La transazione novativa determina la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio
La transazione novativa determina la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio
Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, Sentenza del 18/11/2019
Con sentenza del 18 novembre 2019, il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la transazione novativa determina la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio il quale si sostituisce a quello precedente, generando nuove ed autonome situazioni giuridiche tra le parti. Elementi essenziali di tale contratto sono, oltre ai soggetti ed alla causa, l’animus novandi, che consiste nell’inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
La transazione novativa determina la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio
Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, Sentenza del 18/11/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice Dott. __ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. __
TRA
F. Attore – Opponente
CONTRO
I. S.p.A. Convenuto – Opposto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in punto di cessione dei crediti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Con ricorso per decreto ingiuntivo I. S.p.A. esponeva di essere creditrice di F. per la somma complessiva di Euro __, in forza di tre contratti di finanziamento. Precisamente due di questi finanziamenti (nn. (…) e (…)) sarebbero stati stipulati da F. con la società D. S.p.A., poi ceduti pro soluto alla società S. S.r.l. in data __ ed infine acquistati da I. in data __.
Il terzo finanziamento (n. (…)) veniva invece stipulato da F. con B. in __ e poi successivamente ceduto a I. il __.
Il Tribunale di Trieste emetteva quindi D.I. n. __ del __ con il quale ingiungeva a F. di pagare l’importo di Euro __, oltre interessi e spese.
- Con atto di citazione notificato in data __ F. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo.
In primo luogo ha rappresentato l’inesistenza parziale del credito ceduto con riferimento ai contratti di finanziamento nn. (…) e (…) stipulati con D. S.p.A. Precisamente ha esposto che D. avrebbe rinunciato parzialmente al credito mediante l’adesione alla proposta transattiva dalla stessa formulata in data __, e che prevedeva l’estinzione del credito a fronte di un pagamento a saldo e stralcio di __ euro. Ha quindi sostenuto che, a fronte di tale parziale rinuncia, sarebbe debitrice nei confronti di D. S.p.A. della minor somma di __ euro: tale eccezione ben potrebbe essere sollevata anche nei confronti di I., quale creditore cessionario, riguardando un fatto estintivo/modificativo del credito ceduto avvenuto in data anteriore rispetto alla notizia della cessione del credito al debitore ceduto. Nello specifico, infatti, la rinuncia parziale del credito sarebbe stata comunicata a F. con missiva di data __, mentre la cessione a S. S.r.l. sarebbe invece stata comunicata con pubblicazione sulla GU n. 152 in dd. __.
In secondo luogo ha rilevato l’inesistenza del credito ceduto da D. S.p.A. a I. riguardante il contratto di finanziamento n. (…). Ha contestato, infatti, che il contratto di finanziamento prodotto da controparte (doc. 11 rectius 10) possa riferirsi in qualche modo a D.; lo stesso, recante denominazione “P.B.P.”, sarebbe stato sottoscritto da F. con P. S.p.A. e non invece, come sostenuto, con D. la quale pertanto non avrebbe avuto nessun valido titolo per il trasferimento del credito.
Ha quindi concluso eccependo l’esistenza di un fatto estintivo e/o modificativo del credito ceduto in relazione ai finanziamenti nn. (…) e (…) e l’inesistenza del credito ceduto in relazione al finanziamento n. (…), chiedendo di accertare il minor credito della convenuta opposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. __.
- Con comparsa di costituzione e risposta di dd. __ I. S.p.A. ha precisato che F. aveva formulato la proposta transattiva poiché inadempiente in relazione ai contratti stipulati con D. con cui le venivano consegnate le carte di credito nr. (…) e nr. (…) (doc. 7 e 8 monitorio). Nel giugno __ F. si riconosceva infatti debitrice rispettivamente dell’importo di Euro __ e di Euro __ (doc. 2) e formulava dunque la proposta transattiva proponendo il pagamento di __ euro, poi accettato da A. Ha tuttavia eccepito che F. si sarebbe resa inadempiente anche rispetto alla stessa intesa transattiva e, pertanto, l’accordo transattivo dovrebbe ritenersi decaduto con conseguente riviviscenza dell’originaria esposizione debitoria.
Quanto all’inesistenza del credito derivante dal contratto di finanziamento n. (…) ha rappresentato come il regolamento negoziale prodotto in sede monitoria sia pacificamente ascrivibile a D., precisando come P. avrebbe agito in qualità di intermediario finanziario rispetto alla D., la quale avrebbe erogato l’importo. Ha precisato poi come tale circostanza fosse ben nota a F. già in sede di stipula del contratto nel quale si legge che “il richiedente, inoltre, autorizza irrevocabilmente I. S.p.A., per il caso in cui la presente richiesta di finanziamento trovi accoglimento, ad addebitare sul suo P. sopra indicato gli importi dovuti a D. S.p.A.“ (doc. 10 monitorio) ed anche alla luce del fatto che, nell’agosto del __, avrebbe ricevuto una missiva da parte di D. con la quale la stessa dichiarava F. decaduta dal beneficio del termine (doc.4).
