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La domanda volta all’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93, L.F.

La domanda volta all’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93, L.F.

Corte d’Appello di Brescia, Sezione I Civile, Sentenza del 06/12/2018

Con sentenza del 6 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Brescia, Sezione I Civile, in tema di procedure concorsuali, ha stabilito che la domanda volta all’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93, L.F. Di talché, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d’ufficio l’inammissibilità o l’improcedibilità, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione.

Corte d’Appello di Brescia, Sezione I Civile, Sentenza del 06/12/2018

La domanda volta all’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93, L.F.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. __ – Presidente

Dott. __ – Consigliere

Dott. __ – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. __ R.G. promossa con atto di citazione notificato in data __ e posta in decisione all’udienza collegiale del __

da

L. S.P.A., elettivamente domiciliata in __ presso il difensore avv. __, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.

APPELLANTE

contro

FALLIMENTO P. SRL contumace

V. contumace

APPELLATI

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data __ P. srl proponeva opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto di pagare a L. spa la somma di Euro __ a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria per i mesi da __ a __ oltre interessi e spese; contestava la fondatezza della domanda adducendo che il c.d. impegno a subentrare, azionato dalla controparte in sede monitoria, aveva in realtà natura fideiussoria e non di cessione del contratto con conseguente applicabilità dell’art. 1936 c.c. e nullità dell’accordo per mancata indicazione dell’importo massimo garantito; allegava che in data __ erano stati sottoscritti sia l’atto di compravendita dell’immobile di proprietà di P. da parte di B. snc, sia il contratto di locazione finanziaria fra questo ultimo e L. spa imputando a questa ultima la scorrettezza di averle fatto sottoscrivere ulteriore modulo senza consegnarle quello informativo ed il documento di sintesi e neppure copia di quanto sottoscritto; lamentava che la controparte l’aveva notiziata dell’inadempimento dell’utilizzatore a distanza di più di un anno dal primo insoluto. Rilevava inoltre che il titolo azionato risultava sottoscritto da S. srl , vale a dire società estranea alla controparte per quindi non era legittimata a proporre domande sulla base di esso; eccepiva la nullità dei tassi applicati in quanto superiori a quelli di usura e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.; contestava inoltre la sussistenza dei presupposti sulla base dei quali era stata concessa la provvisoria esecutività e chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima segnalazione alla C. Chiedeva che in caso di ritenuta validità della cessione del contratto di leasing la società utilizzatrice ed i soci illimitatamente responsabili fossero chiamati a rispondere di quanto preteso dall’ingiungente in quanto cedenti non liberati dal cessionario.

Si costituiva L. spa contestando l’assunto di citazione con una articolata difesa; sosteneva la natura di cessione del contratto dell’accordo sottoscritto tra le parti in causa e di avere effettuato la segnalazione pregiudizievole lamentata dalla controparte e rilevando che non era stato provato alcun danno.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. __, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire della parte convenuta opposta e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo; respingeva ogni altra domanda; compensava integralmente le spese di lite. Il Giudice di prime cure rilevava che L. spa nella narrativa del ricorso per ingiunzione aveva dedotto l’esistenza del contratto di locazione finanziaria sottoscritto con B. snc di V. adducendo che contestualmente G. srl si era obbligata a subentrare alla società utilizzatrice nel medesimo contratto senza specificare a favore di chi, si era limitata ad allegare di avere segnalato alla controparte l’inadempimento dell’utilizzatrice e di avere fatto valere l’impegno al subentro dalla stessa sottoscritto. Rilevava che il titolo azionato in giudizio era sottoscritto oltre che dall’opponente anche da un soggetto diverso dall’ingiungente ed in particolare dalla società S. SRL e che parte opposta a fronte della eccezione sollevata dall’opponente, suffragata dalla produzione della visura di tale società al fine di comprovare l’assenza di collegamento fra la società S. srl e l’ingiungente, non aveva ritenuto di allegare o replicare alcunché né nelle memorie autorizzate né tanto meno in udienza. Sulla base di tali considerazioni accertava il difetto di legittimazione attiva della opposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Respingeva inoltre la domanda riconvenzionale svolta dall’opponente di risarcimento dei danni patiti a seguito di segnalazione alla C., in quanto l’opponente non aveva prodotto la relativa certificazione limitandosi ad offrire un capitolo di prova generico nella formulazione e quindi inammissibile.

