La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 27200 del 23/10/2019
Con ordinanza del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l’inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell’imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma cinque, L.F.
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 27200 del 23/10/2019
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. __ proposto da:
D. – ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – controricorrente –
A.., M., N., L., C.., O., G., I., P., F., Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, U., S., T. e B. – intimati –
avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Cons. Dott. __;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto;
uditi, per il ricorrente, gli Avvocati __ e __ che si riportano;
udito, per il contro ricorrente, l’Avvocato __ che ha chiesto il rigetto.
Svolgimento del processo
1.1 Il Tribunale di Latina, con sentenza n. __ del __, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) S.r.l. su istanza del P.M. presentata (all’udienza del __) in sede di convocazione della debitrice L.F., ex art. 162, comma 2; la constatazione dell’insolvenza faceva seguito alla declaratoria di non luogo a provvedere sulla domanda di concordato in bianco proposta dalla compagine debitrice, stante la rinuncia depositata prima dell’udienza fissata (in data __).
1.2 La dichiarazione di fallimento veniva revocata, con sentenza n. __, dalla Corte d’appello di Roma, la quale disponeva la remissione degli atti al primo giudice, in ragione della ritenuta violazione del diritto di difesa della società debitrice, dato che alla stessa non era stato concesso il termine richiesto per contraddire rispetto all’istanza di fallimento avanzata dal P.M. in udienza.
1.3 Il Tribunale di Latina, con sentenza n. __, dichiarava nuovamente il fallimento di (OMISSIS) S.r.l.
La statuizione veniva revocata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. __, poiché era stata avviata una nuova istruttoria fallimentare in difetto di un necessario atto riassuntivo su impulso di parte.
1.4 Il Tribunale di Latina, con sentenza n. __ del __, dichiarava ancora una volta il fallimento di (OMISSIS) S.r.l., su istanza del P.M. e di alcuni lavoratori subordinati.
- A seguito del reclamo presentato da D., in proprio e quale legale rappresentante di (OMISSIS) S.r.l., la Corte d’appello di Roma: i) riteneva che non vi fosse alcun giudicato interno ostativo all’iniziativa assunta dal P.M., in quanto la prima sentenza della corte distrettuale non conteneva alcun passaggio che affermasse che la mancanza di una pronuncia di inammissibilità sul concordato preventivo comportava il venir meno della legittimazione del magistrato requirente; ii) osservava che il P.M. nell’ambito del concordato preventivo, ove avesse rilevato la sussistenza di uno stato di insolvenza a seguito della sua necessaria partecipazione, ben poteva sollecitare la dichiarazione di fallimento, a prescindere dalle vicende concordatarie; iii) reputava che alla data in cui la dichiarazione di fallimento era stata deliberata e pubblicata il fallimento pronunciato con la seconda sentenza del Tribunale di Latina fosse oramai definitivamente chiuso; iv) qualificava le doglianze presentate rispetto alla legittimazione dei creditori istanti come ininfluenti, tenuto conto della riconosciuta legittimazione del P.M. a sollecitare la dichiarazione di fallimento; v) rilevava, sulla base della documentazione acquisita, l’esistenza di una situazione di insolvenza sin dalla data di presentazione della prima dichiarazione di fallimento; vi) constatava che la pronuncia di fallimento da ultimo intervenuta aveva fatto seguito a un ricorso del P.M. ampiamente motivato; vii) ravvisava l’esistenza di una situazione di insolvenza, tenuto conto della situazione di notevole sbilancio patrimoniale della società e della incapacità della stessa di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.
Sulla base di queste considerazioni la Corte d’appello, con sentenza in data __, rigettava il reclamo proposto.
- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D., in proprio e quale legale rappresentante di (OMISSIS) S.r.l., prospettando otto motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) S.r.l.
Gli intimati P., N., L., S., G., A., T., B., F., C., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma non hanno svolto alcuna difesa.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
7.1 Il primo motivo di ricorso di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della sussistenza di un precedente giudicato inter partes in ordine alla illegittimità della declaratoria di fallimento in mancanza di una precedente pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato, mancanza da cui conseguirebbe il difetto di legittimazione del P.M.