Ha quindi concluso come in premessa.
- Con la prima memoria dd. __ ha ribadito come l’accettazione della proposta transattiva costituisca la prova incondizionata della parziale rinuncia al credito da parte di D., confutando la ricostruzione operata da controparte secondo cui la riduzione del debito sarebbe stata condizionata al puntuale pagamento delle rate indicate con la conseguente riviviscenza della maggiore originaria obbligazione. Ha poi confutato “i dispositivi allegati da parte avversa, peraltro privi di ogni riferimento ed attestazione di conformità all’originale, inerenti a fatti e circostanze non note e comunque diverse a quelle oggetto del presente giudizio”.
- All’udienza del __ la convenuta opposta ha precisato che i documenti disconosciuti da controparte siano invero delle comunicazioni trasmesse a mezzo fax da D., i cui originali sarebbero in possesso esclusivamente di F.
Il giudice ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato un termine per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni di cui in premessa, quindi, all’udienza del __ il giudice ha assegnato termine per il deposito di scritti conclusivi e repliche, riservando in esito la decisione.
- Rileva in primo luogo la questione dell’esistenza di un fatto modificativo o estintivo del credito ceduto a I. S.p.A. in relazione ai contratti di finanziamento nn. (…) e (…) ed in particolare della natura della transazione intervenuta tra le parti.
Contesta l’attrice opponente la debenza del maggior credito di Euro __ essendosi verificata una parziale rinuncia a questo credito da parte di D. in virtù dell’accordo transattivo stipulato con la stessa. Al riguardo, infatti, ribadisce che la missiva di cui trattasi rappresenterebbe una vera e propria rinuncia al maggior credito e di conseguenza con riferimento ai finanziamenti nn. (…) e (…) si riconosce debitrice solo del minor importo di __ euro.
Ha contestato poi che il mancato pagamento di tale importo avrebbe fatto risorgere la maggiore originaria obbligazione, non potendosi ricavare tale volontà dalla missiva e non potendo certo presumersi a posteriori la volontà di condizionare la riduzione del credito al pagamento delle somme previste in transazione.
Di contro, l’opposta rileva che nella missiva con la quale D. ha accettato la proposta transattiva non vi sarebbe nessuna traccia di rinuncia al credito, non potendo riscontrarsi alcuna volontà novativa delle obbligazioni originarie. Al contrario, emergerebbe come lo stralcio dell’importo sarebbe stato condizionato al pagamento di quanto pattuito in sede di accordo transattivo, cosa che non è avvenuta essendo F. inadempiente.
6.1. Dirimente ai fini delle considerazioni che seguiranno, è pertanto la qualificazione di tale accordo transattivo in termini di transazione novativa o conservativa, poiché soltanto per la seconda è possibile la riviviscenza dell’obbligazione originaria, come voluto dalla convenuta opposta.
La transazione novativa, infatti, determina la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio il quale si sostituisce a quello precedente, generando nuove ed autonome situazioni giuridiche tra le parti. Come costantemente insegnato dalla Suprema Corte, elementi essenziali di tale contratto sono, oltre ai soggetti ed alla causa, l’animus novandi, che consiste nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto da ultimo v. Sez. 1, Ord. n. 7194 del 13/03/2019.
Tuttavia, in assenza di un’espressa manifestazione di volontà delle parti sarà compito del giudice di merito accertare se le stesse abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni ovvero abbiano inteso mantenere in vita il precedente rapporto. In tal senso, al fine di qualificare la transazione come novativa, è necessario, da un lato che l’accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, e dall’altro che vi sia una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, Sez. 1, Sent. n. 23064 del 11/11/2016.
Orbene applicando tali principi al caso di specie, si ritiene sul punto fondata la tesi dell’opponente.
Come detto, con missiva del __ F. ha formulato una proposta transattiva con riferimento a due carte di credito chiedendo a D. S.p.A. “la chiusura a Saldo e Stralcio per entrambe le posizioni a Euro 6.000 in n. 12 rate scadenti il 27 di ogni mese a partire dal mese di luglio 2012…”. Accettando tale proposta transattiva D. S.p.A., con missiva di pari data, provvedeva altresì ad indicare le modalità di pagamento delle rate, sottolineando poi che “la definizione a Saldo Stralcio & Transazione prevede il pagamento parziale del debito e che per l’importo stralciato D. S.p.A. non avanzerò alcuna pretesa” (v. doc. 1 attrice).
