Ingiunzione di pagamento richiesta dal lavoratore per la corresponsione delle somme ad esso dovute
Con sentenza del 6 febbraio 2018 il Tribunale Ordinario di Catania, Sezione lavoro, in materia di Ingiunzione di pagamento richiesta dal lavoratore, ha stabilito che la ditta non ha una sua soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare persona fisica, ovvero l’imprenditore individuale e, trattandosi di una impresa individuale, il datore di lavoro non può che coincidere con la persona alle cui dipendenze la prestazione è stata svolta, mentre la ditta è soltanto un elemento distintivo dell’impresa. Di talché la ditta non può essere destinataria dell’ingiunzione di pagamento richiesta dal lavoratore al fine di ottenere la corresponsione delle somme ad esso dovute.
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, Sentenza del 06/02/2018
PROCEDIMENTO
Opposizione a Decreto ingiuntivo
PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE
Onere della prova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 6 febbraio 2018, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. ________
promossa da:
M.A.G., titolare della ditta individuale S.C., rappresentata e difesa, per procura rilasciata a margine del ricorso, dall’avvocato ____________________;
-opponente-
contro
N.R. nato a C. il (…), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato _______________;
-opposto-
avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ___________
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’opposizione è in parte fondata e, atteso il dimostrato fatto estintivo del pagamento di parte della somma ingiunta, il decreto ingiunto deve essere revocato e l’opponente deve essere condannata a pagare in favore di N.R. la minore somma, rispetto a quella ingiunta, di Euro ________.
Prima di esplicitare le ragioni della decisione conviene premettere quanto segue.
Su ricorso per decreto ingiuntivo proposto da N.R., che aveva lavorato alle dipendenze di M.A.G., titolare della ditta individuale S.C., dal 19 novembre 2004, quale commesso inquadrato nel quarto livello del CCNL, fino al 31 luglio 2012, allorché il rapporto di lavoro era cessato, ed aveva lamentato che la datrice di lavoro non gli aveva corrisposto il trattamento di fine rapporto, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, ingiungeva a M.A.G. di pagare in favore del lavoratore la somma di Euro ______ oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge ed oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in misura pari ad Euro ________.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione M.A.G..
Deduceva l’opponente che il decreto ingiuntivo fosse nullo in quanto l’ingiunzione era stata emessa nei confronti di un soggetto diverso dal datore di lavoro, cioè nei confronti di M.A.G. laddove la datrice di lavoro era la ditta S.C..
Eccepiva l’estinzione per pagamento dell’obbligazione avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto per effetto di alcuni versamenti effettuati tra febbraio e settembre del 2012; in proposito deduceva che i detti pagamenti risultavano dalla documentazione che allegava al ricorso in opposizione e precisava che, in tanto erano stati effettuati quei pagamenti in acconto sul TFR, in quanto l’opposto aveva manifestato a N.G., suo fratello e marito di essa opponente, l’intenzione di intraprendere una nuova attività, sicché gli erano state versate sia le somme risultanti dalla menzionata documentazione che altre somme in contanti.
Sosteneva che la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non fosse dotata di efficacia probatoria.
Instava per la revoca del decreto ingiuntivo.
Resisteva in giudizio il ricorrente in senso sostanziale spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso ed evidenziando che i pagamenti addotti da parte opponente non erano altro che il rimborso in suo favore disposto dopo che egli aveva con assegni corrisposto ai fornitori il prezzo della merce; era prassi infatti che la datrice di lavoro e il marito della stessa, fratello di esso opposto, gli chiedessero di eseguire alcuni pagamenti ai fornitori per conto della ditta. Aggiungeva poi che l’importo di Euro _____ che figurava nell’estratto conto prodotto dall’opponente rappresentava l’importo che egli aveva corrisposto per conto della parte datoriale all’autofficina presso la quale aveva portato l’autovettura della detta parte, mentre quanto al versamento mediante bonifico di Euro _____ recante la causale in conto liquidazione sosteneva che lo stesso era da riferirsi a retribuzione ancora dovuta e non al trattamento di fine rapporto.
