La compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata
Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, Sentenza del 09/01/2019
Con sentenza del 9 gennaio 2019, il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest’ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito.
Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, Sentenza del 09/01/2019
La compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr. __, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. __ R.G. vertente
TRA
D., in proprio e n.q. di legale rappresentante pro-tempore di E.
OPPONENTE
E
S. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore
OPPOSTA
E
A., in persona del legale rappresentante pro-tempore
OPPOSTO- CONTUMACE
Oggetto: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data __ l’opponente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. (…) dell’importo di Euro __, notificatagli nel marzo del __, nonché della cartella n. (…), notificatagli in data __, dell’importo di Euro __; all’uopo ha esposto che la Procura Regionale della Corte dei Conti aveva citato in giudizio l’E., ente di formazione regionale dallo stesso rappresentato, per sentirlo condannare alla restituzione, in favore dell’erario, della somma di Euro __, importo delle economie di gestione realizzate dall’ente nell’ambito del __ e dallo stesso indebitamente trattenute; ha aggiunto che, pur riconoscendo il debito, aveva già in quella sede eccepito la compensazione di tale importo con altre tranches di finanziamenti allo stesso spettanti e non ancora erogate; con sentenza n. __ la Corte dei Conti, confermata in grado di appello, lo aveva condannato al pagamento in favore della Regione Sicilia della predetta somma, oltre accessori; di qui l’emissione della prima cartella di pagamento sopra indicata (il cui importo veniva imputato quanto a Euro __ per sorte derivante dalla sentenza dei Corte dei Conti sopra citata e quanto a Euro __ per interessi ), notificata a D. n.q. di legale rappresentante di E. e coobbligato in solido con l’ente, seguita da poi dall’altra cartella, notificatagli in data __, quale legale rappresentante di E., avente medesima causale della precedente, e costituente pertanto un’indebita duplicazione della medesima pretesa creditoria.
Ha dunque chiesto l’annullamento di entrambe le cartelle, opponendo ancora una volta in compensazione i crediti dallo stesso vantati verso l’amministrazione, precisamente i finanziamenti a valere sul progetto n. __ e sul progetto n. __, in relazione ai quali lo stesso risulterebbe ancora creditore di un importo di Euro __.
S. S.p.A., costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria nonché l’inammissibilità dell’opposizione in quanto tardivamente proposta.
A., pur ritualmente evocato in giudizio, non è costituito.
Disposta con ordinanza del __ la sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle opposte, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione rispettivamente prodotta dalle parti; indi, precisate le conclusioni ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., è stata assunta in decisione.
Ciò posto, l’opposizione merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che, in base al tenore dei motivi di opposizione (con cui si fa valere un fatto estintivo del credito successivo alla formazione del titolo esecutivo) essa va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., per cui non è soggetta a termini di decadenza, contrariamente a quanto eccepito dall’ente della riscossione.
Nel merito, appare, innanzitutto, pacifico il riconoscimento del debito da parte dell’opponente, che ha dato atto della sua incontrovertibilità, siccome accertato con sentenza passata in giudicato.
D’altro canto l’opponente ha allegato la sussistenza di un fatto estintivo dell’obbligazione sorto successivamente alla formazione del predetto titolo, deducendo, in particolare, il maturarsi di crediti per finanziamenti afferenti a progetti formativi approvati successivamente alla sentenza della Corte dei Conti sopra citata (v. __, in atti); entro tali limiti l’eccezione di compensazione appare ammissibile in sede di opposizione all’esecuzione, per principio del tutto consolidato: “La compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’ esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest’ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (cfr ex multis Cass. n. 9912 del 24/04/2007).
V’è da osservare, peraltro, che l’opponente ha dato conto dell’avvenuta riscossione, da parte del convenuto Assessorato, delle somme poste in esecuzione, mediante compensazione con opposte ragioni di credito vantate da E., depositando, seppur tardivamente rispetto ai termini assegnati ex art. 183 c.p.c., i provvedimenti amministrativi (__ e __) con cui si è proceduto a detta forma di riscossione; trattandosi di provvedimenti emessi successivamente allo spirare dei predetti termini, la loro produzione tardiva va ritenuta ammissibile; da essi, poi, si ricava, ad oggi, il venir meno della pretesa creditoria su cui erano fondati i titoli esecutivi qui opposti, che vanno pertanto annullati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in solido sia a carico dell’Assessorato, rimasto contumace, in considerazione della tardività con cui ha provveduto a riconoscere l’estinzione della pretesa creditoria mediante la compensazione, tempestivamente richiesta di E., sia a carico di S. S.p.A., sebbene l’accoglimento dell’opposizione riguardi fatti attinenti al merito della pretesa creditoria; va condiviso, infatti, il consolidato principio secondo cui “Nella controversia con cui il debitore contesti l’ esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione, né – di per sé sola considerata – di loro compensazione, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore.” (cfr. di recente Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017; Sez. 3 – Sentenza n. 15390 del 13/06/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’opposizione proposta da D. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di E., dichiara l’inefficacia delle cartelle di pagamento n. (…) dell’importo di Euro __, notificatagli in data __, e n. (…), notificatagli in data __.
Condanna in solido tra loro A. e S. S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentati pro-tempore, a rifondere all’opponente le spese di lite che liquida, ex D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., in Euro __ per esborsi ed Euro __ per compensi, oltre rimb. forf spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Marsala, il 8 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019.
Tribunale_Marsala_Sent_09_01_2019
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