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La verifica sull’esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva

La verifica sull’esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile IV, Sentenza del 06/11/2019

Con sentenza dell’8 novembre 2019, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull’esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione; entrambe determinanti l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto, l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa.


Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile IV, Sentenza del 06/11/2019

La verifica sull’esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma

QUARTA SEZIONE

nella composizione monocratica della dott.ssa __

ai sensi degli artt. 281 quater e 281 quinquies, comma 1, c.p.c. vigente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(a seguito di trattazione scritta)

nella causa civile di primo grado iscritta al numero __ R.G.A.C.C., posta in decisione nell’udienza del __, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti

G. – opponente

E

C. – opposta

Opposizione a precetto (artt. 615 e 617 comma 1, c.p.c.)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell’art. 132 c.p.c., come novellato a seguito della L. 18 giugno 2009, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all’atto di citazione in opposizione al precetto e alla comparsa di costituzione come di seguito riportato.

Con atto di citazione notificato in data __ G. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli in data __, per un importo complessivo di Euro __, ad istanza di C. in forza di decreto di rigetto del Tribunale di Roma Sez. Famiglia n. __ del __ emesso nel proc RG __ di modifica delle condizioni di divorzio, provvedimento munito di formula esecutiva in data __ e notificato contestualmente al precetto, deducendo:

– In via principale: la nullità e inefficacia del precetto limitatamente alla somma di Euro __ richiesta a titolo di assegno di mantenimento della figlia F. in quanto non preceduto da notifica dei titoli esecutivi fondanti la richiesta stessa e non riportante, per questo, la data di detta notifica (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 617 c.p.c.)

– In via gradata: la nullità e inefficacia del precetto per omessa indicazione del luogo dove l’obbligazione dovrebbe essere eseguita ai fini liberatori (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 617 c.p.c.)

– In via gradata la nullità e l’inefficacia del precetto in quanto non preceduto da alcun tentativo di bonario componimento della vicenda (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 617 c.p.c.)

– La nullità e l’inefficacia del precetto in ragione dell’incertezza e genericità del criterio di calcolo relativo alla rivalutazione monetaria e del termine iniziale tale da compromettere il diritto dell’opponente di controdedurre (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 615 c.p.c.)

– L’incompetenza per valore del Tribunale Ordinario di Roma in favore di quella del Giudice di Pace di Roma in ipotesi di stralcio della somma di Euro __

– In via subordinata la compensazione della somma dovuta a C. di Euro __ con quella di Euro __ vantata da G. nei confronti di C. in forza dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. __ (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 615 c.p.c.)

Parte opposta si costituiva riconoscendo che il titolo esecutivo notificato unitamente al precetto (decreto di rigetto del Tribunale di Roma Sez. Famiglia n. __ del __ emesso nel proc RG _) legittimava il diritto a richiedere la limitata somma di Euro __ a titolo di spese processuali, mentre le ulteriori somme intimate a titolo di assegno di mantenimento della figlia F. fossero dovute in forza dei diversi provvedimenti non notificati e più precisamente: Decreto della Corte d’Appello di Roma, pubblicato in data __, nella causa iscritta al R.G. n. __ (All. B della comparsa di costituzione) ed instaurata da G., che ebbe a mantenere fermo l’obbligo del versamento da parte del padre disposto con decreto del Tribunale di Roma del __, reso nel procedimento R.G. n. __ di modifica delle condizioni di divorzio promosso da G. (All. C della comparsa di costituzione).

Parte opposta, dopo una puntuale prospettazione ed elencazione dei numerosi giudizi promossi nel tempo tra le parti, deduceva che la notifica dei titoli sopra indicati non risultasse necessaria in quanto ben conosciuti dall’opponente considerato il parziale spontaneo adempimento nel tempo. Parte opposta richiamava, infine, a sostegno della propria tesi difensiva la costante giurisprudenza della S.C. secondo la quale la violazione di specifiche prescrizioni normative sul procedimento di notifica comporta una mera nullità, sanabile, ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario (Cass. n. 9859/1997; Cass. n. 139/2002) in conformità delle regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass. 25900/2016), sanati, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione del debitore.

All’udienza del __ la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. non utilizzati dalle parti.

Preliminarmente va rilevato che i motivi di opposizione qualificati ex art. 617 sono ammissibili perché proposti nei venti giorni dalla notifica del precetto.

Ciò nonostante non tutti sono meritevoli di accoglimento.

Nel merito l’opposizione è fondata solo relativamente al motivo di opposizione agli atti esecutivi volto ad accertare la nullità del precetto derivata dalla omessa previa notifica dei titoli esecutivi e dalla conseguente omessa indicazione della data di notifica dei provvedimenti muniti di formula esecutiva.

