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La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l’opposizione

La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l’opposizione

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Sentenza del 04/09/2018

Con ordinanza del 4 settembre 2018, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, ha stabilito che la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l’opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione.


Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Sentenza del 04/09/2018

La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l’opposizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

XVII (già IX) SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. __ ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 80031 dell’anno 2013 vertente

tra

M., elettivamente domiciliato __, presso lo studio dell’Avv. __, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

opponente

e

A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in __, presso lo studio dell’Avv. __, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

opposta

nonché

Condominio C., in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in __, presso lo studio dell’Avv. __ che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

terzo chiamato

oggetto: opposizione a precetto e a decreto ingiuntivo

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società A. S.r.l. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l’ingiunzione di pagamento a carico del Condominio C. per la somma di Euro __, oltre interessi e spese processuali, quale debito residuo portato dalla fattura n. __ del __ e dalla fattura n. __ del __ relative ad un servizio di disinfestazione svolto dalla società ricorrente in favore del predetto Condominio.

Il decreto ingiuntivo emesso in data __ con il n. __, munito di clausola di provvisoria esecuzione, è stato notificato in data __ unitamente all’atto di precetto al Condominio C. presso la residenza del sig. M.

Quest’ultimo ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto e il contestuale decreto ingiuntivo. L’opponente ha dedotto: il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il precetto e il decreto ingiuntivo erano stati a lui notificati come se fosse l’amministratore del Condominio C., incarico che, invece, era ricoperto da otto anni dal sig. S.; l’omessa, irregolare o inefficace notifica effettuata presso un soggetto ed un luogo estranei all’amministrazione condominiale; l’intervenuto decorso della prescrizione quinquennale del credito portato dalle due fatture azionate da controparte; l’illegittimità della notifica anche come singolo condomino; la misura eccessiva dei compensi professionali richiesti con l’atto di precetto.

Costituitasi in giudizio A. S.r.l. ha contestato tutti i motivi di opposizione chiedendone il rigetto e, previa autorizzazione, ha chiamato in causa il Condominio C.

Quest’ultimo si è costituito in giudizio articolando sostanzialmente le medesime difese svolte dall’opponente.

La causa è stata istruita documentalmente e assunta in decisione all’udienza del __ previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Le opposizioni a precetto e a decreto ingiuntivo proposte da M. sono inammissibili.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, nel giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018; Cass. 18.4.2004 n. 16069), in considerazione del fatto che l’opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore. La Suprema Corte ha poi chiarito che “la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l’opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione” (così Cass 16/04/1983 n. 2637). In particolare è stato affermato che il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa, e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione “iure proprio” (Cass. 08/09/1997 n. 8731).

Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato emesso a carico del Condominio C. ed è stato poi notificato, unitamente al precetto, al sig. M., indicato, a ben vedere, non già quale amministratore (come infondatamente sostenuto dall’opponente), ma soltanto quale domiciliatario del citato Condominio, come si evince dalla locuzione “c/o” e dall’annotazione contenuta nella richiesta di notifica rivolta all’ufficiale giudiziario.

Pertanto, solo il Condominio ingiunto poteva opporsi e non anche il sig. M. – come è avvenuto nel caso in esame – che non può vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva “iure proprio”, neanche per contestare la qualità di legale rappresentante dell’ente ingiunto.

Non è, infatti, ravvisabile un pregiudizio dell’odierno opponente tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione. Né può trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il Condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune (cfr. ancora Cass. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018).

Analoghe considerazioni valgono anche per l’atto di precetto che è stato espressamente rivolto al Condominio C. in persona del suo Amministratore p.t.” ed è stato poi notificato (contestualmente al decreto ingiuntivo) al sig. M. quale semplice domiciliatario del citato ente.

La mancanza di legittimazione attiva del sig. M., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, comporta l’inammissibilità delle opposizioni oggetto del presente giudizio.

Ne consegue che, a rettifica dell’iniziale autorizzazione, va dichiarata inammissibile anche la chiamata in causa del Condominio C., le cui difese non possono essere esaminate, non essendo state introdotte con gli strumenti all’uopo previsti dal codice di rito (opposizione a precetto e a decreto ingiuntivo).

Le ragioni della decisione strettamente processuali e rilevate d’ufficio inducono a compensare interamente le spese di lite tra tutte e tre le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione al precetto e al decreto ingiuntivo n. __ depositato in data __ proposte da M. nei confronti di A. S.r.l. e sulla chiamata in causa del Condominio C., ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

– dichiara inammissibili le opposizioni e la chiamata in causa del Condominio C.;

– compensa interamente le spese processuali tra le tre parti in causa.

Così deciso in Roma, il 6 agosto 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2018.

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