La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese
La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 16511 del 19/06/2019
Con sentenza del 19 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell’art. 2500 septies c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti.
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 16511 del 19/06/2019
La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.__ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso __ proposto da:
C. in proprio e quale rappresentante di B.; L.; F.; tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.C. – ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.r.l. – intimata –
avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal cons. __;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato __ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del __, la Corte d’appello di Ancona ha respinto le impugnazioni avverso tre decisioni del Tribunale della stessa città, rese rispettivamente il __ e __ ed il __, previa riunione degli appelli proposti.
I giudizi riguardano l’impugnazione ad opera dei soci di minoranza delle deliberazioni assunte dall’assemblea della (OMISSIS) S.p.A. il __ ed __: la prima, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio chiuso al __; la seconda recante l’azzeramento del capitale di Euro __ per perdite di Euro __, l’eliminazione delle perdite residue, la ricostituzione del capitale ed il suo aumento ad Euro __.
La corte d’appello ha ritenuto infondati tutti i motivi proposti dagli appellanti nei giudizi riuniti.
Avverso questa sentenza propongono ricorso i soci soccombenti, affidato a sedici motivi, rendendo noto altresì che la società è stata dichiarata fallita il __ e notificando il ricorso al curatore, che non ha svolto difese.
I ricorrenti hanno depositato, altresì, la memoria.
Motivi della decisione
- – Il ricorso è inammissibile.
In data __ è sopravvenuto il fallimento della società, le cui deliberazioni furono impugnate dai soci, con esito negativo in primo ed in secondo grado.
Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell’interesse al ricorso.
Ed invero, con riguardo alle azioni di annullamento delle deliberazioni assembleari impugnate – vertenti l’una sull’approvazione del bilancio del __ e l’altra sulla deliberazione di ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c., con successivo aumento -, respinte dai giudici di merito, i ricorrenti neppure enunciano quale sia il loro interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese, tenuto conto del fallimento dell’ente societario.
Al riguardo, era invece onere dei medesimi enunciare le ragioni che fondano tale interesse: analogamente all’esigenza che, con riguardo al diverso tema della proponibilità dell’azione verso soggetto fallito, l’attore dichiari l’intenzione di avvalersi di un’eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis (cfr., tra le tante, Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; 22 dicembre 2005, n. 28481).
Essendo stata impugnata la sentenza che ha respinto l’impugnazione delle due deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio della società e di ricostituzione ed aumento del capitale sociale, entrambe assunte nel __, la sopravvenuta dichiarazione del fallimento della società fa venir meno l’interesse all’impugnazione, salvo idonea deduzione contraria al riguardo, che, tuttavia, è del tutto mancata.
Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, con enunciazione del seguente principio di diritto: “Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell’interesse ad agire per l’annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis (nella specie, approvazione del bilancio, ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c., e successivo aumento), quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell’ente”.
- – Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese, non svolgendo difese l’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019