II Sent., 02/12/2009, n. 25350: “La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.”; Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 20/07/2017: “L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Orbene, tali elementi consistono nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, ovvero, in definitiva, omessa. Di talché, le diverse modalità di notifica, in un luogo diverso da quello previsto, comportano un’ipotesi di nullità”.

Ne consegue che l’opposizione all’esecuzione proposta sarebbe comunque inammissibile anche laddove fosse dichiarata la falsità delle sottoscrizioni, perché in concreto è stata dedotta una nullità e non un’inesistenza della notifica.

L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è invece comunque inammissibile perché proposta oltre il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione (o meglio dalla conoscenza avutane dagli esecutati) e cioè dal pignoramento del __, momento dal quale gli stessi attori fanno risalire la conoscenza del titolo.

Si richiamano, in riferimento a tali questioni, Cass. civ. Sez. III, 28/09/1996, n. 8582: “Nel caso in cui la nullità di notifica del decreto ingiuntivo abbia impedito alla parte intimata di proporre opposizione nel termine ordinario, il solo rimedio idoneo per far valere detta nullità e la conseguente inefficacia del provvedimento, quale titolo per l’esecuzione forzata, è l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c. e non le opposizioni regolate dagli artt. 615 e 617 stesso codice, sicchè divenuta improponibile l’opposizione tardiva per la scadenza del termine previsto dal comma 3 del cit. art. 650, la nullità di notifica diviene irrilevante ed il decreto valido ed efficace” e Cass. civ. Sez. III Sent., 09/07/2008, n. 18847: “L’ingiunto, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., è legittimato a proporre, entro il termine di cui al terzo comma della norma citata, l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, in essa ricomprendendosi tutti i vizi che inficiano la notificazione e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata; il predetto non può, invece, proporre opposizione all’esecuzione se, a causa dell’irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, non ha di quest’ultimo avuto conoscenza né l’opposizione all’esecuzione proposta, fondata su detta irregolarità, può convertirsi in opposizione tardiva al medesimo decreto ove non ricorrano tutti i presupposti di cui all’art. 650 cod. proc. civ.”.

  1. Le considerazioni sino ad ora espresse sono a maggior ragione valide in esito alla mancata ammissione della querela di falso, con conseguente necessità di ritenere attendibili sotto ogni profilo le relazioni di notifica.

L’articolo 650 terzo comma c.p.c. impedisce comunque di considerare tempestiva l’opposizione in ragione dell’intervenuta notificazione dell’atto di pignoramento il __ e gli opponenti non hanno provato di non aver avuto conoscenza della notificazione per irregolarità della stessa o per caso fortuito o forza maggiore.

  1. Le opposizioni vanno dunque dichiarate inammissibili e il decreto dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell’attività defensionale esplicata e di quella effettivamente necessaria.

Le spese di CTU devono essere poste, nei rapporti interni, interamente a carico di parte opponente.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

DICHIARA inammissibili l’opposizione al decreto ingiuntivo n. __ del Tribunale di Nuoro e l’opposizione all’esecuzione.

DICHIARA definitivamente esecutivo il D.I. opposto.

Condanna parte opponente a rimborsare all’opposta le spese di lite, che liquida in ed Euro __ per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.

Pone in via definitiva le spese di CTU, nei rapporti interni, interamente a carico degli opponenti.

Così deciso in Nuoro, il 28 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2019.

 

Tribunale_Nuoro_Sent_ 28_03_2019

 

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