In tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all’agente della riscossione e l’onere di quest’ultimo, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, non escludono la concorrente legittimazione dell’ente creditore medesimo a proporre opposizione allo stato passivo
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 30880 del 29/11/2018
Con sentenza del 29 novembre 2018 la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema accertamento del passivo fallimentare, ha stabilito che il potere rappresentativo attribuito all’agente della riscossione e l’onere di quest’ultimo, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l’ente creditore interessato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, non escludono la concorrente legittimazione dell’ente creditore medesimo a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, anche quando sia stato l’agente della riscossione a presentare domanda ai sensi dell’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942 m. 267, in quanto esso conserva la titolarità del credito così azionato.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 30880 del 29/11/2018
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all’agente della riscossione e l’onere di quest’ultimo, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, non escludono la concorrente legittimazione dell’ente creditore medesimo a proporre opposizione allo stato passivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso __ proposto da:
E. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in __, presso lo studio dell’avv. __ che la rappresentata e la difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I., in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in __, rappresentato e difeso dagli avv.ti __, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
A. – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria;
– intimata –
e sul ricorso proposto da:
I., in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in __, rappresentato e difeso dagli avvocati __, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
A. – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in __, presso lo studio dell’avvocato __, che la rappresenta e difende, giusta procure in calce al controricorso;
– controricorrente successivo –
contro
E. S.p.a.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di __, depositato il __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Cons. Dott. __;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato __, con delega, che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente A., l’Avvocato __ che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
udito, per il ricorrente I., l’Avvocato __ che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso.
Svolgimento del processo
- Con domanda tardiva L. Fall., ex art. 101, del __ (rubricata al n. _) E. S.p.a. chiese l’ammissione allo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria di A. – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione, del credito contributivo previdenziale di Euro __ portato da dieci cartelle esattoriali e relativi estratti di ruolo.
- Il giudice delegato escluse la maggior parte del credito (per Euro __) ammettendo il residuo, parte in via privilegiata ex art. 2752 c.c., comma 1, artt. 2753 e 2754 c.c. e parte al chirografo.
- Due successive ed analoghe istanze di E. cd. ultratardive del __ (rubricate al n. _ e al n. _) vennero invece dichiarate inammissibili per imputabilità del ritardo ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c..
- Con decreto del __ il giudice delegato dichiarò esecutivo lo stato passivo della procedura.
- In data __ l’I. propose opposizione L. Fall., ex art. 98, contro i tre provvedimenti negativi resi sulle domande presentate nel proprio interesse – quale ente impositore titolare dei relativi crediti dall’Agente della riscossione, che intervenne in giudizio ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 8.
- Il Tribunale di __, disattesa l’istanza congiunta di I. ed E. per la riunione al giudizio di opposizione allo stato passivo proposta dall’INPS sulla domanda n. _, nel quale era specularmente intervenuto l’INPS (in quanto “ogni singolo procedimento, quale impugnazione dell’atto di esclusione, è relativo ad uno specifico provvedimento del G.D. che incide in modo autonomo sullo stato passivo”), con decreto del __ respinse l’opposizione per inammissibilità del ricorso, in quanto proposto cumulativamente nei confronti dei tre distinti provvedimenti del giudice delegato.
- Il suddetto decreto è stato impugnato con separati ricorsi per cassazione – affidati ad un unico motivo – sia da E. S.p.a. che dall’I., cui hanno resistito con controricorso, rispettivamente, lo stesso I. (in via adesiva) e la A. – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria.
Motivi della decisione
- Va preliminarmente esaminata l’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva dell’I., sollevata nel controricorso di A. in Amministrazione straordinaria, sull’assunto che “del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, prevede l’esclusiva legittimazione dell’Agente di Riscossione ad insinuarsi al passivo e, specularmente, contempla ab origine la sua legittimazione attiva a proporre l’opposizione allo stato passivo L. Fall. ex art. 99, con ciò imponendogli l’onere di allegare tempestivamente anche le eventuali difese di merito che provengano dall’Ente Impositore”, fatto salvo il suo intervento ad adiuvandum nei limiti posti dalla L. Fall., art. 99, comma 8.
1.1. L’eccezione, sebbene ammissibile – stante la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del difetto di legitimatio ad causam in quanto afferente la regolarità del contraddittorio e non l’effettiva titolarità del rapporto, che costituisce al contrario questione di merito (ex multis, Sez. 1 27/03/2017, n. 7776), con il solo limite del giudicato interno (Sez. 3, 20/10/2015, n. 21176), purché espresso e non implicito, cioè formatosi sui rapporti tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari, di rito o di merito (Sez. 5, 31/10/2017 n. 25906) – è però infondata.
