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La non operatività del principio della “cristallizzazione dei crediti”

La non operatività del principio della “cristallizzazione dei crediti”

Tribunale Ordinario di Bolzano, Sezione Civile I, Sentenza del 08/11/2019

Con sentenza dell’8 novembre 2019, il Tribunale Ordinario di Bolzano, Sezione I Civile, in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, ha stabilito che qualora le operazioni siano compiute anteriormente all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento, successivamente dichiarato, del medesimo agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di “incamerare” le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest’ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente, senza che rilevi l’anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all’ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della “cristallizzazione dei crediti”.


Tribunale Ordinario di Bolzano, Sezione Civile I, Sentenza del 08/11/2019

La non operatività del principio della “cristallizzazione dei crediti”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di BOLZANO – PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa __,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1734/2018 promossa da

parte attrice:

D. S.r.l. In concordato preventivo

contro

parte convenuta:

C. S.p.A.

In punto: restituzione somme

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. Con atto di citazione del __, la società D. S.r.l. in concordato preventivo conveniva in giudizio la C. chiedendo la condanna di questa alla restituzione dell’importo di Euro __ o diversa somma da accertare in giudizio. Deduceva di aver intrattenuto con la convenuta il rapporto derivante dal contratto di conto corrente ordinario n. __ e relative aperture di linee di credito, eccependo che, a far data dal __, data di pubblicazione presso il Registro delle Imprese di Belluno del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dall’attrice, l’istituto di credito avrebbe incamerato sul predetto conto corrente numerosi pagamenti da parte di terzi debitori per complessivi Euro __, che avrebbe indebitamente trattenuto, nonostante le richieste di restituzione avanzate stragiudizialmente. A sostegno della propria domanda, l’attrice esponeva che alla data di presentazione del ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo si sarebbe verificata, ai sensi dell’art. 168 L.F., una cristallizzazione delle posizioni creditorie dei creditori concorsuali, con divieto di avviare iniziative volte a soddisfare le proprie pretese e senza le deroghe previste dall’art. 51 L.F. in caso di fallimento. Chiedeva pertanto la restituzione di tutti gli accrediti avvenuti sul conto corrente intestato alla D.M. S.r.l. successivamente alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo, pari ad Euro __.

Si costituiva in giudizio la C., eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della liquidatrice giudiziale.

Nel merito eccepiva l’infondatezza dell’azione avversaria, essendo stato pattuito tra le parti un mandato all’incasso in rem propriam, con conseguente operatività della compensazione, non avendo la società richiesto lo scioglimento dal contratto ai sensi dell’art. 169 bis L.F.

A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, essa veniva trattenuta in decisione.

  1. Preliminarmente, va affrontata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al liquidatore giudiziale della società D. S.r.l. in concordato preventivo.

L’eccezione è infondata e va disattesa.

Giova a tale proposito richiamare la fondamentale distinzione tra i concetti di legitimatio ad causam e legitimatio ad processum. Con il primo termine si intende la legittimazione ad agire, ossia l’affermazione che la parte processuale fa della titolarità del diritto fatto valere in giudizio (art. 81 c.p.c.), mentre la legitimatio ad processum va riferita alla capacità delle parti a stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione (art. 75 c.p.c.).

Parte processuale del presente giudizio è unicamente la società D. S.r.l. in concordato preventivo, poiché è detta società che fa valere in giudizio il proprio diritto alla restituzione delle somme che assume essere state indebitamente incamerate dall’istituto di credito convenuto.

La liquidatrice giudiziale non è parte del presente giudizio, non avendo avanzato autonome domande o pretese, ma essendosi limitata a rappresentare in giudizio la società attrice unitamente al rappresentante legale della stessa.

L’eventuale insussistenza del potere di rappresentanza della società attrice in capo al liquidatore giudiziale, risolvendosi in un mero difetto di rappresentanza della parte processuale ai sensi dell’art. 182 co. 2 c.p.c., è rilevabile d’ufficio dal giudice con assegnazione di termine per la sanatoria dello stesso.

Ciò premesso, va rilevato che la società attrice è validamente rappresentata in giudizio anche dal suo legale rappresentante, che per l’azione fatta valere nel presente giudizio conserva la capacità processuale, di talché la questione non assume rilevanza.

