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La mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato

La mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione

Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 1, Ordinanza n. 7136 del 13/03/2020

Con ordinanza del 13 marzo 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 1, in merito di recupero crediti ha stabilito che in tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione, non potendo, infatti, trovare applicazione il disposto dell’art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre l’art. 95, comma 2, L.F., prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.

 


La mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione

Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 1, Ordinanza n. 7136 del 13/03/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. __ proposto da:

B. S.r.l. – ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) in liquidazione – controricorrente –

contro

M. S.r.l. e T. S.r.l. – intimate –

avverso l’ordinanza n. R.G. __ del TRIBUNALE di MASSA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere relatore, Dott. __.

Svolgimento del processo

CHE:

Con decreto del __, il Tribunale di Massa dichiarò inammissibile il ricorso presentato dalla B. S.r.l. avverso il provvedimento d’ammissione al passivo della procedura concorsuale della (OMISSIS), in liquidazione, a favore di altri creditori, L.F., ex art. 98, comma 3, rilevando che: il ricorrente, nel verbale dello stato passivo, si era limitato a chiedere chiarimenti alla curatela in ordine alle domande impugnate, senza postulare alcun provvedimento da parte del giudice, o svolgere difese nel merito, mentre sarebbe stato onere dell’istante avanzare la domanda in contraddittorio con la curatela e con le altre parti in sede di esame dello stato passivo; ciò avrebbe potuto costituire prerogativa della parte in esito alle determinazioni espresse dalla curatela alla successiva udienza.

La società ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il liquidatore della (OMISSIS) con controricorso illustrato con memoria.

Il consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

CHE:

Con il primo si denunzia violazione e falsa applicazione della L.F., artt. 95, 96, 97 e 98, commi 1 e 3, esponendo in particolare che l’art. 95, prevede la mera facoltà e non l’obbligo di replicare alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo, sicché la mancata formulazioni di osservazioni al progetto non esclude l’impugnazione ex art. 98, in quanto tale giudizio d’opposizione non è equiparabile ad un giudizio ordinario d’appello, trattandosi di gravame a carattere sostitutivo con cui i soggetti legittimati modificano lo stato passivo mediante l’estromissione dal concorso di un credito di un concorrente.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale tenuto conto che nel verbale d’ammissione allo stato passivo erano state formulate deduzioni circa l’inammissibilità dei crediti vantati dai soci della (OMISSIS), con richiesta di chiarimenti su circostanze rilevanti sulla loro fondatezza.

I due motivi – esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi – sono fondati. Invero, il Tribunale ha erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione, L.F., ex art. 98, comma 3, proposta dalla società ricorrente avverso l’ammissione al passivo di altri creditori, avendo l’istante chiesto “chiarimenti alla curatela in ordine alle domande d’ammissione al passivo del fallimento da altri avanzate, senza quindi postulare alcun provvedimento da parte del giudice in proposito, sollevare eccezioni, o anche svolgere difese nel merito rispetto a detta domanda”.

Al riguardo, va osservato che in tema di accertamento del passivo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione, non potendo, infatti, trovare applicazione il disposto dell’art. 329 c.p.c., rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre la L.F., art. 95, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, prevede che i creditori possano esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (v. Cass., n. 19937/17; n. 5659/12).

Pertanto, nel caso concreto, la mancata formulazione di contestazioni in ordine alle proposte di ammissioni allo stato passivo contenute nel relativo progetto redatto dal curatore non può comportare la decadenza dal diritto di proporre opposizione allo stato passivo L.F., ex art. 98. Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Massa, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Massa, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020.

 

Cass. civ. Sez. VI 1 Ord. 13_03_2020 n. 7136