1.2. Invero, in tema di giudizio di opposizione a stato passivo riguardante crediti previdenziali si registrano difformi orientamenti di questa Corte circa la configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario tra l’agente (o concessionario) della riscossione e l’ente impositore. In senso affermativo si sono pronunciati, di recente, Sez. L, 16/06/2016, n. 12450 e Sez. 1, 12/12/2017 n. 29806, valorizzando il carattere “obbligatorio” della chiamata in causa dell’ente impositore prevista dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 (per cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) e, in epoca più risalente, Sez. 1, 16/10/1976 n. 3513, che con riguardo all’allora vigente D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858,art. 77, ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio, anche nell’ambito del giudizio di opposizione a stato passivo, ogniqualvolta l’ente impositore abbia interesse a contrastare la pretesa del contribuente, ossia quando venga in questione la sussistenza del rapporto d’imposta o la validità del titolo esecutivo. In senso contrario si sono espressi di recente Sez. 1, 05/05/2016, n. 9016 – per cui è configurabile un’ipotesi di autorizzazione ex art. 106 c.p.c., rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado e incensurabile in sede d’impugnazione e, in tema di contenzioso tributario, Sez. 5, 28/04/2017, n. 10528, per cui il contribuente può impugnare la cartella esattoriale indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, essendo rimessa a quest’ultimo “la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore”.
1.3. In ogni caso, è stato giustamente evidenziato come, anche ad escludere che il giudizio proposto contro il solo concessionario debba necessariamente svolgersi anche nei confronti dell’ente creditore, ciò non impedisce a quest’ultimo di spiegare intervento nonché, in caso di effettiva partecipazione, di impugnare la relativa sentenza, “non essendo la sua posizione assimilabile a quella di un mero interventore ad adiuvandum, avuto riguardo alla titolarità sostanziale della situazione soggettiva che costituisce oggetto della controversia ed alla natura concorrente della legittimazione processuale spettante al concessionario” (Sez. 1, 13/09/2017 n. 21201).
1.4. Merita dunque conferma l’orientamento di questa Corte per cui, con riguardo alla domanda di ammissione al passivo L. Fall., ex art. 93, “alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell’ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo” (Sez. U, 15/03/2012 n. 4126) e, con riguardo alla fase delle impugnazioni L. Fall., ex art. 98, “l’iscrizione a ruolo del credito contributivo e l’attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere nell’ambito della procedura fallimentare, hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’INPS, il quale conserva la titolarità del credito azionato e può, come tale, agire per la revocazione dei crediti ammessi a norma della L. Fall., art. 98” (Sez. 6-1, 26/11/2015, n. 24202).
1.5. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all’agente della riscossione e l’onere di quest’ultimo, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l’ente creditore interessato, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, non escludono la concorrente legittimazione dell’ente creditore medesimo (nella specie I.) a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi della L. Fall., art. 98, anche quando sia stato l’agente della riscossione a presentare domanda ai sensi della L. Fall., art. 93, in quanto esso conserva la titolarità del credito così azionato”.
- Passando all’esame dei motivi di ricorso, la ricorrente E. S.p.a. deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 97, 98 e 99 e art. 104 c.p.c.”.
2.1. Sulle stesse basi, il ricorrente I. lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53 e del R.D. n. 267 del 1942, artt. 93, 98 e 99 (quest’ultimo così come modificato, prima, dal D.Lgs. n. 51 del 1998, poi dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007), (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.
- Le censure, che in quanto sostanzialmente coincidenti possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.
- Il giudice a quo, “attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo”, ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta “avverso tre provvedimenti di esclusione in sede di insinuazione del credito vantato da I.”, tramite un “ricorso cumulativo avverso una pluralità di provvedimenti emessi in procedimenti distinti”, come tale “ammissibile solo nell’ipotesi in cui si tratti di provvedimenti emessi tra le stesse parti, relativi al medesimo rapporto giuridico e la soluzione dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause”, mentre nel caso di specie “i provvedimenti e i motivi di opposizione trattano problematiche diverse”; con riguardo alla L. Fall., artt. 97 e 98, ha aggiunto che “appare chiaro dunque il chiaro riferimento delle norme alla possibilità di impugnare il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ma con specifico riferimento alla mancata ammissione della propria domanda di insinuazione”; ha poi opinato che “la possibilità di un’unica impugnazione relativa a più domande di crediti non ammessi deve intendersi preclusa anche in ragione del fatto che il novellato L. Fall., art. 99, non consente più… la riunione delle opposizioni e la pronuncia sulle stesse, con unica sentenza”; ed ha infine escluso di poter esaminare – come pure richiestogli – quantomeno l’opposizione relativa alla prima domanda, sostenendo che “l’inammissibilità del ricorso proposto travolge il ricorso tutto” e “il criterio di scelta per così dire cronologico… suggerito dall’Ente non appare rispondente ad alcun principio di diritto, con la conseguenza che sarebbe del tutto arbitrario da parte del tribunale scegliere di esaminare la domanda relativa ad un credito piuttosto che ad un altro”.