  1. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

È pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di conto corrente n. (…) (cfr. “contratto conto business” sub doc. 3 della convenuta) con relative aperture di credito, come risulta dal contratto di affidamento per elasticità di cassa (doc. 4), per affidamento portafogli (doc. 5) e per castelletto finanziamento importo in Euro e/o valuta (doc. 6) e che tale rapporto non sia stato sciolto secondo quanto previsto dall’art. 169bis L.F.

Altresì incontestata tra le parti è la circostanza che la società attrice sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 160 comma 1 L.F. e che la domanda di ammissione a tale procedura sia stata pubblicata presso il Registro delle Imprese di Belluno in data __ (doc. 2 dell’attrice).

Orbene, parte attrice sostiene che successivamente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese della domanda di ammissione a concordato preventivo, l’istituto di credito convenuto abbia incamerato sul conto corrente intestato all’attrice una serie di pagamenti da parte di terzi debitori per Euro __ (doc. 4 attoreo), di cui chiede in questa sede la restituzione.

Dal canto suo, la convenuta afferma di avere legittimato portato in compensazione tali importi con le somme da essa già anticipate all’attrice sulla base del contratto di affidamento per anticipi di portafoglio, non essendo avvenuto alcuno scioglimento dal contratto ex art. 169 bis L.F.

Occorre innanzitutto rammentare la fondamentale distinzione, nell’ambito dei contratti di finanziamento per anticipi sul portafoglio commerciale, tra anticipazione con cessione del credito notificata al debitore e linee di credito autoliquidanti.

Queste ultime si caratterizzano per l’anticipo effettuato dalla banca, entro un determinato plafond, di crediti commerciali a fronte della presentazione di idonea documentazione da parte del soggetto richiedente, con rimborso dell’anticipazione in un secondo momento attraverso l’incasso diretto dalla banca. Tale fattispecie si distingue nettamente dalla cessione di credito, la quale in virtù dei suoi effetti traslativi non viene intaccata dalla disciplina di cui all’art. 169 bis L.F.

Tra le linee di credito autoliquidanti si distinguono poi le linee di credito con semplice mandato all’incasso (c.d. mandato in rem propriam) e le linee di credito con annesso patto di compensazione.

Nel caso di specie è pacifica la sussistenza di un negozio di finanziamento complesso, rappresentato dall’anticipazione di denaro con mandato in rem propriam conferito alla banca per incassare i crediti dai terzi, come affermato dallo stesso istituto di credito convenuto (cfr. comparsa di costituzione, pag. 6: “Nei rapporti per cui è causa, inoltre, la società in concordato attribuiva all’odierna comparente mandato all’incasso in rem propriam”).

La convenuta non ha neppure contestato gli accrediti intervenuti, dopo la pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, sul conto corrente intestato all’attrice, come da questa elencati nel proprio atto introduttivo, né il quantum degli stessi (cfr. docc. 5, 6 e 6 bis dell’attrice e doc. 8 della convenuta), limitandosi ad affermare di aver legittimamente operato la compensazione con le somme ad essa già anticipate in forza di un mandato all’incasso in rem propriam conferitole dall’attrice.

Occorre tuttavia rimarcare la sostanziale differenza tra mandato all’incasso in rem propriam e mandato all’incasso in rem propriam con annesso patto di compensazione.

Come insegnato dalla Suprema Corte, da un lato vi è il caso del conferimento alla banca di un semplice mandato all’incasso in rem propriam, in presenza del quale la pendenza del rapporto obbliga la banca mandataria a darvi esecuzione con la riscossione dei crediti affidati, salvo rimetterne le relative somme al mandante in procedura senza poter operare la compensazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 56 L.F., per soggezione al principio della concorsualità e anche in applicazione del principio posto dall’art. 168 L.F. Dall’altro lato vi è la diversa ipotesi in cui il rapporto sia invece assistito da una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione), che legittima la banca a compensare il debito di restituzione al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso lo stesso, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente.

