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L’ammissione alla procedura di concordato preventivo impedisce la proposizione di un’ulteriore ed autonoma domanda di concordato rispetto a quella originaria

L’ammissione alla procedura di concordato preventivo impedisce la proposizione di un’ulteriore ed autonoma domanda di concordato rispetto a quella originaria

Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 7577 del 18/03/2019

Con ordinanza del 18 marzo 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in materia di recupero crediti, ha stabilito che l’ammissione alla procedura di concordato preventivo impedisce la proposizione di un’ulteriore ed autonoma domanda di concordato rispetto a quella originaria, poiché, rispetto al medesimo imprenditore e alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico. Questa necessaria unicità fa sì che il debitore, a seguito della proposizione di un ricorso per concordato preventivo con riserva L. Fall., ex art. 161, comma 6, possa depositare un nuovo ricorso L. Fall., ex art. 161, comma 1, corredato ab initio dalla proposta, dal piano e dai documenti, sempre che dallo stesso si desuma la rinuncia alla pregressa domanda “con riserva” e la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.


 

Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 7577 del 18/03/2019

L’ammissione alla procedura di concordato preventivo impedisce la proposizione di un’ulteriore ed autonoma domanda di concordato rispetto a quella originaria

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. __ proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l. – controricorrente –

contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, e S. s.r.l. – intimate –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal cons. __;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso, ed in subordine che lo dichiari inammissibile, con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo

  1. Il Tribunale di Catania, a seguito dell’istanza di fallimento presentata da S: S.r.l. nei confronti della Società (OMISSIS) s.r.l., rilevava che la società debitrice aveva rinunziato alla domanda anticipata di concordato in precedenza presentata L. Fall., ex art. 161, comma 6, (domanda reiterata dopo una precedente presentazione al Tribunale di Ferrara, dichiaratosi incompetente) depositando in seguito una proposta piena di concordato preventivo, constatava che quest’ultima risultava inammissibile, in mancanza della necessaria attestazione del professionista asseveratore, e, accertata la situazione di insolvenza in cui versava la compagine convenuta, dichiarava il suo fallimento.
  2. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata in data __: i) riteneva che la proposta di concordato depositata in un secondo momento, lungi dal costituire una rinuncia alla domanda in bianco in precedenza presentata, fosse volta invece a coltivare la stessa e intendesse rappresentare un suo ulteriore svolgimento; ii) evidenziava l’inesistenza nell’ordinamento di una norma che facesse discendere dalla mera riproposizione di una nuova domanda di concordato la rinunzia a quella proposta anteriormente, con la conseguente necessità di ricondurre le differenti istanze ad un’unica procedura, non potendo il concordato che essere unico; iii) sottolineava che l’intento abdicativo avrebbe comunque dovuto essere espresso con i medesimi requisiti di forma previsti ad substantiam per l’atto cui si voleva rinunciare, mentre nel caso di specie l’atto interpretato quale rinunzia non era stato adottato nelle forme previste dalla L. Fall., art. 152, u.c..

Sulla base di queste premesse la corte distrettuale rilevava che la proposta formulata, nell’inserirsi nell’unico procedimento di concordato già instaurato, ne costituiva uno svolgimento ancora interlocutorio, in mancanza della necessaria attestazione di asseverazione, ma del tutto legittimo, tenuto conto della contestuale istanza – temporalmente ricompresa nella originaria richiesta di concessione di un termine nella misura massima prevista dalla L. Fall., art. 161, u.c., su cui il Tribunale non aveva mai ritenuto di provvedere – di concessione di un breve periodo al fine di rendere tale giudizio valutativo, e, di conseguenza, revocava la dichiarazione di fallimento di Società (OMISSIS) s.r.l.

  1. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia il fallimento di Società (OMISSIS) s.r.l., affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso la Società (OMISSIS) s.r.l.

