La domanda di concordato c.d. “con riserva” inammissibilità e deposito di una nuova domanda
Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 4342 del 20/02/2020
Con sentenza del 20 febbraio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine di cui all’art. 161, comma 6, L.F., la domanda di concordato c.d. “con riserva” va dichiarata inammissibile, ex art. 162 L.F., salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per tale declaratoria o per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda, ex art. 161, comma 1, L.F., da cui si ricavi la rinuncia a quella con riserva e sempre che non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 4342 del 20/02/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso, recante il n. __ R.G., proposto da:
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l. – intimata –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze depositata in data __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno __ dal Consigliere Dott. __;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per il fallimento ricorrente, gli Avv.ti __, con delega, e __, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La (OMISSIS) S.r.l. depositò innanzi al Tribunale di Firenze, in data __, domanda di concordato preventivo cd. in bianco, e l’adito giudice le assegnò il termine fino al __ per la presentazione della proposta, del piano e della ulteriore documentazione, fissando, altresì, l’udienza per la comparizione delle parti al __.
1.1. Una tempestiva istanza di proroga di quel termine, proposta dalla stessa società, fu respinta dal tribunale predetto, ed il __, dopo il suo spirare, ma prima della menzionata udienza, la medesima società depositò un’altra domanda di concordato, L.F., ex art. 161, comma 1, completa di tutta la documentazione. All’udienza indicata, il tribunale dichiarò l’inammissibilità della domanda concordataria originaria e, in accoglimento dell’istanza del Pubblico Ministero, pronunciò il fallimento della società.
2. Quest’ultima propose reclamo L.F., ex art. 18, deducendo l’autonomia della seconda domanda di concordato, che implicitamente aveva comportato rinuncia alla precedente, e lamentando che l’inammissibilità sancita dal tribunale sulla nuova proposta non rientrava tra le ipotesi specificamente previste dalla legge.
2.1. L’adita Corte d’appello di Firenze, con sentenza del __, n. __, revocò l’impugnata dichiarazione di fallimento e trasmise gli atti al tribunale affinché valutasse la nuova proposta concordataria del __.
2.2. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte opinò che “la proposta di nuovo concordato depositata in data __ doveva necessariamente interpretarsi come un’autonoma domanda contenente la implicita rinuncia ad una proposta, già di per se perenta, di concordato con riserva”, e giustificò tale conclusione assumendo che: i) “la nuova proposta di concordato era intervenuta quando ormai il termine concesso per l’attuazione del piano nella proposta in bianco era già perento, sicchè dal mancato deposito del piano entro il termine originario non poteva che discendere, quale necessaria conseguenza, la dichiarazione, da parte del Giudicante, della sua inammissibilità”; ii) “a seguito di una scontata inammissibilità della prima proposta, sebbene non ancora pronunciata dal Tribunale, non si vede come si possa negare la circostanza che la società istante, attraverso la nuova proposta, ritenesse di dover abbandonare la originaria istanza ed introdurre una nuova domanda di concordato pieno ai sensi della L.F., art. 161, comma 1, facoltà non preclusa dal legislatore che ha inteso colpire con la inammissibilità solo le ipotesi tassative ivi specificamente contemplate”; iii) “la nuova proposta di concordato è intervenuta nella tempistica indicata proprio per paralizzare eventuali istanze di fallimento e, dunque, il Tribunale, nel considerarla inammissibile perché non esplicitamente rinunciata la prima proposta o non definita la prima istanza in bianco – si è assestato su una interpretazione meramente formalistica, omettendo ogni valutazione circa il merito della seconda proposta di concordato che poteva essere considerata e vagliata intendendo per rinunciata, perché ormai inammissibile, la prima proposta”.
3. Avverso la descritta sentenza, il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., mentre la società da ultimo indicata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) “Violazione dell’art. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento alla interpretazione della domanda di concordato preventivo del __”. Si ascrive alla corte fiorentina di essersi esclusivamente affidata, nell’interpretare la domanda di concordato del __, ad un elemento extratestuale (“…per la Corte d’appello sarebbe stata errata l’iniziativa della Società di depositare una nuova domanda di concordato nell’alveo della precedente domanda L.F., ex art. 161, comma 6, anziché rinunciare a questa domanda e presentarne una ex novo, e la Società non poteva che essere a conoscenza di tale stato di cose e non poteva che volere una cosa diversa da quella che risulterebbe attenendosi alle carte come fatto dal Tribunale tramite una “interpretazione meramente formalistica”. Cfr. pag. _ del ricorso), di avere completamente pretermesso il tenore letterale di detta domanda e di aver ritenuto irrilevante il fatto eccepito dal fallimento nella propria memoria di costituzione – che quest’ultima fosse stata depositata nel medesimo procedimento di concordato già pendente, con lo stesso numero di ruolo;
II) “Omissione di pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sulle (ulteriori) eccezioni di inammissibilità della domanda”. Si critica la decisione impugnata per non essersi pronunciata in ordine ad una serie di censure relative all’ammissibilità della nuova domanda di concordato, mosse dalla curatela in sede di costituzione nel giudizio di reclamo.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. Invero, giova premettere che questa Suprema Corte ha chiarito che, allorché già penda una procedura di concordato preventivo, non è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria – che dia, cioè, luogo ad una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l’audizione del debitore – perché, con riguardo allo stesso imprenditore ed alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico, e, dunque, unica la relativa procedura ed il suo esito (cfr. Cass. n. 495 del 2015).
