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La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito

La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione IV Civile, Sentenza del 25/01/2019

Con sentenza del 25 gennaio 2019, il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione IV Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto.

 

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione IV Civile, Sentenza del 25/01/2019

La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, in persona del giudice __ ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al __ R.G. promossa da

A. (C.F. (…))

ATTRICE OPPONENTE

contro

D. S.R.L. (P.IVA (…)), in persona del legale rappresentante __,

CONVENUTA OPPOSTA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, A. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __ R.G., con il quale il Tribunale di Bergamo, in data __, le aveva ingiunto il pagamento, in favore della società D. S.r.l., della somma di Euro __, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. (…) del __, relativa all’esecuzione di lavori di ristrutturazione e alla fornitura di beni presso il magazzino sito in __, via __ n. __.

L’opponente ha in particolare eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di avere commissionato i lavori oggetto della fattura azionata monitoriamente. Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

La società D.E. S.r.l. si è costituita regolarmente, depositando in data __ la propria comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha chiesto il rigetto dell’opposizione e, in via subordinata, la condanna dell’opponente al pagamento del medesimo importo oggetto del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Escussi alcuni testimoni e interrogata formalmente l’opponente, all’udienza del __, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di legge di cui all’art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il presente giudizio di opposizione trae origine dal ricorso monitorio depositato dalla società D. S.r.l. al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro __, a saldo della fattura n. (…), emessa nei confronti di A., per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione e per la fornitura di beni, effettuati tra ottobre e novembre __, presso il magazzino sito in __, via __ n. __.

L’opponente è comproprietaria, assieme al figlio M. dell’intero immobile sito in __, via __ n. _-, composto da un appartamento al primo piano e un magazzino al piano terra, quest’ultimo oggetto dei lavori di ristrutturazione di cui si discute.

A. ha negato di avere commissionato alla società opposta i summenzionati lavori e di avere avuto conoscenza della relativa esecuzione.

La società D. S.r.l. ha invece sostenuto che sia stata proprio A. a commissionare i lavori e si è quindi affermata titolare nei confronti di quest’ultima del diritto di credito azionato.

A sostegno della domanda, la difesa della parte convenuta opposta ha depositato la fattura n.(…) intestata alla parte opponente, regolarmente iscritta nel registro I.V.A. vendite, e ha formulato alcuni capitoli di prova volti a dimostrare sia il conferimento dell’incarico sia la diretta conoscenza dei lavori in capo ad A. Ha inoltre fatto rilevare, al fine di giustificare l’assenza di un documento scritto, che il contratto di appalto era stato stipulato fra A., in qualità di committente, e il figlio M., comproprietario del magazzino, in qualità di legale rappresentante della società appaltatrice.

Ciò posto, va rammentato in via di principio che il creditore è tenuto a dimostrare la sussistenza del vincolo contrattuale e la fonte dell’obbligazione fatta valere in giudizio (v. Cass. SU 13533/2001) e che il comproprietario del bene oggetto del contratto non è per ciò solo tenuto ad adempiere le obbligazioni da esso derivanti (stante il limite di efficacia delle obbligazioni di cui all’art. 1372 comma 2 c.c.).

L’intestazione della fattura all’opponente, a fronte delle contestazioni di quest’ultima, non è elemento di prova sufficiente. Al riguardo si richiama l’orientamento secondo il quale la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (v. Cass. n.5915/2011)

All’esito della prova testimoniale, l’onere della prova gravante sulla parte convenuta opposta non può ritenersi assolto.

Il teste E. ha dichiarato di essere stato inviato ad eseguire i lavori di ristrutturazione del magazzino di cui è giudizio da parte di M. in qualità di suo datore di lavoro (“titolare”) e ha riferito di avere in qualche occasione visto in cantiere A.G., senza ricevere dalla stessa alcuna indicazione.

Il teste M. ha escluso che la madre A. fosse coinvolta nel contratto di appalto.

L’eccezione di incapacità a testimoniare del suddetto teste sollevata dalla parte convenuta opposta non può essere presa in considerazione, non essendo stata riproposta né dopo l’assunzione della testimonianza né in sede di precisazione delle conclusioni; in ogni caso, la stessa va superata, essendo M. attualmente estraneo alla società D. S.r.l. e non ricorrendo pertanto alcuna delle ipotesi di incapacità di cui all’art. 246 c.p.c.

Il legame di parentela con la parte opponente e il pregresso incarico ricoperto nella società opposta da M., nonché la sussistenza di ragioni di conflitto con la società stessa sono elementi di fatto idonei, al più, a inficiare la deposizione sotto il profilo della attendibilità.

Peraltro, anche a qualificare inattendibile la testimonianza di M., manca del tutto la prova positiva della assunzione della qualità di contraente da parte della opponente; a tal fine, non è infatti rilevante che la stessa si sia in qualche occasione presentata in cantiere.

In forza del considerazioni che precedono e in accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da A., il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Va disattesa anche la domanda di condanna proposta dalla società opposta in via subordinata, ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Al riguardo, è sufficiente rammentare che “l’azione generale di arricchimento non può essere proposta quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, in quanto in questo caso l’eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita, essendo altresì carente anche il requisito della sussidiarietà (art. 2042, c.c.), che non sussiste qualora il danneggiato possa esperire un’azione tipica nei confronti dell’arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti “ex lege” o in virtù di un contratto” (v. Cass. n. 11835/2003).

Di contro, non risultando che la parte convenuta opposta abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, va respinta la domanda proposta dalla parte attrice opponente ex art. 96 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società opposta nella misura liquidata direttamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) Revoca il decreto ingiuntivo n. __ emesso dal Tribunale di Bergamo in data __ nei confronti di A. e in favore di D. S.r.l.;

2) Rigetta la domanda proposta dalla parte opponente ex art. 96 c.p.c.;

3) Condanna la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in Euro __ per compensi e in Euro __ per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.

Così deciso in Bergamo, il 24 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2019.

Tribunale _Bergamo_Sez_IV_Sent_25_01_2019

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