7.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., la violazione di norme di diritto in relazione alla L.F., art. 162, comma 2, in quanto la Corte d’appello non avrebbe ritenuto illegittima la sentenza di fallimento a causa dell’improcedibilità dell’istanza del P.M. per difetto di legittimazione, in assenza di una previa pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato; la corte distrettuale invece avrebbe dovuto constatare che il disposto della L.F., art. 162, comma 2, individua la previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato quale presupposto logico/giuridico/procedimentale per dare corso alla declaratoria di fallimento e, correlativamente, disconoscere la legittimazione del P.M.
7.3 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione della L.F., artt. 7 e 162, in quanto la Corte d’appello, laddove aveva ritenuto che ai fini della legittimazione della parte pubblica rilevasse la notitia decoctionis qualificata acquisita dal P.M. all’esito della presentazione della domanda di concordato, avrebbe ravvisato la legittimazione del P.M. anche ai sensi della L.F., art. 7, malgrado trovasse applicazione al caso di specie soltanto la L.F., art. 162.
7.4 I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché tutti rivolti a contestare la legittimazione del P.M. a sollecitare la dichiarazione di fallimento, sono infondati.
7.4.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di stabilire che in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L.F., art. 161, comma 6, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dalla L.F., artt. 162, 173, 179 e 180 e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento non è invece esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure (Cass., Sez. U., 9935/2015).
Il che significa, nella sostanza, che la pendenza di una procedura di concordato preventivo è di temporaneo ostacolo alla pronuncia di fallimento ad opera del Tribunale, sicché, una volta venuta meno la procedura concorsuale minore, per qualsiasi ragione, viene meno il motivo ostativo alla declaratoria di insolvenza.
Ponendosi in questa prospettiva interpretativa, al disposto della L.F., art. 162, comma 2 (laddove la norma prevede che il Tribunale, nel caso in cui verifichi che non ricorrono i presupposti di cui alla L.F., art. 160, commi 1 e 2 e art. 161, dichiara inammissibile la proposta di concordato, aggiungendo subito dopo che in tali casi il giudice di merito, su istanza del creditore o su richiesta del P.M., dichiara il fallimento in presenza dei presupposti previsti alla L.F., artt. 1 e 5), non può essere attribuito il significato voluto dall’odierno ricorrente, che intende individuare nella declaratoria di inammissibilità la condizione imprescindibile perché possa essere presentata richiesta di fallimento da parte del P.M..
Al contrario – come già questa Corte ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. 6649/2018) – la dichiarazione d’improcedibilità del concordato per rinunzia alla proposta concordataria si colloca, attesa l’assimilabilità degli effetti processuali, consistenti nella chiusura del procedimento concordatario in difetto dell’omologazione, sul medesimo piano della dichiarazione di inammissibilità di cui alla L.F., art. 162, comma 2, con conseguente potere del P.M. di richiedere il fallimento prima che l’improcedibilità sia dichiarata.
La norma quindi intende individuare, in senso sostanziale e non formale, nell’intervenuta pronuncia in rito rispetto alla procedura concordataria – sia essa, indifferentemente, di inammissibilità o di improcedibilità – il presupposto utile e idoneo a rimuovere l’ostacolo, costituito dalla pendenza di tale procedimento, per prendere in esame le istanze di fallimento in precedenza presentate.
Deve perciò essere ribadito il principio secondo cui il disposto della L.F., art. 162, comma 2, va inteso nel senso che nell’ambito della procedura concordataria il P.M., ove a seguito della sua partecipazione necessaria rilevi la sussistenza di uno stato d’insolvenza del debitore istante, può legittimamente richiedere al Tribunale il fallimento del proponente senza che rilevino le scansioni e le vicende del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria, anche in difetto di convergenti istanze volte alla dichiarazione dell’insolvenza del debitore da parte del ceto creditorio (Cass. 14156/2017).