Istruita la causa mediante l’interrogatorio formale dell’opponente e l’escussione di tre testi, la stessa all’udienza odierna veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso e venendo alle ragioni della decisione, va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso nei confronti di soggetto diverso dalla effettiva datrice di lavoro.
Assume parte opponente, muovendo dall’erronea prospettazione secondo cui la ditta avrebbe una sua soggettività giuridica, distinta da quella dell’imprenditore individuale che esercita la relativa attività valendosi della ditta, di non essere legittimata passivamente rispetto alla pretesa fatta valere da N.R. per essere questi dipendente della ditta e non della persona fisica nei cui confronti è stata emessa l’ingiunzione.
L’assunto è privo di fondamento; la ditta non ha alcuna soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare persona fisica e il datore di lavoro, trattandosi di una impresa individuale, non può che coincidere con la persona alle cui dipendenze la prestazione è stata svolta, mentre la ditta è soltanto un elemento distintivo dell’impresa. Il decreto ingiuntivo dunque non poteva essere chiesto ed emesso nei confronti di alcun altro se non della persona fisica datrice di lavoro, la ditta non avendo alcun soggettività giuridica.
Tanto premesso osserva il decidente che -alla luce dell’ordinaria ripartizione del peso dell’onere probatorio- spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell’obbligazione, ossia dell’avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.13533/2001) hanno affermato che -fatto salvo il caso delle obbligazioni negative- è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell’eventuale fatto estintivo o modificativo del debito; ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell’art. 2697 comma 2 c.c. ed in ragione del criterio di riferibilità o vicinanza della prova, fondato sulla constatazione logica che è più agevole per il debitore fornire la prova del fatto positivo dell’avvenuto adempimento parziale o totale piuttosto che per il creditore fornire la prova di un fatto negativo qual è l’inadempimento.
Ciò posto, pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell’opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l’efficacia probatoria dei documenti per l’emanazione del decreto ingiuntivo, ma l’intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l’eventuale accertamento positivo dell’esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Nella specie, invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, già a fondamento del decreto ingiuntivo, richiesto sulla scorta del CUD 2013 relativo all’anno 2012, è stata posta documentazione proveniente dalla società datrice di lavoro idonea a fornire prova scritta del credito anche in questa fase a cognizione piena.
A fronte della documentazione già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (modello CUD) la società opponente non ha seriamente messo in discussione la valenza probatoria di tale documentazione dalla stessa proveniente in ordine alla esistenza del credito nella misura che nel detto documento trova riscontro. Ha invece eccepito, senza contestare specificamente l’importo risultante dalla detta documentazione, il fatto estintivo del pagamento, sia invocando gli accrediti che risultano essere stati effettuati in favore del ricorrente in senso sostanziale e che figurano nell’estratto conto bancario e nella ricevuta di un bonifico allegati al ricorso in opposizione, sia invocando la corresponsione di denaro in contanti.
Non ammesse le prove orali dedotte da parte opponente volte a dar conto di pagamenti in contanti effettuati a titolo di trattamento di fine rapporto a cagione della loro genericità, deve innanzitutto rilevarsi come, dal riscontro con l’estratto conto dell’opposto, gli accrediti risultanti dall’estratto conto allegato al ricorso in opposizione effettuati in favore di N.R. risultano avere causali estranee rispetto a quelle che ci si sarebbe attesi ove si fosse trattato di anticipazioni sul TFR.
Gli accrediti in questione risultano infatti sorretti da causali quali “acconto retribuzione”, “acconto stipendio” o “arretrati stipendio”.
