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La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito

Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, Sentenza del 05/12/2018

Con sentenza del 5 dicembre 2018, il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulta da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza. Qualora, invece, la sentenza di condanna non consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell’importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo, ma è utilizzabile come prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti.

Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, Sentenza del 05/12/2018

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dott. __

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. __ RG promossa con ricorso in opposizione a D.I.

da

S.

– opponente –

contro

P.

– opposta –

in punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. __ ;

discussa e decisa all’udienza del __

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso in opposizione depositato telematicamente in data __ presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia S. in epigrafe indicato opponeva il D.I. n. __, immediatamente esecutivo e notificato unitamente ad atto di precetto il __, per Euro __ oltre accessori e spese ottenuto da P con riferimento a sentenza n. __ del Tribunale di Venezia.

Si tratta di pronuncia est Menegazzo con cui questo Tribunale, per quanto qui interessa, ha dichiarato ex art. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015 la nullità per ritorsività del licenziamento irrogato da S. alla ricorrente, ordinato al medesimo S. di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e di corrisponderle a titolo risarcitorio un’indennità pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione.

La pronuncia è stata seguita dalla richiesta da parte della lavoratrice, in luogo della reintegra, del pagamento dell’indennità sostitutiva, ossia le 15 mensilità dall’ultima retribuzione di riferimento, e l’attivazione per il recupero della stessa e del risarcimento del danno (mensilità dal licenziamento all’ esercizio dell’opzione) della procedura monitoria sfociata nel DI __ appunto per __ oltre accessori e spese.

I motivi dell’opposizione sono:

  1. non definitività della sentenza __, impugnata infatti avanti alla Corte d’Appello di Venezia con ricorso depositato in data __ e udienza per l’inibitoria fissata al __;
  2. l’inammissibilità della procedura monitoria
  3. l’erroneità degli importi oggetto di intimazione in quanto conteggiati al lordo delle “trattenute di legge”, ossia delle ritenute contributive e fiscali; omessa detrazione quale aliunde perceptum di quanto ottenuto dall’ Inps per lo stato di disoccupazione; con formulazione delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: disporsi la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto opposto perché emesso in assenza dei presupposti di legge e perché privo, per le ragioni esposte, delle condizioni di cui all’art. 642 c.p.c. tenuto, pure, conto del periculum atteso che l’opposta è priva di mezzi patrimoniali per assicurare la restituzione degli importi che fossero pagati in esecuzione del decreto ingiuntivo, dato che la stessa scrive, nel ricorso, di essere “rimasta disoccupata dalla data del licenziamento” (cfr. ricorso pagina 3 punto B). In via pregiudiziale: disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. fino alla definitività della sentenza n. __ del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Venezia che, essendo stata posta a base del provvedimento monitorio, si pone – tanto quella decisione che il procedimento di impugnazione – pregiudiziali rispetto alla definizione della presente controversia; Nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché inammissibilmente ed illegittimamente emesso per le ragioni esposte in narrativa ed, in ogni caso, ridursi l’importo eventualmente dovuto in considerazione dell’aliunde perceptum. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo”.

L’opposta si è costituita contestando il ricorso e chiedendo dunque la conferma del DI opposto.

La causa è stata istruita documentalmente e all’odierna udienza discussa oralmente.

L’opposizione va rigettata

Il credito azionato da P. in sede monitoria consegue a sentenza __ con cui questo stesso Tribunale est. Menegazzo ha, per quanto qui interessa, dichiarato ex art. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015 la nullità per ritorsività del licenziamento irrogato alla medesima P. dallo S.L. Tonetto, ordinato al medesimo S.L. di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e di corrisponderle a titolo risarcitorio un’indennità pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione.

La pronuncia è stata seguita dall’ esercizio dell’opzione da parte della lavoratrice e il DI qui opposto riguarda il pagamento dell’indennità sostitutiva, ossia le __ mensilità, e il risarcimento del danno in misura pari alle mensilità dal licenziamento all’ esercizio dell’opzione per complessivi Euro __ oltre accessori e spese.

La questione circa l’an debeatur (nullità per ritorsività del licenziamento in regime Job’s Act) è sub judice in appello avendo S. impugnato la sentenza con ricorso depositato in data __.

L’ istanza di inibitoria trattata all’ udienza __ è stata dichiarata inammissibile (v. ordinanza all E resist).

