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La nozione di impresa artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio generale

La nozione di impresa artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio generale

Tribunale Ordinario di Alessandria Sezione Fallimentare, Decreto del 28/03/2020

Con ordinanza del 28 marzo 2020, il Tribunale Ordinario di Alessandria Sezione Fallimentare, in merito di recupero crediti ha stabilito che per la nozione di impresa artigiana, ai fini del riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., si deve necessariamente far riferimento alla nozione contenuta nell’art. 2083 c.c. individuando nell’artigiano una categoria di piccolo imprenditore, e dunque stabilire se l’attività imprenditoriale venga svolta prevalentemente con lavoro proprio del titolare e dei componenti della famiglia. I diversi requisiti dettati dalla L. n. 443/85 valgono, invece, per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, e non per l’identificazione dell’impresa artigiana nei rapporti interprivatistici: con la conseguenza che l’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana ai sensi dell’art. 5 della L. n. 443/85 non ha alcuna influenza, neppure quale presunzione iuris tantum, sulla natura artigiana dell’impresa ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c..


Tribunale Ordinario di Alessandria Sezione Fallimentare, Decreto del 28/03/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

– Sezione Fallimentare –

Composto dai magistrati:

Dott. __ – Presidente

Dott. __ – Giudice

Dott. __ – Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

Decreto ex art. 99 L.F.

nel giudizio di opposizione dello stato passivo iscritto al n. __ R.G.;

promossa da:

B. S.p.A. – parte attrice

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – parte convenuta

Oggetto: Opposizione allo stato passivo (art. 98).

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. – B., cessionaria per factorizzazione dei crediti di M. S.n.c. verso la fallita (OMISSIS) S.r.l., rivendica anzitutto il privilegio artigiano ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. in relazione alla natura artigiana dell’impresa cedente, originaria titolare del credito.

L’opponente fonda la propria pretesa sui seguenti argomenti, disattesi dal G.D.:

a) M. S.n.c., società avente per oggetto sociale la produzione di tavole lignee, l’attività di segheria e commercio all’ingrosso e al minuto di legnami in genere e di articoli per l’edilizia e l’arredamento, era iscritta, all’epoca dell’insorgenza del credito, al Registro delle Imprese di Asti con la qualifica di impresa artigiana;

b) M. S.n.c. aveva nel __ n. __ dipendenti, ed avrebbe quindi rispettato il limite dimensionale previsto dalla L. n. 443/1985 per le imprese artigiane che non lavorano in serie;

c) ai dipendenti viene applicato il CCNL Artigiani – legno;

d) dal libro cespiti risulterebbe l’utilizzo di impianti per il cui utilizzo è necessario l’intervento di un operatore;

e) da bilancio di esercizio __ si riscontrerebbe una prevalenza dei costi del lavoro dipendente (pari ad Euro __) rispetto al capitale investito (pari ad Euro __), quest’ultimo calcolato sommando gli ammortamenti (Euro __) ed il costo delle manutenzioni (Euro __).

1.1 – Per la nozione di impresa artigiana, ai fini del riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. si deve necessariamente far riferimento alla nozione contenuta nell’art. 2083 c.c. individuando nell’artigiano una categoria di piccolo imprenditore, e dunque stabilire se l’attività imprenditoriale venga svolta prevalentemente con lavoro proprio del titolare e dei componenti della famiglia. I diversi requisiti dettati dalla L. n. 443/1985 valgono, invece, per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, e non per l’identificazione dell’impresa artigiana nei rapporti interprivatistici: con la conseguenza che l’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana ai sensi dell’art. 5 L. n. 443 del 1985 cit. non ha alcuna influenza, neppure quale presunzione iuris tantum, sulla natura artigiana dell’impresa ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis, n.5 c.c. (per tutte, Cass, 6.10.2005, n. 19.508). Si aggiunge che, nel fare riferimento ai criteri fissati, in via generale, dall’art. 2083 c.c., la prestazione personale del titolare o dei soci deve consistere nello svolgimento di lavoro specializzato, e non nella semplice direzione dell’attività (così Trib. Roma, 20.05.2001).

