Ingiunzione civile Opposizione a decreto ingiuntivo Giudizio di cognizione Procedimento per ingiunzione
Ingiunzione civile Opposizione a decreto ingiuntivo Giudizio di cognizione Procedimento per ingiunzione
Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione Civile, Sentenza del 22-05-2018
Con sentenza del 22 maggio 2018 il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione Civile, in tema di ingiunzione civile, ha stabilito che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale.
Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione Civile, Sentenza del 22-05-2018
Ingiunzione civile Opposizione a decreto ingiuntivo Giudizio di cognizione Procedimento per ingiunzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
UNIFICAZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __ ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. __ promossa da:
A. S.R.L., con il patrocinio dell’avv. __
ATTORE/I
contro
C., con il patrocinio dell’avv. __
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. __
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il decreto ingiuntivo n. __, reso dal Giudice del Tribunale di Perugia, Sezione di __, su ricorso di C. nei confronti di A. S.r.l. per il pagamento della somma di Euro __, oltre interessi e spese come liquidati, per canoni di depurazione relativi allo smaltimento dei reflui zootecnici in virtù del contratto di utenza del __, di cui alla fattura n. __ del __, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, veniva opposto dalla ingiunta con atto di citazione ritualmente notificato.
A sostegno della proposta opposizione A. S.r.l., confermando di avere sottoscritto con C. un contratto di utenza relativo allo smaltimento dei reflui zootecnici, evidenziava come in data __ C. avesse altresì stipulato, unitamente ad altra società agricola (L.), un contratto con il quale la L. e A. concedevano a C. in subaffitto un laghetto sito in __, al canone annuo di Euro __.
Evidenziava altresì come alla data di notifica del decreto ingiuntivo il C. non avesse ancora versato alle società menzionate quanto di loro spettanza ai sensi del menzionato contratto di subaffitto, risultando la opponente A. S.r.l. pertanto creditrice nei confronti di C. dell’importo di Euro __ in riferimento ai canoni per gli anni _ e __ (ulteriori Euro __ in favore di L.).
Compensati gli importi dovuti da C. la società A. S.r.l. versava la minor somma pari a Euro __ con Disp. del __, in atti. Pertanto concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva C. contestando l’atto di opposizione, chiedendone il rigetto. Richiamava, quanto al credito di cui alla fattura n. __, il contratto di utenza stipulato in data __, nel quale la opponente accettava le condizioni ivi riportate relative al pagamento dei canoni per il servizio di depurazione.
Dava altresì atto della esistenza del contratto di subaffitto richiamato dalla opponente, evidenziando l’erroneità della interpretazione dello stesso da parte della A. S.r.l.; a mentre del contratto di subaffitto rimarcava che “Il pagamento del corrispettivo sarà proporzionato alla quantità di acque azotate stoccate adeguatamente alla capienza del laghetto pari a mc. __ e al costo del subaffitto per un anno pari a Euro __”, con ciò evidenziando che l’entità del canone fosse proporzionata alla reale capienza del laghetto, assumendo come parametri la capienza massima di mc. __ per un canone massimo annuo di Euro __. Accertata la reale capienza del laghetto in mc. __, in luogo dei dichiarati mc. __, all’esito di misurazioni effettuate dalla Arpa nell’anno __, come risultante dai registri di smaltimento, evidenziava l’opposto come il canone annuo dovuto da C. alla A. per il subaffitto del laghetto ammontasse a Euro __ per un importo complessivo, per gli anni __ e __, di Euro __.
Operando la compensazione tra quanto risultante in fattura e quanto versato in data __ residuava pertanto a favore di C. l’importo di Euro __, importo del quale la convenuta opposta chiedeva il pagamento.
In corso di giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Veniva, sulla scorta della documentazione in atti, fissata udienza di discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di note conclusive.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell’opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell’opposizione non si limita ad esaminare se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all’esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l’emissione del decreto) ha, nella presente fase, l’onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id. 7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id. 9.4.1975 n. 1304; id. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l’esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell’onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Emerge dagli atti come quanto alla prestazione resa da C., relativa al pagamento del servizio di depurazione (contratto di utenza del __), di cui alla fattura azionata con il ricorso alla procedura monitoria, alcuna contestazione avesse sollevato la opponente limitandosi ad eccepire in compensazione un suo credito vantato nei confronti dell’Ente in virtù del contratto di subaffitto.
Sulla misura dell’importo da compensare vi è contestazione, in virtù della diversa interpretazione fornita dalle parti alla clausola menzionata: “Il pagamento del corrispettivo sarà proporzionato alla quantità di acque azotate stoccate adeguatamente alla capienza del laghetto pari a mc. __ e al costo del subaffitto per un anno pari a Euro __”.
Si osserva che in tema di interpretazione del contratto è regola generale (art. 1362 c.c.) che “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” e che comunque il contratto va interpretato secondo buona fede.
Che la opponente A. abbia agito, nella fattispecie, in buona fede è circostanza pacifica desumibile dalla avvenuta corresponsione delle somme all’esito della notifica del decreto ingiuntivo. Sulla scorta del contratto di affitto la A. Srl versava quanto da lei ritenuto dovuto a C. Null’altro.
Quanto alla interpretazione della clausola, per ciò che rileva ai fini della domanda avanzata da C. in ordine alla differenza degli importi, per differente interpretazione della clausola, quest’ultima, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, evidenzia come l’entità del canone del subaffitto sia proporzionata alla effettiva quantità di acque azotate stoccate nell’invaso, assumendo come parametri di riferimento la capienza massima del laghetto di me. __ per un canone massimo annuo di Euro __.
Orbene, richiamati i principi in tema di riparto dell’onere probatorio, incombe a C. fornire la prova della misura del credito reclamato. Ciò che difetta nella fattispecie è la misura della capienza effettiva del laghetto, insufficiente la stima operata da C. sulla scorta del doc. n. 2, riguardante il registro di carico e scarico e l’ulteriore conteggio riportato nelle note conclusive, costituenti la sommatoria di dati che avrebbe dovuto fornire l’Arpa ma dei quali non vi è traccia in atti.
In difetto, nella fattispecie, di idoneo accertamento della capienza del laghetto in mc. __, l’opposizione va accolta, ritenuta satisfattiva, ai fini del presente giudizio di opposizione, la somma erogata successivamente alla notifica del decreto stesso.
Le spese sono compensate tra le parti al 50%.
Visto l’art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. __. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e come tali liquidate, in favore di C., in complessivi Euro __ per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Così deciso in Perugia, il 22 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2018.