Laddove il rapporto in essere tra le parti prosegua nel corso della procedura, esso prosegue infatti nella sua interezza, comprensiva di tutte le clausole pattizie che lo regolano, e quindi, in ipotesi, anche della clausola attributiva del diritto in capo alla banca di incamerare le somme riscosse per conto del correntista, operando la compensazione.

Occorre pertanto verificare se al mandato all’incasso conferito alla banca si accompagni anche un c.d. patto di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto, e quindi se la banca abbia il diritto di incamerare le somme riscosse e di porle a compensazione del proprio credito derivante dallo smobilizzo.

Nel caso in esame né dalle allegazioni della convenuta, né dall’esame della documentazione in atti (cfr. documentazione bancaria sub docc. 3 e 5 della convenuta) emerge che sia mai stato validamente concluso dalle parti un patto di compensazione in tal senso.

Dalla lettura del contratto di apertura di credito per affidamento portafoglio clienti (doc. 5 di parte convenuta) non risulta alcuna pattuizione che consenta di operare la compensazione tra le somme anticipate dall’istituto di credito e quelle accreditate sul conto corrente per effetto del pagamento eseguito da terzi debitori della correntista. La clausola riportata all’art. 11 non può essere letta nel senso di attribuire siffatta facoltà alla banca, poiché essa, limitandosi a riportare il contenuto della norma codicistica di cui all’art. 1853 c.c., si riferisce all’ipotesi della compensazione tra più rapporti esistenti tra le parti, presupponendo la sussistenza di più conti correnti in essere tra le medesime parti.

Nell’ipotesi di mero mandato all’incasso in rem propriam, quale è quello oggetto del caso di specie, non sono quindi compensabili i crediti vantati dalla banca mandataria all’incasso verso il debitore concordatario con le somme riscosse dopo il deposito della domanda di concordato (cfr. mutatis mutandis Cass. 19.02.2016 n. 3336: “In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le operazioni siano compiute anteriormente all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest’ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l’anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all’ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della cristallizzazione dei crediti”).

Da ciò consegue che le somme accreditate sul conto corrente intestato all’attrice in epoca successiva alla pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo sul Registro delle Imprese di Belluno in data __ vanno restituite all’attrice.

Come detto, né gli accrediti eseguiti sul conto corrente intestato all’attrice in epoca successiva alla pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo sul Registro delle Imprese di Belluno, né l’ammontare degli stessi è stato oggetto di contestazione da parte della convenuta.

Peraltro, gli importi incamerati dalla convenuta e complessivamente dovuti emergono dal contenuto degli estratti conto dimessi dall’attrice, anch’essi non contestati dalla convenuta (cfr. doc. 4 di parte attrice).

La convenuta C. va dunque condannata alla restituzione della somma complessiva di Euro __. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal __ (data equitativamente determinata tra il 28.09.2015, giorno del primo accredito, ed il 02.02.2016, giorno dell’ultimo accredito effettuato). Dal __, data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, sono dovuti gli interessi di cui all’art. 1284 co. 4 c.c.

Nelle conclusioni, l’attrice ha chiesto, oltre alla liquidazione degli interessi, anche di spese e rivalutazione. Esclusa la liquidazione di spese non indicate né documentate, va altresì esclusa la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, trattandosi di debito di valuta e non di valore e non avendo parte attrice allegato un danno ulteriore rispetto al danno da ritardo già coperto dagli interessi (v. art. 1224 co. 2 c.c.).

  1. Le spese di lite seguono la soccombenza secondo quanto previsto dall’art. 91 c.p.c.

Parte convenuta C. S.p.A. va dunque condannata alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, da quantificarsi in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 (tab. n. 2 – scaglione di valore da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00), con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e del valore minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) condanna parte convenuta C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a parte attrice D. S.r.l. in concordato preventivo, la somma di Euro __, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal __ ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal __ al saldo;

2) condanna parte convenuta C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice D. S.r.l. in concordato preventivo le spese di lite, che si liquidano nel seguente modo: Euro __ per compenso di avvocato, Euro __ per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre IVA e CPA sulle poste soggette come per legge, ed oltre spese successive necessarie.

Così deciso in Bolzano, il 7 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 8 novembre 2019.

 

Tribunale_Bolzano_Sez_I_Sent_08_11_2019