Risultano quindi soddisfatte le condizioni richieste per poter identificare la volontà novativa della transazione: le parti hanno infatti dato vita ad un nuovo rapporto contrattuale, che hanno provveduto a disciplinare nella sua interezza determinando la somma da versare, le modalità ed i tempi di pagamento e la rinuncia all’importo stralciato. La transazione così delineata può quindi ben essere qualificata come novativa, andando così a sostituire il precedente rapporto obbligatorio e creando una nuova obbligazione. Conseguenza di tale qualificazione è che l’inadempimento dell’accordo transattivo, benché non contestato, non determina la reviviscenza del maggior debito originario, essendosi ormai estinto per novazione il rapporto preesistente; né tanto meno può ritenersi decaduto l’accordo transattivo (art. 1976 c.c.).
Nulla osta invece alla condanna al pagamento della somma dei __ euro, dovuto in virtù del contratto transattivo, rispetto al quale la stessa attrice ha più volte riconosciuto il proprio debito.
- Quanto alla seconda questione, ovvero l’inesistenza del finanziamento n. (…), o meglio l’inesistenza di un titolo valido per il trasferimento del credito da parte di D.B. a B.I., occorre verificare se i docc. 10 e 11 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo possano in qualche modo essere ricondotti a D. In particolare, il documento n. 10 rappresenta un contratto di finanziamento recante denominazione “P.B.P.”, che a detta di parte attrice sarebbe stato stipulato dalla stessa con le P.I. S.p.a. e non invece, come sostenuto da parte opposta, con D.
Preliminarmente si evidenzia che l’attrice si è limitata a contestare l’inesistenza del credito ceduto da D. sulla base dell’assenza di un qualsivoglia rapporto tra la stessa e B. Non ha, invece, formato oggetto di contestazione specifica l’esistenza del contratto di finanziamento n. (…), che la stessa riconosce di aver sottoscritto con I. S.p.a., né il credito residuo di Euro __ rispetto a tale finanziamento, se non sotto il profilo dell’assenza di un rapporto sussistente con D.
Sussistono vari elementi che inducono a ritenere provata l’esistenza del rapporto di credito/debito tra le odierne parti, o meglio tra l’opponente e la D., successivamente cedente alla cessionaria I. S.p.A.
In primo luogo, nel contratto in questione si legge: il richiedente, inoltre, autorizza irrevocabilmente P. S.p.A., per il caso in cui la presente richiesta di finanziamento trovi accoglimento, ad addebitare sul suo conto B. sopra indicato gli importi dovuti a D. S.p.A. ai sensi dell’art. 1 delle Condizioni generali del P. Tale clausola contrattuale così formulata, prevedendo espressamente che gli importi siano dovuti a D. e non già a P. S.p.A., è sufficiente per ritenere che quest’ultima abbia agito nella qualità di intermediario finanziario rispetto a D.B., come sostenuto da I.
Inoltre, coerente con tale affermazione è anche la circostanza che nella missiva inviata all’attrice da D., con la quale la stessa certifica il credito rimanente nei confronti di F. in Euro __, sono riportati dati del tutto corrispondenti al contratto __; analoga la data di erogazione del finanziamento, così come il totale delle rate e l’ammontare totale del finanziamento.
Ciò posto, si ritiene comprovato che il contratto in questione riguardi un finanziamento ascrivibile a D., e che esso sia stato quindi da essa validamente trasferito a I. S.p.A. Si ritengono inoltre sussistenti i presupposti per la condanna di F. al pagamento di Euro __, non essendo contestato nella sua entità il credito.
- Sulla base delle precedenti premesse si accoglie l’opposizione limitatamente al primo motivo della stessa, ritenuto non fondato il secondo motivo. Il decreto ingiuntivo opposto n. __ deve quindi essere revocato con condanna dell’attrice opponente al pagamento della minor somma dovuta, pari ad Euro __ quanto al mancato pagamento delle somme di cui all’accordo transattivo, nonché al pagamento di Euro __ quanto al contratto di finanziamento n. (…) con D., erogato da P. S.p.A. Il tutto oltre interessi dalle relative messe in mora o dal riconoscimento del debito.
- In ragione della parziale soccombenza e del limitato accoglimento della domanda, che ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell’opponente al pagamento della somma di Euro __, oltre interessi dalle relative messe in mora o dal riconoscimento del debito fino al saldo.
Spese compensate. Sentenza esecutiva.
Così deciso in Trieste, il 13 novembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2019.
Tribunale Trieste Sent. 18_11_2019