Proponeva appello L. spa chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della opposizione proposta da P. srl con la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in via subordinata il rigetto delle domande proposte da P. con condanna di questa alla corresponsione della somma che dovesse risultare in corso di causa.

Si costituiva P. srl contestando la fondatezza dell’appello di cui deduceva la inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

In via di appello incidentale chiedeva che si dichiarasse il creditore L. decaduto dal diritto di pretendere il versamento delle rate da __ a __ con rideterminazione della somma dovuta entro l’importo di Euro __ e la condanna di B. snc di V. in persona del socio cessato e legale rappresentante nonché i fideiussori, quali cedenti non liberati, al pagamento delle rate di leasing; chiedeva inoltre la condanna di L. al risarcimento dei danni causati all’appellato per la segnalazione alla C.

Alla udienza del __ veniva dichiarata la contumacia di V.

Con ordinanza del __ la Corte preso atto che il legale di P. srl aveva comunicato che il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento con sentenza del __ e che la causa interruttiva era intervenuta prima dello scadere delle comparse conclusive, rimetteva la causa alla udienza del __ in cui veniva dichiarata la interruzione del processo per intervenuto fallimento di P. srl.

Con ricorso per riassunzione del __ L. spa chiedeva di riassumere il processo.

Alla udienza del __ la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Fallimento P. srl che non si è costituito dopo la riassunzione; mentre va confermata la contumacia di V., già dichiarata alla udienza del __.

Sempre in via preliminare va evidenziato che nel ricorso per riassunzione del processo ex artt. 303 c.p.c. e 125 disp att l’appellante I.L. spa ha rassegnato le seguenti conclusioni ” Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita: in via principale in integrale riforma della sentenza impugnata rigettare l’opposizione proposta da P. srl per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata in integrale riforma della sentenza impugnata rigettare comunque le domande proposte da G.P. srl e condannare G.P. srl alla corresponsione della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa . In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente rifusi anche del primo grado di giudizio”.

Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte, pur richiamando le conclusioni di atto di appello e dell’atto di riassunzione, ha chiesto preliminarmente che la Corte accerti e dichiari la sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla società L. S.p.A., ora B. V; e poi ha ribadito le domande di condanna nei confronti del Fallimento.

Invero solamente in comparsa conclusionale la difesa dell’appellante ha precisato che la riassunzione era stata effettuata al solo fine di vedere riconosciuta la propria legittimazione attiva con riferimento al credito originariamente azionato in via monitoria, adducendo di avere interesse a far valere le proprie legittime ragioni creditorie nella competente sede fallimentare senza che la procedura possa avanzare eccezione di giudicato con riferimento alla legittimazione attiva della società di leasing.

Deve tuttavia rilevare che nel ricorso in riassunzione la parte non ha assolutamente proposto tali deduzioni difensive, che si richiamano ai principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n __ e della successiva ordinanza n __.

Dovendosi quindi fare riferimento all’atto di riassunzione notificato al Fallimento, rimasto contumace, deve rilevarsi che l’appellato ha reiterato la richiesta di condanna del medesimo implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo ed esplicitata nella domanda subordinata.

È principio consolidato della Suprema Corte che “L’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità” ( ex plurimis Cass 24156/2018).

Pertanto nei termini in cui il processo è stato riassunto nei confronti del Fallimento, ed avuto riguardo altresì alle conclusioni rassegnate alla udienza del 4 luglio 2018, si deve dichiarare la improcedibilità delle domande di condanna riproposte nei confronti del Fallimento, non potendo essere valorizzata la diversa posizione assunta in comparsa conclusionale trattandosi di atto deputato esclusivamente allo svolgimento delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte.

In ragione della mancata costituzione degli appellati nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

dichiara la improcedibilità delle domande di condanna proposte nei confronti del Fallimento e per l’effetto rigetta l’appello.

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 13 comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell’appellante.

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018.

Corte_Appello_Brescia_Sez_I_Sent_06_12_2018

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