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Le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi solo ove l’attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito

Le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi solo ove l’attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito

Cassazione Civile, Sezione II Civile, Sentenza n. 20714 del 13/08/2018

Con sentenza del 13 agosto 2018 la Cassazione Civile, Sezione II Civile, ha stabilito che le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi solo ove l’attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente l’oggettivo interesse al frazionamento in relazione all’instaurazione di cinquantotto procedimenti per ingiunzione per ottenere il pagamento di una pluralità di crediti relativi alle spese di custodia di veicoli affidati ad una carrozzeria dalle autorità di pubblica sicurezza).


Cassazione Civile, Sezione II Civile, Sentenza n. 20714 del 13/08/2018

Le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi solo ove l’attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

C. S. S.p.A., elettivamente domiciliato in __ presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e la difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato __, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA VICENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. __ del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. __, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Il Ministero dell’Interno proponeva opposizione contro cinquantotto decreti con i quali, su ricorso della C. S. S.p.A., era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di __ Euro a titolo di corrispettivo per le spese di custodia di veicoli affidati alla C. S. dalle autorità di pubblica sicurezza della provincia di Vicenza (in articolare, la polizia stradale); il Ministero sosteneva che, trattandosi di un rapporto contrattuale unitario, il frazionamento del credito operato dalla C. S. è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede e si risolve in un abuso del diritto tale da precludere l’esame della domanda.

Il Giudice di pace di Thiene rigettava le opposizioni affermando che si tratta di plurimi rapporti contrattuali scaturiti da distinti contratti di deposito e che la parcellizzazione del credito è in ogni caso legittima alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 108/2000.

  1. Il Ministero dell’Interno instaurava giudizio di appello; la C. S. si costituiva lamentando – in comparsa conclusionale – l’inammissibilità del gravame perché l’appellante aveva dedotto unicamente vizi di rito avverso una pronuncia che aveva deciso anche il merito in senso ad esso sfavorevole.

Con sentenza __, il Tribunale di Venezia, davanti al quale erano stati riuniti tutti i processi, ha affermato anzitutto l’ammissibilità e poi la fondatezza dell’appello: il rapporto tra la pubblica amministrazione e la C. S. va inquadrato nell’ambito della convenzione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 214-bis (articolo introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 38, comma 1 convertito nella L. n. 326 del 2003), secondo cui la prestazione di custodia non è prestazione isolata, dedotta di volta in volta in singoli contratti di deposito, ma attuazione di un’unica convenzione-quadro; lo stesso corrispettivo è un importo unitario forfettario e onnicomprensivo; quindi il titolo è unico e il credito non può essere frazionato; al frazionamento operato dalla C. S. non consegue però l’improcedibilità della domanda, ma l’eliminazione degli effetti dell’abuso e quindi la valutazione dell’onere delle spese di lite come se unico fosse stato il procedimento fin dall’origine, come affermato da Cass. 9962/2011. Il Tribunale ha quindi revocato tutti i decreti ingiuntivi opposti e riformate tutte le sentenze di primo grado limitatamente alla parte in cui confermano i relativi decreti ingiuntivi in ordine alle spese liquidate nell’ingiunzione e ha così condannato il Ministero a corrispondere complessivamente per l’intera fase monitoria alla C. S. Euro __ per compenso professionale, oltre a Euro __ per spese e ad accessori come per legge.

  1. La C. S. ricorre per cassazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito “ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

L’intimato Ufficio territoriale del Governo (Prefettura) di Vicenza non ha svolto difese.

Motivi della decisione

  1. Il primo dei due motivi in cui il ricorso è articolato denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla corretta individuazione dei motivi d’appello”: il Tribunale avrebbe errato nel non considerare inammissibile l’appello del Ministero, in quanto l’atto si sarebbe limitato a denunciare lo strumento processuale adottato, senza proporre alcuna censura nel merito, avendo l’appellante “non contestato la soccombenza, ma semplicemente rilevato come lo strumento processuale adottato può avere tra le sue conseguenze anche il maggior aggravio in termini di condanna nella liquidazione delle spese giudiziali”.

Il motivo, inammissibile per quanto concerne il richiamo al parametro dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie) è infondato. Il vizio denunciato – abuso dello strumento processuale – avrebbe dovuto portare, nella prospettazione dell’appellante, alla dichiarazione di improcedibilità delle domande di ingiunzione e quindi alla definizione in rito del processo ed è vizio che comunque implica, come ha sottolineato il Tribunale e come riconosce la stessa ricorrente, una censura all’ingiustizia delle decisioni impugnate in punto regolamento delle spese processuali, senza che nella lettura del Tribunale sia ravvisabile – come afferma la ricorrente – una violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c. in relazione alla specificità dei motivi d’appello.