È infatti pacifico, come riconosciuto anche da parte opposta, che il precetto non è stato preceduto dalla notifica del titolo (o titoli) munito di formula esecutiva -Decreto della Corte d’Appello di Roma, del __, R.G. n. __ (All. B della comparsa di costituzione) e decreto del Tribunale di Roma del __, R.G. n. __ di modifica delle condizioni di divorzio (All. C della comparsa di costituzione). Né tantomeno, in corso di causa, parte opposta ha depositato il titolo o i titoli stessi muniti di formula esecutiva, limitandosi a produrre delle copie e non fornendo così prova che gli stessi siano stati muniti della predetta formula. Tale mancata produzione non consente a questo giudice di poter effettuare le necessarie verifiche sulla esistenza del titolo esecutivo cosa che inevitabilmente determina la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.

Il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto, l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa.

La mancata produzione del titolo esecutivo e della data di notifica dello stesso depone così a favore della principale doglianza dell’opponente.

È opportuno, inoltre, rilevare che la tesi di parte opposta, secondo la quale da un lato non risulterebbe necessaria la preventiva notifica dei titoli (o titolo unico) fondanti la richiesta delle somme dovute a titolo di mantenimento della figlia in quanto conosciuti dall’opponente e, dall’altro, che tale omissione risulterebbe sanata dalla costituzione dell’opponente secondo il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., persegue linee logiche giuridiche non condivisibili in quanto non confortate dall’attuale consolidata giurisprudenza della S.C. che più volte ha ribadito che la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, di per sé, non produce la nullità del precetto purché dal contenuto complessivo di esso, sia consentito identificare senza incertezza il titolo esecutivo e la sua avvenuta notifica, precedente alla notifica del precetto stesso, al fine di consentire al debitore esecutato di poter provvedere spontaneamente al pagamento dell’importo precettato. È di tutta evidenza che nel caso di specie trattasi di ipotesi di inesistenza assoluta di notifica del titolo esecutivo.

L’Art. 480 c.p.c. fa conseguire alla mancata indicazione della notifica del titolo esecutivo la nullità del precetto connessa alla violazione dell’iter degli atti propedeutici all’esecuzione.

Diversamente gli altri motivi di opposizione risultano infondati: devono, infatti, disattendersi le eccezioni di parte opponente relative:

– all’incompetenza di valore del Tribunale di Roma, competenza che si radica in base al valore della causa determinata dalla domanda ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e ss. al momento dell’instaurazione del giudizio e non in conseguenza dell’accoglimento di eccezioni come richiesto nell’atto di citazione in opposizione a precetto.

– alla nullità e all’inefficacia del precetto per omessa indicazione del luogo dove l’obbligazione dovrebbe essere eseguita ai fini liberatori e in quanto non preceduto da alcun tentativo di bonario componimento, in quanto non previsti dall’art. 480 c.p.c. quali motivi di nullità del precetto e in quanto il debitore opponente non ha precisato il concreto pregiudizio subito a causa di tale omissione, pur necessario per contestare la regolarità formale degli atti esecutivi secondo consolidato orientamento interpretativo (cfr. Cass. Civ. n. 14774/2014 e n. 10326/2014).

– alla nullità e all’inefficacia del precetto in ragione dell’incertezza e genericità del criterio di calcolo relativo alla rivalutazione monetaria e del termine iniziale in quanto tale eccezione è risultata mera enunciazione completamente sfornita di conforto probatorio alla luce del tenore letterale del precetto.

– infine, alla eccezione, per quanto in via subordinata, di compensazione della somma dovuta a C. di Euro __ con quella di Euro __ vantata da G. nei confronti di C. in forza dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. __, atteso che il credito di C. risulta da titolo esecutivo, notificato contestualmente al precetto e riconosciuto come dovuto da parte opponente, mentre l’ordinanza di Cassazione invocata quale titolo costitutivo del credito offerto in compensazione è risultata sfornita di elementi comprovanti la propria esigibilità ed è stato oggetto di contestazione da parte opposta, non risultando di facile soluzione l’invocata compensazione.

Restano, infine, da esaminare le domande di condanna per responsabilità processuale aggravata, formulate da entrambi le parti.

Non si ritengono, nel caso di specie, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata a carico di una delle parti anche perché le stesse hanno omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il precetto va dichiarato nullo limitatamente alla somma di Euro __ richiesta a titolo di mantenimento della figlia, mentre va confermato il diritto a procedere ad esecuzione forzata di C. nei confronti di G. per la somma di Euro __ a titolo di spese di lite liquidate dal decreto di rigetto del Tribunale di Roma Sez. Famiglia n. __ del __ emesso nel proc RG __, oltre la somma di Euro __ richiesta a titolo di compensi per l’atto di precetto in quanto in conformità ai valori previsti anche per lo scaglione fino a Euro 5.200,00, per una somma complessiva di Euro __.

Gli altri motivi di opposizione devono rigettarsi.

In ordine alle spese, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura dei rapporti delle parti, la semplicità delle questioni giuridiche trattate, il valore della causa, l’attività giuridica svolta e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione, accoglie parzialmente l’opposizione, e, per l’effetto, riduce l’importo precettato della somma di Euro __, confermando il precetto per l’ulteriore importo di Euro __.

Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2019.

 

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