Gli intimati Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania e S. s.r.l. non hanno svolto difesa. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso o in subordine la declaratoria di inammissibilità.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Motivi della decisione

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione degli atti negoziali previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss. e del disposto della L. Fall., artt. 160, 161, 162 e 163: la corte distrettuale avrebbe apoditticamente ritenuto che la domanda di concordato preventivo presentata dalla debitrice in data __ non dovesse essere intesa quale domanda di concordato ai sensi della L. Fall., art. 161, commi 2 e 3, a dispetto del suo chiaro tenore, che non poteva essere mistificato a causa della mancata asseverazione del piano, la quale costituiva un elemento necessario ma estrinseco alla domanda, inidoneo a qualificarne il contenuto.

Sotto un profilo processuale la domanda di concordato presentata in un secondo momento conteneva tutti gli elementi previsti dalla L. Fall., 161, la cui valutazione non poteva essere inficiata da un elemento estrinseco alla fattispecie, che ne era condizione di ammissibilità ma non contribuiva alla definizione e qualificazione dell’atto.

4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160, 161, 162 e 163 nonché la violazione dei criteri ermeneutici dei provvedimenti giudiziali: la corte distrettuale avrebbe svolto ampie argomentazioni in tema di rinunzia alla domanda di concordato quando in realtà la questione sottoposta al suo esame era ben diversa e riguardava il fatto che la domanda di concordato preventivo in pieno avesse fatto venire meno l’efficacia e la funzione della domanda in bianco in precedenza presentata, obbligando il Tribunale a verificarne le condizioni di ammissibilità, dato che la società debitrice non aveva diritto alla concessione di un ulteriore termine per depositare l’attestazione di asseverazione mancante.

4.3 I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.

4.3.1 Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’ammissione alla procedura di concordato preventivo impedisce la proposizione di un’ulteriore ed autonoma domanda di concordato rispetto a quella originaria, poiché, rispetto al medesimo imprenditore e alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico (Cass. 14/1/2015 n. 495).

Questa necessaria unicità fa sì che il debitore, a seguito della proposizione di un ricorso per concordato preventivo con riserva L. Fall., ex art. 161, comma 6, possa depositare un nuovo ricorso L. Fall., ex art. 161, comma 1, corredato ab initio dalla proposta, dal piano e dai documenti, sempre che dallo stesso si desuma la rinuncia alla pregressa domanda “con riserva” e la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (Cass. 31/3/2016 n. 6277).

4.3.2 La L. Fall., art. 161, pur preoccupandosi di disciplinare l’attività dell’imprenditore in termini di gestione dell’impresa e obblighi informativi nell’intervallo di tempo intercorrente fra la presentazione della domanda in bianco e il deposito della domanda concordataria completa, non prevede un’analoga stringente regolamentazione che stabilisca le modalità con cui l’imprenditore, a seguito della presentazione dell’istanza di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, debba provvedere al deposito della domanda, del piano e della documentazione prevista dalla L. Fall., art. 161, commi 2 e 3, ma si limita soltanto a stabilire gli oneri di completamento riconnessi all’introduzione della domanda cd. in bianco e il termine finale entro cui la domanda, nella compiutezza del suo contenuto, deve essere presentata.

Ne discende che lo sviluppo dell’iter di presentazione, ferma la necessità di deposito della domanda nella completezza dei suoi elementi entro il termine finale concesso, può avvenire, in assenza di prescrizioni normative, tramite un unico adempimento finale o con una progressiva esecuzione delle attività prescritte.

In altri termini l’imprenditore, come può provvedere al deposito di domanda, piano e documentazione in un’unica soluzione entro il termine finale concessogli, così può assolvere quest’onere a singhiozzo, in una pluralità di occasioni (in una maniera che risulta addirittura di maggior tutela per i creditori, i quali, piuttosto che doversi accontentare delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività di predisposizione della proposta e del piano, hanno la possibilità di verificare in anticipo il piano di risanamento concepito dall’imprenditore), purché la sua attività risulti completa entro la scadenza fissata.

4.3.3 La corte distrettuale era chiamata a valutare il contenuto degli atti presentati dall’imprenditore al fine di verificare se gli stessi si ponessero e in quali termini nel solco procedimentale già tracciato dalla presentazione della domanda anticipata di concordato ovvero risultassero alla stessa estranei e come di conseguenza si rapportassero con la precedente domanda.