1.2 – Ora, esaminando gli argomenti addotti da B. per rivendicare il privilegio artigiano sul proprio credito, ne viene che:

a) l’iscrizione a Registro Imprese come impresa artigiana è priva di rilievo ai fini di cui si discute;

b) del pari priva di rilievo ai fini dell’attribuzione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. è la circostanza che M. S.n.c., nel __, si mantenesse entro i limiti occupazionali dell’art. 4 L. n. 443/1985. Il fatto che occupasse __ dipendenti va anzi letto nel senso di una netta prevalenza dell’apporto lavorativo altrui su quello dei tre soci-titolari dell’impresa (v. oltre);

c) del tutto inconferente è l’applicazione ai dipendenti del CCNL Artigiani – legno, dal momento che l’individuazione del CCNL applicabile dipende dalla scelta del datore di lavoro, e non dalla categoria merceologica di appartenenza dell’impresa (l’art. 2070 c.c. vale infatti per i soli contratti collettivi corporativi: Cass., Sez. Unite, 26.03.1997, n. 2665);

d) per nulla decisiva, ai fini dell’accertamento della prevalenza del lavoro dei titolari sul capitale impiegato, è la circostanza che l’impiego di taluni macchinari utilizzati richieda l’intervento di un operatore e che il processo produttivo non sia integralmente meccanizzato;

e) la prevalenza del lavoro dei tre soci-titolari ai sensi e per gli effetti dell’art. 2083 c.c. va valutata con riferimento agli altri fattori della produzione impiegati, comprensivi di capitale investito e di costi del lavoro dipendente (e dunque di soggetti terzi rispetto ai titolari della impresa), non attraverso un raffronto tra costi del lavoro dipendente e capitale investito. In disparte il rilievo che il capitale investito non può essere identificato – come fa la difesa opponente – nei soli costi per ammortamento più i costi di manutenzione degli impianti.

1.3 – Se dunque gli argomenti di B. appaiono del tutto insufficienti per ritenere alla stregua di credito artigiano quello di cui si è resa cessionaria (e l’onere della prova in tal senso spetta al creditore che rivendica il privilegio), una corretta lettura dei dati di bilancio del __, anno di insorgenza del credito, della M. S.n.c. portano alla conclusione che detta società non possa essere ritenuta artigiana agli effetti dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c.

M. S.n.c. vantava, infatti, a quel tempo (così la dichiarazione IVA __, doc. 47 prodotto da B.) un fatturato annuo di Euro __ e dichiarava immobilizzazioni materiali per Euro __, costi di acquisto materiali per Euro __ e spese commerciali per Euro __.

Tali dati contabili appaiono di per sé sufficienti – a prescindere da un’istruttoria orale – per ritenere la netta prevalenza dell’impiego di capitali e di lavoro altrui (dieci dipendenti sui tre soci; non è peraltro neppure certo che tutti e tre lavorassero nell’impresa sociale, nei termini di cui al par. 1.1) rispetto all’apporto lavorativo individuale dei tre soci-titolari.

1.4 – La richiesta di privilegio artigiano avanzata da B. deve, pertanto, essere respinta.

  1. – L’opponente reitera in questa sede di opposizione allo stato passivo la domanda di ammissione per l’importo di Euro __, portato dalla fatt. n. __, che il G.D. aveva escluso in quanto non provato.

Nel testo del ricorso ex art. 98 L.F. (doc. 2 prodotto da B.), tale fattura non viene indicata tra quelle per cui si chiede l’ammissione al passivo.

La difesa opponente rileva che “per un mero errore di collazione …la fattura non era stata allegata, pur risultando dalla contabilità fallimentare ed essendo provata la cessione della stessa dall’istanza di ammissione al passivo”.

La necessità che il ricorso ex art. 98 L.F. indichi il titolo della domanda (art. 99, 2 co., n. 3, L.F.) postula che il fatto generatore di ciascun credito per cui si chiede l’ammissione al concorso debba essere specificamente indicato nell’atto stesso, mentre all’omessa allegazione non può evidentemente supplire una produzione documentale a dimostrazione dell’esistenza di quello stesso fatto, pur non ritualmente allegato e quindi introdotto nel giudizio.

Anche questa domanda deve, pertanto, essere rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria, Sezione Fallimentare, definitivamente pronunciando sulla opposizione dello stato passivo proposta da B. S.p.A. contro Fallimento (OMISSIS) S.r.l., con ricorso ex art. 99 L.F. depositato in data __:

a) rigetta la richiesta di ammissione al privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c.;

b) rigetta la domanda di ammissione per la fatt. __;

c) condanna B. S.p.A. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro __, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 25 marzo 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 83, co. 6 e 7, D.L. n. 18 del 2020.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2020.

Tribunale Alessandria Sez. fall. Decr. 28_03_2020

 

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