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Il termine previsto dall’art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo ha natura perentoria e, come tale, non può essere prorogato

Il termine previsto dall’art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo ha natura perentoria e, come tale, non può essere prorogato

Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, Sentenza del 26/07/2018

Con sentenza del 26 luglio 2018 il Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, ha stabilito che il termine previsto dall’art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo ha natura perentoria e, come tale, non può essere prorogato. Tuttavia, qualora il creditore provveda alla notificazione del provvedimento dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative alla inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l’ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio, inoltre, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell’opposto creditore, all’eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto deve accompagnarsi la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione.


Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, Sentenza del 26/07/2018

Il termine previsto dall’art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo ha natura perentoria e, come tale, non può essere prorogato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione civile

In persona del giudice unico dott. ______ ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero __ del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno __, vertente tra

I. S.R.L., G.C., G.A., D.C., rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall’avv. __, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. __

-opponenti –

e

U.B.R. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall’avv. __ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. __

– opposta –

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. I. S.r.l., G.A., G.C. e D.C. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __ emesso il __da codesto Tribunale con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro __, oltre interessi e spese, in virtù dei rapporti bancari intercorsi tra la U.B.R. S.p.A. e la I. s.r.l. (contratti di conto corrente nn. __, __ e di finanziamento n. __, garantiti in virtù dei contratti di fideiussione del __ e del __ sottoscritti da G.A., G.C. e D.C.. A fondamento della opposizione gli opponenti hanno dedotto, preliminarmente, l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardiva notifica e, nel merito, hanno contestato la pretesa creditoria avanzata dalla banca opposta.

Sulla base di tali deduzioni, gli opponenti hanno chiesto la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni cagionati dal comportamento scorretto assunto dalla banca opposta.

Si costituiva in giudizio la U.B.R. S.p.A., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l’accertamento delle somme dovute dagli opponenti.

La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del __.

  1. Deve trovare accoglimento l’eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo svolta da parte opponente sul presupposto della tardività della notificazione del decreto ingiuntivo.

Parte opposta ha, infatti, provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo, depositato il __ solo in data __, come risulta dalla documentazione in atti, di talché deve ritenersi superato il termine di 60 giorni previsto dall’art. 644 c.p.c..

La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo non è, tuttavia, ostativa ad un esame del merito della pretesa creditoria, posto che, da un lato, l’opposta, nel costituirsi in giudizio, ha insistito per il riconoscimento della propria pretesa creditoria, dall’altro gli attori, con l’opposizione hanno svolto anche contestazioni e difese nel merito.

Va, sul punto, richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sebbene il termine previsto dall’art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo sia perentorio e, come tale, non possa essere prorogato, qualora il creditore provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all’inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l’ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato ed inoltre, in tale giudizio, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell’opposto creditore, all’eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto deve accompagnarsi la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione.

In tale ultimo caso l’inosservanza da parte del creditore del termine di cui all’art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l’esclusione di quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace (Cass. n. 3908/2016; Cass., n. 67/2002).

  1. Passando ad esaminare la pretesa creditoria avanzata dalla U.B.R. S.p.A., va detto che costituisce principio generale quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’ onere del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).

In particolare, per quanto concerne i rapporti bancari, si è evidenziato che la Banca è tenuta a documentare l’andamento del rapporto producendo gli estratti conto relativi all’intero svolgimento dello stesso (cfr. Tribunale di Arezzo 1445/2017; Tribunale di Ragusa n. 1246/2017).

Tanto precisato, si evidenzia che l’opposta ha dimostrato con tranquillizzante certezza di vantare nei confronti della I. s.r.l. e di G.A., G.C. e D.C. il credito di Euro __.

In particolare, con riferimento ai contratti di conto corrente nn. __ e __, si rileva che la banca opposta ha prodotto in giudizio i suddetti contratti e gli estratti conto relativi all’intero rapporto contrattuale, dai quali emerge una esposizione debitoria degli opponenti pari ad Euro __ (Euro __ in relazione al conto corrente n. __ + __ in relazione al conto corrente n. __).