Ebbene, in relazione a tali pagamenti l’opposto ha, ad ogni modo, dimostrato che la causale degli stessi era da ricondursi ad anticipazioni da questi fatte in favore della datrice di lavoro (coniuge del fratello N.G.); risultano, infatti, allegati alla memoria difensiva degli assegni emessi da N.G. aventi quali destinatari soggetti che i testi escussi hanno riconosciuto essere fornitori della ditta o comunque autotrasportatori di cui la ditta si valeva. È risultato altresì provato dall’istruttoria svolta, e del resto non è stato neanche contestato che l’autovettura descritta in memoria sia quella nella disponibilità della opponente, che sia stato l’opposto a farla riparare presso l’autofficina versando il corrispettivo richiesto per la riparazione di Euro 350,00, importo corrispondente a quello che figura nell’estratto conto prodotto in uno al ricorso in opposizione per comprovare l’assunto della corresponsione di acconto sul TFR.
Quanto fin qui osservato, ovvero che le causali dei versamenti in questione non recano alcun riferimento al TFR, figurando piuttosto quali retribuzione ed anzi essendo emerso che si trattasse di versamenti riferibili a causali estranee al rapporto di lavoro, induce ad escludere la valenza estintiva dei pagamenti documentati dall’estratto conto allegato al ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo; del resto il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto sorge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, laddove i pagamenti che figurano nel detto estratto conto siccome effettuati in favore di N.R. da parte della opponente datrice di lavoro sono tutti precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione di uno di essi: quello di Euro _____________ che figura nell’estratto conto prodotto dall’opponente come effettuato in data 18 settembre 2012. Esso corrisponde a quello di cui alla ricevuta del bonifico avente causale “in conto liquidazione” (cfr. all. 5 al ricorso in opposizione).
Ora in proposito parte opposta ha dedotto che quel versamento era da riferire al saldo della retribuzione ancora dovuta e non al trattamento di fine rapporto.
A fronte della imputazione operata dalla parte debitrice incombeva sull’opposto fornire la prova dell’esistenza di un debito più risalente cui imputare quel pagamento effettuato “in conto liquidazione”, cioè, nessun altro significato sembrando potersi attribuire all’espressione usata, in acconto sul trattamento di fine rapporto. Sul punto invece l’opposto ha apoditticamente riferito che si trattava del saldo della retribuzione ancora dovuta, senza altro specificare in ordine alla esistenza, il 18 settembre 2012, di un diverso e più risalente credito nei confronti della datrice di lavoro tale da giustificare la diversa imputazione prospettata.
La circostanza dell’avvenuto pagamento della somma di Euro _______ a titolo di acconto sul TFR comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell’opponente al pagamento dell’importo residuo.
Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7448/1993, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione) il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione di pagamento formulata dall’opponente con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento dell’emissione del d.i., sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo (cfr. anche Cass. Civ. n. 1657/2004 e da ultimo Cass. 2404/2016).
Occorre, dunque, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal giudice del Tribunale di Catania e condannare M.G.A. al pagamento, in favore di N.R. di Euro _________ oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, risultata fondata ma non integralmente la pretesa creditoria, vanno poste a carico di M.A.G. nella misura di 4/5 e compensate quanto al restante quinto.
Esse, liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, stante l’ammissione della parte opposta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato devono essere corrisposte, dimezzate ai sensi dell’articolo 130 D.P.R. n. 115 del 2002, a favore dell’Erario ai sensi dell’articolo 133 del DPR cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. _____ R.G., disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
In parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo numero _____ emesso il _____ dal Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro e condanna M.A.G. a corrispondere in favore di N.R. la somma di Euro __________ oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna M.A.G. a corrispondere in favore dell’Erario le spese di lite, sia della fase monitoria che della fase di merito, nella misura di 4/5 che, per tale frazione e dimezzate ai sensi dell’articolo 130 D.P.R. n. 115 del 2002, liquida in complessivi Euro _______, oltre rimborso spese generali al 15% CPA e IVA come per legge. Compensa il restante quinto delle spese.
Così deciso in Catania, il 6 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2018.
Trib_Catania_Sez_Lavoro_Sent_06_02_2018Recupero crediti a CATANIA con ROSSI & MARTIN studio legale
0 Comment