- Le suddette affermazioni non sono condivisibili.
- In primo luogo, è lo stesso Tribunale a dare atto che l’opposizione aveva ad oggetto “tre provvedimenti di esclusione in sede di insinuazione del credito vantato da I. nei confronti di Amministrazione Straordinaria di A. soc. coop. a r.l. (n. 1/2009) pronunciati dal GD in data __”, sicché è evidente che non si trattava in realtà di tre “procedimenti distinti”, bensì di tre provvedimenti resi contestualmente dallo stesso giudice, in un’unica udienza, sulle corrispondenti istanze aventi ad oggetto il complessivo credito di Euro __ (portato da dieci cartelle esattoriali) vantato da un’unica parte (l’I.) a titolo di contributi previdenziali e sanzioni.
- Del resto, l’intero procedimento di accertamento del passivo disciplinato dalla legge fallimentare (richiamato nell’amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53) è effettivamente improntato ad una spiccata unitarietà, poiché le domande di ammissione proposte dai singoli creditori ai sensi della L. Fall., art. 93, vengono dapprima riunite nel progetto di stato passivo predisposto dal curatore (L. Fall., art. 95, comma 1), quindi sottoposte all’esame del giudice delegato nel cd. contraddittorio incrociato con tutti i ricorrenti (L. Fall., art. 95, commi 2 e 3), in un’udienza di discussione tendenzialmente unica (L. Fall., art. 96, comma 4), per essere ivi decise singolarmente, con decreto succintamente motivato (L. Fall., art. 96, comma 1) e poi di nuovo considerate unitariamente nello stato passivo reso esecutivo unico actu dal giudice delegato (L. Fall., art. 96, comma 5), di cui il curatore trasmette “copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda” (L. Fall., art. 97); infine, la L. Fall., art. 98, comma 1, prevede testualmente la possibilità di proporre opposizione (così come l’impugnazione dei crediti ammessi o la revocazione) “contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo”, non già – si noti contro il decreto succintamente motivato che decide su ciascuna domanda L. Fall., ex art. 95, comma 3 e L. Fall., art. 96, comma 1 (tra l’altro, è lo stesso Tribunale ad aver espressamente confermato non già i singoli provvedimenti impugnati, bensì – unitariamente – “il decreto emesso dal G.D. in data __”).
- Non vi è dunque alcun dato normativo espresso che precluda al singolo creditore di proporre un ricorso cumulativo L. Fall., ex art. 99, per l’esame dei motivi di opposizione proposti contro i vari decreti succintamente motivati emessi nei suoi confronti dal giudice delegato nel corso dell’udienza di discussione e confluiti nello stato passivo dichiarato esecutivo con unico decreto, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di impugnazione L. Fall., ex art. 99, comma 1; né a diverse conclusioni induce l’abrogazione della previgente disciplina, che ammetteva la decisione del tribunale su tutte le opposizioni, con unica sentenza (L. Fall., vecchio art. 99, comma 3), in quanto la riforma del 2006 ha introdotto un sistema di verifica del passivo fallimentare talmente diverso dal precedente da rendere inconferente (e quindi inutilizzabile) l’interpretazione dell’uno alla luce dell’altro.
- Tale conclusione è del resto coerente con l’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte, che ammette sia l’impugnazione cumulativa avverso più sentenze, civili o tributarie, riguardanti situazioni giuridiche formalmente distinte ed emesse in procedimenti formalmente distinti (Sez. 6-2, 26/03/2015, n. 6063), ovvero in diverse fasi o gradi di un medesimo procedimento (Sez. 6-L, 15/09/2014 n. 19470) – purché pronunziate tra le stesse parti e aventi ad oggetto identiche questioni di diritto (Sez. 5, 22/02/2017 n. 4595) o la medesima ratio (Sez. U, 16/02/2009, n. 3692; Cass. 4445/1997) – sia la riunione di simili impugnazione per ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia (Sez. 2, 25/03/2011, n. 6993; Cass. 21349/2004), il tutto in funzione di fondamentali esigenze di economia processuale e coerenza dei giudicati, tali da giustificare la scelta del simultaneus processus (Sez. 5, 24/10/2014 n. 22657).
- Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, non è precluso al singolo creditore proporre opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, con un unico ricorso cumulativo volto a contestare i vari decreti succintamente motivati emessi nei suoi confronti dal giudice delegato e confluiti nello stato passivo dichiarato esecutivo, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di impugnazione di cui alla L. Fall., art. 99, comma 1”.
- Poiché il provvedimento impugnato risulta in contrasto con gli esposti principi, esso merita di essere cassato con rinvio, affinché il Tribunale, in diversa composizione, proceda all’esame dell’opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria proposta dall’I. con ricorso cumulativo, statuendo anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie entrambi i ricorsi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di __, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018
Cass_civ_Sez_I_29_11_2018_n_30880
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