In relazione, invece, al finanziamento n. __, la U.B.R. ha provveduto al deposito del contratto, del relativo piano di ammortamento, della documentazione contabile dimostrante l’erogazione della somma finanziata pari ad Euro __ nonché dell’estratto conto attestante una esposizione debitoria pari ad Euro __, di cui Euro __ a titolo di rate arretrate ed Euro __ a titolo di capitale residuo.

Infine, la banca opposta ha dimostrato la sussistenza in capo a G.A., G.C. e D.C. dell’obbligazione di garanzia assunta in relazione ai rapporti bancari esistenti tra la I. s.r.l. e la U.B.B. S.p.A. attraverso la produzione dei contratti di fideiussione del __ e del __.

Orbene, si ritiene che tale documentazione sia idonea a dimostrare la sussistenza in capo alla banca opposta di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti degli opponenti.

A fronte di ciò, parte opponente non solo non ha dimostrato di aver adempiuto alla prestazione a cui era obbligata in virtù dei rapporti bancari in oggetto, ma si è limitata ad una contestazione generica.

Al riguardo, si osserva che se è vero che incombe al creditore provare l’an e il quantum della propria pretesa, è altrettanto vero, però, che l’opponente ha l’onere di contestare in modo specifico i fatti dedotti dal convenuto opposto in conformità dell’art. 167 c.p.c. (cfr. Tribunale di Roma n. 12449/2014).

In tale direzione, in relazione ai rapporti bancari, si è precisato che nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un “correntista” la banca opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all’uopo depositare gli estratti conto dall’inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e spese addebitate.

Tuttavia, tale principio presenta notevoli ripercussioni anche dal lato del cliente opponente, il quale non può limitarsi ad una contestazione generica per onerare la banca di provare tutti i presupposti del diritto che intende vantare.

Segnatamente, il correntista opponente, convenuto in senso sostanziale, anche qualora eccepisca l’invalidità del rapporto con la banca – come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite – non è esonerato da un’idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili di ufficio) (cfr. Tribunale di Roma n. 3928/2018).

Pertanto, si è chiarito che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell’opponente eccepire e provare l’eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto dal ricorrente, in quanto una generica contestazione del valore probatorio di tale documentazione è chiaramente inidonea a vincere le presunzioni di veridicità delle scritture della banca (Tribunale di Roma n. 20357/2011).

Orbene, dall’applicazione di tali principi al caso che qui ci occupa deriva che, a fronte della dimostrazione da parte della banca opposta della esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti degli opponenti, quest’ultimi si sono limitati ad una contestazione generica, nonostante l’onere di allegazione e di prova su di essi gravante in applicazione dell’art. 2697.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace, ma gli opponenti devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore della opposta della somma complessiva di Euro 100.679,82, oltre interessi di mora convenzionali sulla sola sorte capitale dalla domanda fino al saldo, nei limiti dell’importo massimo garantito per i fideiussori.

  1. Deve, infine, rigettarsi la domanda di risarcimento proposta dagli opponenti in quanto basata su allegazioni generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio.

Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto (cfr. Cass. ord. n. 6618/2018).

  1. Le spese di lite per il presente procedimento, liquidate in conformità al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. __emesso da questo Tribunale il __;

2) in accoglimento della domanda proposta dall’opposta, condanna la società I. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., G.A., G.C. e D.C. al pagamento, in solido fra loro, in favore della U.B.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., della somma di Euro __ oltre interessi di mora convenzionali sulla sola sorte capitale decorrenti dalla domanda sino al saldo, nei limiti dell’importo massimo garantito per i fideiussori;

3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;

4) condanna la società I. S.r.l., G.A., G.C. e D.C. alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della U.B.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Euro __ per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa.

Così deciso in Cassino, il 23 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2018.

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