Ne discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto la legittimazione del P.M. a sollecitare la dichiarazione di fallimento non è condizionata dall’esito formale della procedura concordataria né è subordinata alla preventiva pronuncia di inammissibilità della domanda concordataria, in quanto è il venir meno di tale procedura – qualsiasi esso sia ed a prescindere dal tenore della pronuncia che ha posto termine al procedimento – a consentire al Tribunale la dichiarazione di fallimento.
7.4.2 Ne è possibile dubitare della legittimazione del P.M. a sollecitare la dichiarazione di fallimento in presenza di un simile esito della procedura concordataria.
A questo proposito giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6649/2018 e Cass. 12010/2018) secondo cui: i) il P.M. partecipa a pieno titolo al procedimento concordatario – nel cui ambito riceve comunicazione, ai sensi della L.F., art. 161, comma 5, della domanda di concordato unitamente ai documenti depositati dal debitore e, in seguito, della relazione del commissario giudiziale di cui all’art. 172 – e, dunque, può comparire in udienza e interloquire nei termini ritenuti opportuni, rassegnando conclusioni e, in particolare, richiedendo nei casi previsti la dichiarazione di fallimento; ii) il potere di richiedere il fallimento da parte del P.M. non è condizionato a una qualche segnalazione del Tribunale, ma è direttamente ed espressamente contemplato dalla legge, ogni qual volta il procedimento non sortisca il suo esito fisiologico, con l’omologazione; iii) la rinunzia alla proposta concordataria formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca del concordato medesimo, pur conducendo alla dichiarazione di improcedibilità, non comporta che il procedimento di concordato preventivo cessi automaticamente, così da collocare la richiesta di fallimento da parte del P.M. al di fuori di esso, occorrendo invece che detto procedimento si concluda con la relativa dichiarazione di improcedibilità; iv) il P.M. che, a seguito della comunicazione L.F., ex art. 173, partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione; v) il potere del P.M. di richiedere il fallimento permane fino a quando l’improcedibilità non sia stata dichiarata, rimanendo successivamente impregiudicato il suo diritto di chiedere il fallimento in presenza dei presupposti di cui all’art. 7.
Pertanto le norme che conferiscono al P.M. il potere di chiedere il fallimento nell’ambito del procedimento concordatario, pur ispirandosi alla stessa ratio sottesa alla L.F., art. 7 (costituita dalla volontà di ampliare la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis; Cass. 19797/2015), comportano una forma aggiuntiva di legittimazione che rimane acquisita a seguito della partecipazione necessaria del magistrato requirente alla procedura di concordato.
Questa particolare legittimazione si fonda sulla percezione della notitia decoctionis avuta direttamente in tale ambito processuale e permane, fino alla dichiarazione di improcedibilità, a prescindere dall’esito che al concordato vada assegnato in conseguenza della condotta del debitore, il quale quindi non ha modo di bloccare l’iniziativa del P.M. tramite la mera presentazione di una rinuncia alla domanda anticipatoria presentata.
Se ne ricava l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo il giudice di merito correttamente evidenziato – rispetto a una richiesta del P.M. presentata dopo la rinuncia alla domanda di concordato ma prima della relativa declaratoria di improcedibilità all’esito dell’udienza fissata L.F., ex art. 162, comma 2 – che la legittimazione della parte pubblica discendeva dalla notitia decoctionis qualificata acquisita nell’ambito concordatario.
7.4.3 Non è possibile neppure ritenere che nel caso di specie sussistesse un giudicato interno che imponesse l’adozione di una pronuncia di inammissibilità della procedura concordataria prima del vaglio dell’istanza di fallimento.