Il collegio del reclamo ha ritenuto che a seguito della presentazione della domanda concordataria L. Fall., ex art. 161, comma 6, in data __ la proposta depositata il successivo __ costituisse uno svolgimento correlato all’iter in precedenza avviato ma ancora interlocutorio, sicché la richiesta di un termine per completare il deposito della documentazione richiesta andava convogliata nell’istanza già presentata di concessione del termine previsto dalla L. Fall., art. 161, u.c..

Una simile valutazione – in merito alla volontà dell’imprenditore di raccordarsi, seppur in maniera non ancora definitiva, con l’attività procedimentale in precedenza compiuta piuttosto che di sostituirla e superarla – non si presta a censure di sorta.

Il collegio di merito si è infatti posto nella prospettiva interpretativa del disposto della L. Fall., art. 161 sopra delineata, ritenendo che il debitore ben potesse dar seguito alla domanda anticipata di concordato tramite un atto interlocutorio che provvedesse in maniera non ancora definitiva all’assolvimento degli oneri conseguenti alla presentazione dell’istanza prenotativa.

Risulta inoltre condivisibile la valorizzazione degli intenti espressi all’interno dell’atto interlocutorio depositato, in quanto è rimessa all’imprenditore, pur nello stretto rispetto delle indicazioni impartite dal Tribunale, la decisione circa le più opportune modalità di adempimento degli obblighi conseguenti all’avvio della procedura, scegliendo così se provvedere in anticipo e completamente agli stessi o in maniera progressiva nel termine concesso ovvero in un’unica soluzione entro la scadenza finale.

5.1 Il terzo motivo di ricorso assume, in relazione all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di lealtà e probità contrattuale (artt. 1377 e 1375 c.c.) e in materia di lealtà e probità processuale (art. 88 c.p.c.) nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti: in tesi di parte ricorrente la corte territoriale, ove avesse considerato che la compagine debitrice già il giorno __ aveva proposto una prima istanza di concordato con riserva, non avrebbe potuto non rilevare che la richiesta di un ulteriore termine per il deposito dell’asseverazione costituiva un abuso dello strumento concordatario, dato che l’imprenditore avrebbe avuto a disposizione un termine maggiore di quello previsto dalla legge per il deposito di una domanda di concordato in pieno corredata dalle asseverazioni di legge.

5.2 Il motivo risulta infondato sotto il primo profilo di censura, inammissibile rispetto al secondo.

Risulta oramai coperta dal giudicato, in mancanza di alcuna impugnazione sul punto, la constatazione della Corte d’Appello in merito alla piena legittimità della domanda di concordato con riserva presentata il __, di carattere reiterativo rispetto a quella avanzata davanti al Tribunale di Ferrara.

Se la domanda costituiva non una traslatio della prima domanda ma un’ammissibile ripetizione della medesima, allora è indubitabile che il termine richiesto L. Fall., ex art. 161, u.c. non poteva che decorrere dal deposito del secondo ricorso.

Ne consegue, in primo luogo, la mancanza di decisività del fatto storico asseritamente trascurato, costituito dalla data di presentazione della prima domanda di concordato a un Tribunale dichiaratosi territorialmente incompetente, dato che il termine per la presentazione di proposta, piano e relativi documenti andava computato dal deposito della domanda considerata distinta e ammissibile.

Ne discende altresì la correttezza della valutazione compiuta dalla corte territoriale in merito all’impossibilità di ravvisare, in ragione della richiesta di concessione di un termine per il deposito dell’attestazione di asseverazione mancante, un abuso dello strumento concordatario.

Infatti, una volta acclarata la possibilità per l’imprenditore di assolvere a più riprese, seppur entro il termine finale concesso, gli adempimenti previsti dalla L. Fall., art. 161, comma 6, a seguito della presentazione della domanda anticipata, va escluso che la richiesta di termine che si innesti nell’originaria analoga istanza presentata al momento del deposito della domanda cd. in bianco possa avere di per sé carattere abusivo, essendo priva di autonomia nella volontà della stessa parte che l’ha presentata; dunque nel caso di specie era la domanda iniziale reiterata a poter costituire, al più, l’espressione di un abuso dello strumento concordatario.

  1. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.QCass_civ_Sez_I Ord_ del_18_03_2019_n_7577.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro __, di cui Euro __ per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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