Ciò premesso, come in parte già rilevato con ordinanza __:

  1. A) non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sull’ an debeatur (come detto attualmente pendente in appello) in quanto la contemporanea pendenza del giudizio sull'”an debeatur” e di quello sul “quantum” integra ipotesi di pregiudizialità solamente in senso logico, per la quale opera il rimedio della sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., laddove, in assenza di sospensione concordata, in caso di riforma dell’ an debeatur il raccordo si realizza con l’ automatica caducazione della sentenza sul “quantum” (c.d. giudicato apparente – v. Cass 185 del 03/05/2007);
  2. B) l’indennità di disoccupazione non costituisce aliunde perceptum detraibile dal risarcimento per invalidità del licenziamento. E infatti secondo la Cassazione le voci detraibili a titolo di aliunde perceptum siccome ripetibili sono solo i corrispettivi per attività lavorativa, non anche le indennità previdenziali, che non lo sono in quanto ripetibili dagli Istituti previdenziali.

Così:

– Cass. n. 11308 del 14/11/1997: In tema di liquidazione del danno risarcibile al lavoratore in caso di dimissioni per giusta causa da un rapporto di lavoro a tempo determinato, l’onere, che grava sul datore di lavoro, di provare “l’aliunde perceptum” da parte del lavoratore dimissionario – prova finalizzata ad evitare che tale liquidazione venga fatta sulla base delle retribuzioni dovute dalla data del recesso a quella della scadenza del contratto – è limitato alla prova dell’avvenuta occupazione lavorativa del dipendente e non anche all’ammontare dei guadagni percepiti, mentre è inidonea ad assolvere tale onere probatorio la mera produzione della certificazione attestante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione”;

– Cass. n. 10531 del 01/06/2004: “In caso di licenziamento nullo perché intimato ad una lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio in violazione del divieto di cui all’art. 2 della L. n. 1204 del 1971, dal pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, possono essere detratti eventuali corrispettivi per attività lavorative espletate nel corso del rapporto dichiarato nullo (aliunde perceptum), ove il datore di lavoro ne fornisca la relativa prova, mentre non possono essere detratte le indennità previdenziali, non potendo, le stesse ritenersi acquisite, in via definitiva, dal lavoratore, in quanto ripetibili dagli Istituti previdenziali”.

  1. C) alla luce di insegnamenti giurisprudenziali consolidati risultano corretti sia l’utilizzo del ricorso monitorio, in quanto la sentenza 267/2018 è priva di indicazione sia degli importi, sia degli estremi per la quantificazione, e vale nel contempo quale prova scritta ex art. 633 c.p.c. ancorché non definitiva, sia la quantificazione al lordo.

Quanto alla prima questione, l’art. 474 c.p.c. stabilisce che l’esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile al momento dell’inizio dell’azione esecutiva.

Il diritto è certo se il suo contenuto è precisamente determinato ovvero è facilmente determinabile sulla base degli elementi indicati nella sentenza che lo accerta.

Il credito è liquido se è determinato nel suo ammontare.

La giurisprudenza considera sussistente tale requisito anche quando la sentenza di condanna non contenga l’esatta indicazione della somma dovuta, ma questa possa comunque essere calcolata con una mera operazione matematica, sulla base di dati risultanti dal dictum giudiziale.

Proprio la giurisprudenza del lavoro ha più volte avuto modo di affermare che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza.

Se invece la sentenza di condanna non consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso in quanto per la determinazione esatta dell’importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, analogamente al caso di sentenza di condanna generica che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo, ma è utilizzabile come prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti.

Così, ex plurimis, Cass. n. 11677 del 01.6.2005; n. 1741 del 6.3.1996; Cfr. Cass. n. 2760 del 1995, n. 5784 del 1995, n. 811 del 1995, n. 9685 del 2000.

Dall’applicazione di tali principi al caso di specie deriva la piena ammissibilità del ricorso monitorio in quanto la sentenza in questione, n. __ del Tribunale di Venezia, non contiene l’esatta indicazione della retribuzione posta base della quantificazione dell’importo da corrispondere alla lavoratrice, né consta che agli atti di causa fossero dimessi i dati necessari

In altre parole nel caso di specie nel dictum giudiziale i dati numerici per il calcolo (ossia l’ammontare della retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr) non ci sono e dunque correttamente P. per ottenere la quantificazione ha agito in sede monitoria.

Parimenti infondato risulta il secondo rilievo, riguardante il quantum, poiché l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali.

Il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce infatti ad un momento successivo a quello dell’accertamento delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d’ imposta sul quali il Giudice chiamato alla liquidazione del credito di lavoro non può interferire (cfr. per tutte Cass. n. 6337 del 18.4.2003 e Cass. n. 9198 dell’11.7.2000).

Correttamente quindi il DI opposto è stato emesso per la somma dovuta al lordo delle ritenute fiscali.

L’opposizione va quindi disattesa.

Le spese del giudizio di opposizione in base al principio di soccombenza vanno poste a carico dell’opponente, liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il DI opposto n. 645/2018, già esecutivo ex art. 642 c.p.c.;

2) condanna l’opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi Euro __.

Così deciso in Venezia, il 5 dicembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2018.

Tribunale_Venezia_Sez_lavoro_Sent_05_12_2018

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