  1. Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 214-bis, art. 91 c.p.c., artt. 2 e 111 Cost., art. 1337 c.c., D.L. n. 269 del 2003, art. 38 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 92/2013, nonché contraddittoria motivazione (parametro quest’ultimo, come già visto supra, non invocabile): ha errato il Tribunale ad accogliere l’appello del Ministero perché quello fatto valere con i decreti ingiuntivi non è il credito relativo a un’unica prestazione, ma sono invece distinti crediti attinenti a separati rapporti obbligatori; d’altro canto la procedura di alienazione straordinaria mediante cessione al soggetto titolare del deposito prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 214-bis del per i veicoli giacenti presso le depositerie – e in relazione alla quale, con decreto prefettizio, è stata determinata la somma di complessivi __ Euro spettante alla C. S. – è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dal giudice delle leggi con sentenza n. 92/2013.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte costituzionale ha invero accolto la questione di legittimità, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, e ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., il D.L. n. 269 del 2003, art. 38, commi 2, 4, 6 e 10 convertito dalla L. n. 326 del 2003. Il giudice delle leggi, dopo aver osservato che la ratio ispiratrice della disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003 è volta al contenimento delle spese di custodia per i veicoli assoggettati a misure di fermo, sequestro o confisca, obiettivo che è stato perseguito mediante da un lato l’introduzione a carico dei trasgressori o dei proprietari dei veicoli di uno specifico obbligo di diretta custodia del veicolo, dall’altro lato per i casi di rifiuto di assunzione della custodia del veicolo attraverso la previsione di un meccanismo di alienazione del mezzo, in favore del soggetto terzo al quale lo stesso è affidato in custodia, ha esaminato la disposizione intertemporale oggetto di censura. Dalla normativa denunciata – ha osservato il giudice delle leggi – si evince che i veicoli giacenti presso le depositerie o quelli non alienati per mancanza di acquirenti (purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico e custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003) sono alienati mediante cessione al soggetto titolare del deposito; il corrispettivo dell’alienazione è determinato dall’amministrazione, in deroga alle tariffe di cui al D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12 sulla base dei criteri stabiliti dal citato art. 38, comma 6. Se – ha precisato la Corte costituzionale – non può ritenersi interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole anche se l’oggetto dei rapporti di durata sia costituito da diritti soggettivi perfetti, ciò può avvenire alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole, rendendo accettabilmente penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso contropartite intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti. Il che non è avvenuto nel caso di specie dal momento che gli interessi dei custodi risultano essere stati compromessi in favore della controparte pubblica senza alcun meccanismo di riequilibrio.

Occorre chiedersi quali siano le conseguenze – per la fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte – dell’eliminazione della disposizione retroattiva intertemporale. Al riguardo va anzitutto precisato che se, nel giudizio che ha dato luogo alla rimessione della questione di legittimità al giudice delle leggi, veniva contestata la liquidazione effettuata ai sensi della norma dichiarata illegittima e chiesta la liquidazione dei compensi del custode secondo le precedenti, diverse tariffe concordate con la Prefettura, nel caso in esame parte ricorrente ha invece chiesto al giudice di ingiungere il pagamento del compenso complessivo forfettario liquidato, frazionando tale compenso per il numero delle autovetture custodite (il Tribunale sottolinea come parte ricorrente, che pure afferma nel ricorso di aver impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale il decreto di liquidazione, impugnazione che lo stesso ricorrente afferma essere stata dichiarata inammissibile, non ha in questa sede sollevato contestazione alcuna circa la cifra liquidata).

L’effetto della dichiarazione di incostituzionalità, in questo giudizio, non è quindi quello della rimessa in discussione del credito fatto valere con i procedimenti per ingiunzione, ma piuttosto quella parte di supporto argomentativo della decisione che il Tribunale trae dalla procedura di alienazione delle vetture giacenti prevista dall’art. 38, comma 2 – dichiarata illegittima -, ossia che, essendo il corrispettivo azionato con i singoli procedimenti per ingiunzione un corrispettivo onnicomprensivo e cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, si tratta di un unico credito.

Il venir meno della qualificazione quale unico credito della pretesa fatta valere dalla C. S. però non comporta la legittimità della scelta processuale di parte ricorrente. Se, alla luce della disciplina precedente il D.L. n. 269 del 2003, ci troviamo di fronte a una pluralità di crediti, relativi ai contratti di deposito delle singole vetture, si tratta di crediti facenti capo a un unico rapporto di durata (per la qualificazione del rapporto tra depositario e amministrazione quale rapporto di durata cfr. la motivazione della sentenza della Corte costituzionale). Nel caso di una pluralità di crediti facenti parte di un rapporto di durata – come hanno di recente affermato le sezioni unite di questa Corte (Cass. 4090/2017) – se è vero che i distinti crediti non devono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo, è però anche vero che vi è la necessità di favorire una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, con la conseguenza che l’instaurazione di distinti processi è possibile solo ove l’attore risulti “assistito da un oggettivo interesse al frazionamento”. Nel caso di specie, l’oggettivo interesse al frazionamento non è ravvisabile, avendo la ricorrente parallelamente instaurato cinquantotto procedimenti per ingiunzione, dividendo per il numero dei procedimenti la somma liquidata dal decreto prefettizio.

  1. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla si dispone in punto spese, non avendo il Ministero dell’Interno, costituitosi per eventualmente partecipare all’udienza di discussione, preso parte all’udienza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 21 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2018

Cass_civ_Sez_II_Sent_13_08_2018_n_20714