La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo
La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 21/01/2019
Con sentenza del 21 gennaio 2019, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, in tema di esecuzione forzata, ha stabilito che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art 91, comma 1 c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 21/01/2019
La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott. __
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero __ del R.G.A.C.C., posta in decisione nell’udienza del __ , pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
C. SRL
(opponente)
E
F. SAS di D.C.S.
(opposta)
Opposizione a precetto (Opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c.)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell’art. 132 c.p.c., come novellato a seguito della L. 18 giugno 2009, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell’espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 5 del 2003, che, seppur abrogato dalla L. n. 69 del 2009, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l’unica concreta applicazione legislativa dell’affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all’atto di citazione in opposizione al precetto e alla comparsa di costituzione.
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., la Società Costruzioni Immobiliari e A. S.r.l. (di seguito C. S.r.l.) proponeva tempestivamente opposizione avverso l’atto di precetto notificato dalla F. s.a.s. di D.C.A. in data __ per complessivi Euro __ in virtù di sentenza n. __ emessa dal Tribunale Civile di Roma di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo n. __ emesso dal medesimo Tribunale. In particolare l’opposta intimava il pagamento della sorte, interessi spese liquidate e successive per complessive Euro __ come da decreto ingiuntivo n. __ (r.g. __), e risarcimento ex art. 96, III comma c.p.c. e spese di giudizio liquidate dalla sentenza n. __ oltre oneri per la somma complessiva di Euro __ oltre ad Euro _ per compensi cpa e iva e spese di notifica per atto di precetto.
A sostegno di tale opposizione, l’opponente deduceva:
– l ‘inesistenza di titolo esecutivo con riferimento al d.i. __ adducendo, da parte opposta, il mancato deposito di istanza di concessione del decreto di esecutorietà, prima del precetto con ciò comportando la nullità del precetto;
– l’illegittima precettazione delle spese con riferimento all’IVA, eccependo la non debenza delle somme richieste a titolo di IVA sui compensi imponibili (per un totale di Euro __) stante la qualità di soggetto titolare di partita IVA avente facoltà di detrazione degli importi corrisposti a titolo di Iva sulle fatture del proprio difensore. Alla luce di tale circostanza, la materiale corresponsione dell’Iva da parte della soccombente avrebbe rappresentato per la Società creditrice un importo ingiustificato.
La società opposta nel costituirsi contestava puntualmente le deduzioni dell’opponente ed in particolare, in ordine all’eccezione relativa alla richiesta degli importi a titolo Iva dichiarava la disponibilità a rinunciare a detti importi. Rilevava inoltre che al decreto ingiuntivo in questione, era stata apposta dal Tribunale di Roma la formula esecutiva in data __.
In data _-, rigettata l’istanza cautelare, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., nel rispetto dei quali le parti redigevano le tre memorie, e la causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione, perveniva all’udienza di precisazione delle conclusioni del __. Si precisa che parte opposta chiedeva dichiarazione di cessata materia del contendere a seguito di notifica di nuovo precetto non opposto con conseguente venir meno dell’interesse delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l’avvenuta cessazione della materia del contendere in considerazione della notifica di nuovo precetto, non opposto, da parte della società con rinuncia al precetto notificato in data __.
“La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato- si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e contraddire nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto” ( Cass, sez I, n. 14194 del 28 luglio 2004; Cass, Sez I , n. 10553 del 7 maggio 2009).
Nel caso di specie con la notifica di un secondo e successivo atto di precetto, è venuto meno da parte opposta l’interesse a proseguire ad una zione esecutiva in base al precetto in questione.
Tuttavia, residua un interesse alla decisione della controversia delle parti ai fini della liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Le doglianze di parte opponente sarebbero state accolte.
In relazione alla prima doglianza si rileva che la sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, richiamata e riportata nel corpo del precetto, ebbe espressamente a pronunciarsi sull’esecutività del decreto ingiuntivo che, peraltro, non andava notificato unitamente al precetto ai sensi dell’art. 654 c.p.c. Tuttavia il medesimo articolo prevede espressamente che il precetto deve far menzione, oltre al provvedimento che ha disposto l’esecutorietà (requisito soddisfatto dal richiamo e dal testo della sentenza riportato nell’atto) dell’apposizione della formula del decreto ingiuntivo, formula che, per espressa ammissione di parte opposta, veniva apposta in data successiva alla proposizione della presente opposizione.
Tale omissione, pur non comportando la totale nullità e/o inefficacia del precetto, ha sostanziato di fatto una irregolarità che ha legittimato l’instaurazione, da parte dell’opponente, del presente giudizio.
Anche in ordine alla non debenza della somma di Euro __, richiesta a titolo Iva, il motivo di opposizione sarebbe risultato fondato.
“La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di onere accessorio che , in via generale, ai sensi dell’art. 91, comma primo, c.p.c. , consegue al pagamento degli onorari al difensore” ( Cass. Sez. III, 22.5.2007, n. 11877).
La deducibilità dell’Iva calcolata sulle spese di lite, invero, rileva in ambito esecutivo in base alla qualità personale della parte vittoriosa.
Costante è sul punto l’orientamento della Giurisprudenza di legittimità che , anche da ultimo, si è pronunciata in tal senso : “L’eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l’I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell’I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta)” ( Cass., Sez II, n. 4674 del 7/07/2016 – 23/02/2017 ); si confronti altresì Cass n. 3968 del 19/02/2014; Cass. sez III, 22.3.2007, n. 6974; Cass. Sez III, 7.02.2006, n. 2529).
È quindi pacifico e conforme alla Giurisprudenza della Suprema Corte il corollario secondo, cui in sede esecutiva, la condanna al pagamento dell’imposta in esame deve intendersi sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva; ciò in considerazione della circostanza che l’IVA, per un soggetto titolare di partita IVA, non costituisce un costo ma una mera partita di giro.
Nel caso di specie, quindi la Società creditrice, soggetto titolare di IVA, ha notificato un precetto relativo alle spese di lite che implicava anche l’addebito della suddetta imposta per un totale complessivo di Euro __, pur potendo la stessa società creditrice portare in detrazione la suddetta imposta; in tal modo ha legittimato la società opponente a contestare tale pretesa accessoria con l’azionata opposizione a precetto al fine di far valere circostanze che , secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, escludono l’effettiva esigibilità dell’imposta medesima (si confronti Cass. Sez III, n. 11877 del 22/05/2007).
Le spese del presente giudizio, pertanto, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati nei valori minimi, debbono essere poste a carico della parte convenuta opposta, secondo il criterio della soccombenza virtuale perché l’opposizione in esame sarebbe stata necessariamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
– DICHIARA cessata la materia del contendere;
– CONDANNA la convenuta opposta F. s.a.s. di D.C.A. alla rifusione, in favore dell’opponente Società Costruzioni Immobiliari e A. s.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro __ oltre spese generali, cpa e Iva.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2019
Tribunale_Roma_Sez_IV_Sent_21_01_2019
Recupero crediti a Roma con ROSSI & MARTIN studio legale