2.1.1. Tale pronuncia, che richiama espressamente Cass. n. 2594 del 2006, va intesa non nel senso che la successiva presentazione della domanda di concordato cd. “piena” implichi di per sé (ovverosia per implicita rinuncia) la caducazione della precedente domanda cd. “in bianco”, bensì in quello che, poiché rispetto al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, qualora la procedura di concordato sia pendente non è configurabile una ulteriore domanda di ammissione avente carattere di autonomia, “a meno che da quest’ultima non si desuma l’inequivoca volontà del proponente (pur se non espressa con formule sacramentali) di rinunciare a quella in precedenza depositata” (cfr. Cass. n. 6277 del 2016).
2.1.2. Ma quest’ultima affermazione deve essere declinata anche nel senso che “respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso L.F., ex art. 161, comma 6, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi della L.F., art. 162, comma 2; che, tuttavia, va fatta salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi della L.F., art. 161, comma 1 (corredata della proposta, del piano e dei documenti), dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario” (cfr. Cass. n. 6277 del 2016. In senso sostanzialmente conforme si veda anche, in motivazione, la più recente Cass. n. 25479 del 2019).
2.2. È evidente, quindi, che la presentazione della nuova domanda di concordato, corredata della proposta, del piano e dei documenti, non implica, di per sé, la rinuncia a quella con riserva, potendosi dalla successiva solo desumersi l’inequivoca volontà del proponente (pur se non espressa con formule sacramentali) di rinunciare a quella in precedenza depositata.
2.3. Tale inequivoca volontà di rinuncia è stata, nella specie, affermata dalla corte territoriale con adeguato apprezzamento fattuale (esplicitato a pag. __ della sentenza impugnata), come tale insindacabile in questa sede, dovendosi, altresì, considerare che, secondo l’orientamento largamente dominante nella giurisprudenza di legittimità, è errato il riferimento alle norme di ermeneutica contrattuale in relazione alla interpretazione delle domande giudiziali ed ancor più per leggere il comportamento processuale delle parti: rispetto alle attività giudiziali non si pone, infatti, il problema dell’individuazione di una comune intenzione delle parti, e la stessa soggettiva intenzione della parte rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire alla controparte di cogliere l’effettivo contenuto dell’atto e di poter svolgere un’adeguata difesa (cfr. Cass. n. 25853 del 2014, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 6125 del 2014; Cass. n. 24847 del 2011; Cass. n. 4754 del 2004, la quale ha anche precisato che l’interpretazione della domanda giudiziale si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge; Cass. n. 10979 del 2003). In tale attività interpretativa il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve, dunque, tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire (cfr. Cass. n. 8140 del 2004, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 6226 del 2014).
2.4. A tanto deve aggiungersi che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata (come oggi accaduto) la qualificazione attribuita dal giudice di merito alla volontà della parte, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e devono essere accompagnate dalla trascrizione – rimasta, invece, assolutamente carente nel motivo di ricorso in esame – delle clausole individuative dell’effettiva volontà della parte (la cui ricerca, che integra un accertamento di fatto, è preliminare alla qualificazione della sua domanda giudiziale), al fine di consentire, in sede di legittimità, la verifica dell’erronea applicazione della disciplina normativa.
2.5.1. Nella specie, la corte fiorentina ha offerto una interpretazione della domanda di concordato L.F., ex art. 161, comma 1, del __ (in termini di domanda nuova recante implicita rinuncia a quella precedentemente formulata L.F., ex art. 161, comma 6), fornendo una motivazione sintetica, ma non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae a verifiche in questa sede.
2.5.2. Tale valutazione non è stata peraltro censurata, o comunque adeguatamente contrastata, mediante critica della motivazione, ricordandosi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, in sé, degli atti di parte, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta. È, dunque, inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà della parte operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.
2.6. L’odierna doglianza, infine, nemmeno censura puntualmente la sentenza impugnata (laddove si legge – cfr. pag. __ – che “la nuova proposta di concordato è intervenuta nella tempistica indicata proprio per paralizzare eventuali istanze di fallimento e, dunque, il Tribunale, nel considerarla inammissibile – perché non esplicitamente rinunciata la prima proposta o non definita la prima istanza in bianco – si è assestato su una interpretazione meramente formalistica, omettendo ogni valutazione circa il merito della seconda proposta di concordato che poteva essere considerata e vagliata intendendo per rinunciata, perché ormai inammissibile, la prima proposta”) sotto il profilo del non essere stato ivi adeguatamente ponderato il profilo concernente un eventuale abuso dello strumento concordatario considerando, se del caso, la domanda L.F., ex art. 161, comma 1, del __ presentata dalla (OMISSIS) S.r.l. con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Con esso si lamenta il fatto che la Corte di Appello di Firenze non abbia valutato tutti i numerosi vizi di merito sollevati, in sede di reclamo, contro la (seconda) proposta di concordato.
3.2. Effettivamente, la corte investita del reclamo ha riconosciuto, durante l’esposizione dei fatti, la proposizione di tali doglianze ma ad esse non ha poi dato riscontro in alcun modo, lasciando del tutto prive di vaglio le questioni sottopostele.
3.2.1. Orbene, si evince dal dispositivo della sentenza impugnata che l’accoglimento del reclamo ha avuto come effetto quello di revocare il fallimento e di ritrasmettere gli atti al tribunale per valutare la nuova proposta di concordato depositata successivamente.
3.2.2. È del tutto evidente, quindi, che la corte toscana ha ritenuto le doglianze predette sostanzialmente assorbite dalla decisione di rito adottata sul primo motivo, con conseguente affidamento del loro corrispondente scrutinio al tribunale dinanzi al quale ha rinviato il procedimento, cui ha attribuito il compito di effettuare le verifiche in ordine alla possibilità, o meno, di emanare il decreto di apertura di cui alla L.F., art. 163.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la (OMISSIS) S.r.l. rimasta solo intimata, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della curatela ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020.
Cass. civ. Sez. I, Sent. 20_02_2020 n. 4342
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