In vero, ove si abbia riguardo al contenuto della sentenza n. 709/2016 della Corte d’appello di Roma, sarà facile rilevare che la decisione si limita solo a ricordare, in linea generale, il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 9935/2015 (principio che, peraltro, nel caso di specie risultava irrilevante, dato che nessun concordato pendeva al momento della decisione, avendovi il debitore rinunciato), ma non adotta alcuna statuizione in merito alla mancata declaratoria di inammissibilità del concordato, né in particolare afferma la necessità di una specifica dichiarazione in rito al fine di ammettere la legittimazione del P.M. a presentare richiesta di fallimento.
8.1 Il settimo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L.F., artt. 5, 6 e 7, artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in quanto la Corte d’appello non avrebbe ravvisato l’inesistenza della richiesta di fallimento presentata dal Pubblico Ministero, benché la stessa fosse del tutto priva di motivazione in ordine allo stato di insolvenza, e si sarebbe limitata a rammentare la struttura deformalizzata di tale domanda.
8.2 Il motivo riporta integralmente la motivazione offerta dalla corte distrettuale sulla questione della mancata motivazione dell’istanza di fallimento, ma non ne tiene affatto conto.
I giudici del merito infatti, lungi dal limitarsi a sottolineare il carattere deformalizzato della richiesta di fallimento, hanno in primo luogo evidenziato come l’originaria istanza fosse stata ampiamente integrata dal P.M. al momento della riassunzione, aggiungendo poi che nell’ambito dello specifico giudizio prefallimentare l’iniziativa del magistrato requirente andava apprezzata nel suo complesso e non rispetto al suo iniziale atteggiarsi.
A fronte di questi argomenti l’odierno ricorrente non critica la principale ratio decidendi e, continuando a orientare le proprie censure sulla sola originaria richiesta, sviluppa una critica che reitera le proprie precedenti doglianze piuttosto che correlarsi con il contenuto della decisione impugnata.
Il che comporta l’inammissibilità del mezzo.
Il motivo di ricorso per cassazione infatti deve necessariamente avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007); ne discende che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 20910/2017).
Nel ricorso per cassazione la parte non può perciò limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima (Cass. 11098/2000).
- Il riconoscimento della legittimazione del P.M. e della ritualità della sua richiesta comporta l’inammissibilità del quinto motivo di doglianza, con cui il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., L.F., art. 15, artt. 24 e 111 Cost., in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di statuire in ordine all’eccezione di improcedibilità delle istanze di fallimento dei lavoratori, pur in presenza di un interesse a una simile pronuncia.
Il ricorrente infatti non ha alcun interesse all’esame di questo mezzo, in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre, a seguito del definitivo accertamento della legittimità dell’iniziativa assunta dal P.M., alla cassazione della decisione impugnata.
10.1 Il quarto motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L.F., artt. 26 e 119, art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe ritenuto illegittima la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Latina prima della definitiva esecutività del decreto di chiusura del precedente fallimento.
In tesi di parte ricorrente la Corte d’appello, nel verificare l’avvenuta notificazione del decreto di chiusura, da un lato avrebbe erroneamente valorizzato il contenuto della certificazione redatta dalla propria cancelleria all’esito della verifica dell’esistenza di eventuali impugnazioni, dall’altro avrebbe a torto ritenuto che l’unico termine rilevante ai fini della proposizione del reclamo fosse quello breve, senza considerare che la mancata notifica al comitato dei creditori imponeva di tenere conto del maggior termine previsto dalla L.F., art. 26, comma 4; ne conseguirebbe l’illegittimità della declaratoria di fallimento, pronunziata quando ancora il decreto di chiusura del fallimento non poteva dirsi definitivo.
10.2 La doglianza è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.
10.2.1 La corte territoriale ha inteso la certificazione della propria cancelleria prodotta dalla curatela come documento attestante la mancata impugnazione, da parte di qualsiasi legittimato, del decreto di chiusura.
Una simile interpretazione rientrava nei compiti istituzionalmente demandati al giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllarne l’attendibilità e la concludenza; la stessa non può quindi essere posta in contestazione avanti a questa Corte, alla quale compete soltanto il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.
