La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 08/01/2019
Con ordinanza dell’8 gennaio 2019 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore. L’opposizione al precetto, in particolare, costituisce prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 08/01/2019
La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. IV
nella persona del Giudice designato dott.ssa __, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. __ del ruolo generale per l’anno __, trattenuta in decisione all’udienza del 20 giugno 2018 con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., vertente:
TRA
G.
ATTORE – DEBITORE OPPONENTE
E
S.
CONVENUTA-CREDITRICE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato in data __ G. ha proposto opposizione avverso il precetto, allo stesso notificato in data __ ad istanza di S. per il credito di Euro __ oltre accessori maturandi e spese occorrende, in forza del decreto di liquidazione di CTU emesso dal Tribunale di __ in data __ nell’ambito della causa civile iscritta al n. __.
L’opponente ha dedotto, in particolare:
– La nullità della procura a margine dell’atto di precetto – e in via derivata dello stesso precetto – conseguente alla assunta falsità della data apposta alla stessa, in quanto anteriore ad alcuni fatti riportati nell’atto di precetto (da qualificare come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
– La nullità della notifica del precetto per varie cause (da qualificare come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
– La nullità della rinuncia dei precedenti precetti, contenuta nel precetto opposto, con conseguente nullità di quest’ultimo in quanto intimato nonostante il precedente già notificato (da qualificare come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
– L’abuso del diritto in ragione della duplicazione di precetti (da qualificare come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.);
– La violazione dell’obbligo di buona fede per mancato previo invio della parcella e per la mancata chiara indicazione nell’atto di precetto di tutti i coobbligati (da qualificare come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Sulla base delle indicate deduzioni, come appena sinteticamente riportate, l’opponente concludeva come riportato in epigrafe.
Si è costituita S. contestando la fondatezza dell’opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
In data __ D., nella riferita qualità di procuratore di G., proponeva querela di falso avente ad oggetto la procura rilasciata a margine del precetto opposto.
Deve preliminarmente decidersi in ordine alla querela di falso, depositata in via telematica in data __, e su cui non si è provveduto da parte del precedente titolare.
La presentazione della querela di falso non può essere autorizzata risultando presentata da soggetto diverso dall’attore (D.) – che, pur qualificandosi procuratore speciale dello stesso, non ha depositato la procura notarile pure indicata nell’atto di querela – né potendo il procuratore speciale delegare altri (nella specie l’avv. D.) alla presentazione secondo il noto principio “delegatus delegare non potest”.
La stessa querela, inoltre, sarebbe pure inammissibile nell’oggetto giacché mira a contestare un fatto (la contestualità dell’emissione della procura rispetto alla compilazione dell’atto di precetto) che non rientra nella sfera di fidefacienza propria del potere di autentica di firma nella procura a margine di un atto e neanche tra i requisiti di validità della stessa, la quale, anzi, ben può essere rilasciata prima della materiale compilazione dell’atto cui si riferisce.
Passando al merito dell’opposizione la stessa, pur ammissibile per i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. (in quanto tempestivamente interposti nei venti giorni dalla notifica del precetto), è infondata in relazione a tutti i motivi di opposizione proposti.
In particolare, sgombrato il capo dal motivo riguardante l’assunta invalidità del precetto conseguente alla dedotta incongruenza della data apposta in calce alla procura rispetto ai tempi dei fatti riferiti nel corpo dell’atto stesso (motivo già disatteso in relazione all’esame della querela di falso), restano da esaminare gli ulteriori motivi di opposizione.
Quanto alle doglianze relative alla dedotta nullità della notifica del precetto oggetto di opposizione, la sua infondatezza discende dal consolidato principio interpretativo della Suprema Corte secondo cui la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno ( cfr. tra le più recenti, Cass. Civ. 25900/2016).
Nel caso di specie lo stesso opponente ammette di avere ricevuto notifica del precetto limitandosi a dolere di vizi meramente formali che, quand’anche in ipotesi ricorrenti, sarebbero, per quanto sopra detto, irrilevanti perché sanati.
Infondati sono pure i motivi riguardanti la dedotta irritualità della rinuncia ai precedenti precetti, contenuta nel precetto opposto, ed il lamentato carattere abusivo della duplicazione dei precetti che, in quanto riguardanti la medesima questione della rinnovazione del precetto possono essere trattati insieme.
Più in generale, non può dirsi preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l’intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest’ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l’intero (cfr. Cass. Civ. n.19876/2013).
Ed infatti la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un’attività legittima quand’anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente (cfr. al riguardo Cass. Civ n. 114/1966, n. 3736/1981, n. 1985/1990, 10613/2006, 14189/2012), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili.
E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (cfr. Cass Civ n. 8576/2013), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l’importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione (per limitarsi alle più recenti: Cass. Civ n. 23745/2011, n. 21008/2012).
E’ poi certamente consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto al fine di sanare un vizio formale del primo (cfr. Cass. Civ n. 14189/2012). In particolare è giurisprudenza costante della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cass. Civ n. 18161/2012 ) che neanche la pendenza del procedimento esecutivo precluda ovvero renda inutile la reiterazione dell’atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l’esecuzione di un titolo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto ( cfr. anche Cass. Civ n. 4963/2007, n. 8164/1991).
Nell’ipotesi in esame, è lo stesso opponente a sollevare dubbi sulla ritualità della notifica dei primi precetti in tal modo dando, in concreto, ragione dell’iniziativa della rinnovazione dell’atto operata dal creditore.
Inoltre, nessuna spesa riferita al primo precetto viene riportata nel secondo sicché veramente di nessun pregiudizio può dolersi il debitore per la legittima rinnovazione del precetto contenente espressa rinuncia al precedente.
Infine, il credito vantato dalla creditrice nei confronti dell’odierno opponente riposa su titolo giudiziario e tale titolo legittima la pretesa di pagamento oggetto del precetto opposto. Da ciò consegue l’assoluta irrilevanza del previo invio da parte della creditrice di parcella c.d. “pro forma” al solo dei condebitori (diverso dall’odierno opponente) ad averle versato l’acconto rimanendo, comunque, gli altri tenuti per il medesimo titolo.
Il precetto si sostanzia nell’intimazione di pagamento di un credito al debitore con avviso, in difetto, dell’avvio dell’attività esecutiva per il suo recupero coattivo sicché non è richiesto che in esso si indichino gli altri condebitori solidali che non ne siano destinatari libero il creditore di intimare il pagamento ai più condebitori con atti ed in tempi diversi.
In definitiva l’opposizione di P.G. va rigettata in toto e le spese regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione e difesa disattese ed assorbite:
– non autorizza la presentazione della querela di falso;
– rigetta l’opposizione;
– condanna G. alla rifusione in favore di S. delle spese di lite che liquida in Euro __ per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 8 gennaio 2019.
Tribunale_Roma_Sez_IV_Sent_08_01_2019
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