10.2.2 Il secondo profilo di critica poi, pur prendendo le mosse dall’esatta considerazione che la verifica dell’avvenuta pronunzia del decreto di chiusura del fallimento revocato costituisce il presupposto per poter esaminare nel merito il ricorrere degli elementi costitutivi di una nuova pronuncia di fallimento (Cass. 2673/2015), investe le valutazioni a cui è giunta la corte territoriale laddove la stessa ha ritenuto di ricollegare la definitività del decreto di chiusura al decorso del termine previsto dalla L.F., art. 26, comma 3, piuttosto che a quello previsto dal successivo capoverso, in ragione della mancata notifica al comitato dei creditori, così assumendo l’esistenza di un simile organo.
La sentenza impugnata tuttavia non fa il minimo cenno a una simile circostanza, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dal reclamante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il reclamante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato che la mancata definitività del decreto di chiusura discendesse dall’omessa notifica al comitato dei creditori.
Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).
11.1 Il sesto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L.F., artt. 5 e 6, artt. 24 e 111 Cost., in quanto la Corte d’appello avrebbe valutato la sussistenza dello stato di insolvenza sulla base di atti non pertinenti e non utilizzabili a fini probatori e per fatti diversi, con violazione dei diritti costituzionali di difesa e a un giusto processo; in particolare la Corte d’appello, pur dovendo accertare lo stato di insolvenza al momento della proposizione della originaria istanza di fallimento da parte del P.M., dato che i successivi procedimenti erano stati introdotti in prosecuzione del primo, avrebbe fatto riferimento a debiti non ancora scaduti o a documentazione non esistente alla data di presentazione della prima richiesta di fallimento.
11.2 L’ottavo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L.F., art. 5, art. 112 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.: il convincimento espresso dalla corte territoriale in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza non sarebbe sorretto da una motivazione esauriente e corretta, perché la stessa si baserebbe su fatti e atti successivi alla data di proposizione dell’istanza di fallimento, anche provenienti dalle procedure di fallimento revocate, e non terrebbe conto della liquidità disponibile.
11.3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio prospettico che li accomuna, sono il primo infondato, il secondo in parte infondato, in parte inammissibile.
11.3.1 Entrambe le doglianze muovono dal presupposto che la constatazione dello stato di insolvenza che legittima la dichiarazione di fallimento debba essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda di fallimento. Con la conseguenza che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento in sede di reclamo e rinvio al primo giudice per il riesame della domanda, la valutazione andrebbe retrodatata alle condizioni esistenti al momento dell’assunzione dell’iniziativa da parte del soggetto legittimato.
Un simile assunto non può essere condiviso.
L’accertamento dello stato di insolvenza va infatti compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non già a quella di presentazione del relativo ricorso (Cass. 19790/2015, Cass. 11393/2004), di modo che il giudice chiamato alla verifica dell’effettiva esistenza della condizione di insolvenza denunciata ben può prendere in considerazione la situazione evolutasi (sotto il profilo dei debiti giunti a scadenza o della documentazione venuta ad esistenza) fino al momento della decisione.
La data a cui, quindi, la corte distrettuale doveva avere riguardo nei suoi accertamenti era quella del __, momento rispetto al quale la coeva sentenza di fallimento aveva accertato la situazione di insolvenza.
Tale data fissava il limite temporale che le parti, nel libero esercizio della disponibilità delle prove loro riconosciuto dall’art. 115 c.p.c., dovevano tenere in conto onde allegare e provare – anche tramite la produzione della relazione L.F., ex art. 33, redatta nella stessa o nelle precedenti procedure fallimentari o dello stato passivo nel frattempo predisposto (Cass. 10170/2016, Cass. 10952/2015) – ogni circostanza che ritenessero utile al fine di dimostrare le rispettive tesi difensive.
11.3.2 Risulta infine inammissibile ogni critica concernente l’erroneo apprezzamento delle disponibilità liquide della società debitrice, dato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza di un irreversibile stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 4455/2001).
- In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro __, di cui Euro__ per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019