Le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare che hanno carattere eccezionale
Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 4340 del 20/02/2020
Con sentenza del 20 febbraio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, in materia di recupero crediti ha stabilito che:
- nell’ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 L.F. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l’estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non riconducibile alla lett. f) dell’art. 67, comma 3, L.F. l’esame di fattibilità della domanda di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, trattandosi di prestazione professionale specifica e non continuativa);
- il pagamento effettuato in favore del consulente della società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell’esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. g), L.F., qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l’impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell’atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato; non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione “ex ante”, l’astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell’esenzione.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 4340 del 20/02/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – rel. Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso __ proposto da:
B. – ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione – controricorrente –
avverso la sentenza n. __ della Corte d’Appello di Firenze, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Cons. Dott. __;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. __, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato __ per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato __ per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. __, pubblicata il __, ha respinto l’appello proposto da B. nei confronti della curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla curatela fallimentare, ha dichiarato l’inefficacia del pagamento di __ Euro effettuato dalla società debitrice in favore di B. in data __, condannando quest’ultima alla restituzione di detto importo.
La Corte territoriale, in particolare, ha escluso l’operatività di entrambe le ipotesi di esenzione invocate dalla ricorrente, di cui alla L.F., art. 67, lett. f) e g).
Quanto alla fattispecie di cui alla lett. f), la Corte, individuata la ratio della disposizione nella tutela di soggetti da ritenersi deboli, in quanto esposti a subire le vicende dell’impresa, escludeva la configurabilità di un rapporto di collaborazione incompatibile con la figura di un commercialista, e, quanto alla lett. g), rilevava che non vi era stata neppure la presentazione della domanda di concordato preventivo, onde non si era verificato alcun vantaggio per la massa dei creditori del debitore poi fallito.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con due motivi, B..
Il Fallimento di (OMISSIS) S.r.l. resiste con controricorso.
In prossimità dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia la violazione della L.F., art. 67, comma 3, lett. f), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione del tribunale che ha erroneamente escluso l’esenzione indicata in epigrafe.
Ad avviso della ricorrente, l’esenzione suddetta comprende anche le prestazioni poste in essere dai consulenti d’impresa che operino come collaboratori della stessa, in virtù di contratto d’opera o di lavoro autonomo.
In particolare, le stesse circostanze allegate dalla curatela, vale a dire il fatto che la società avesse la propria sede presso lo studio professionale della ricorrente, unita al fatto che la ricorrente aveva gestito in modo continuato i rapporti della debitrice con banche, clienti, fornitori e dipendenti era sufficiente a dimostrare la configurabilità di un rapporto di collaborazione continuativo e non anche un’attività svolta una tantum, con la conseguenza di dover ritenere applicabile l’esenzione in oggetto al caso di specie.
Il motivo è infondato.
Il credito oggetto di revocatoria riguarda infatti una specifica prestazione posta in essere da B., vale a dire l’esame fattibilità domanda di concordato preventivo L.F., ex art. 160 e degli accordi di ristrutturazione L.F., ex art. 182 bis e non appare dunque riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. f) che fa riferimento al corrispettivo di un’attività non occasionale ma continuativa.
Tale esenzione, che trova la sua giustificazione nell’esigenza di consentire la continuità dell’impresa in crisi, concerne (oltre alla diversa ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti) il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa però con carattere di continuità e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione.
Nel caso di specie, al contrario, il titolo in virtù del quale viene invocata l’esenzione è costituito dal compenso per una specifica prestazione professionale (esame di fattibilità di una domanda di concordato preventivo), al di fuori dunque, di un rapporto di collaborazione con l’impresa, dovendo ritenersi, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, che il credito in esame derivi da una prestazione di natura occasionale avente un oggetto specifico.
Da ciò la inapplicabilità dell’esenzione.
Deve dunque affermarsi che non è riconducibile alla fattispecie di cui alla L.F., art. 67, comma 3, lett. g), il compenso di una specifica prestazione di opera intellettuale, come quella in esame.
Il secondo motivo denuncia violazione della L.F., art. 67, comma 3, lett. g), in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha escluso l’esenzione sul rilievo della mancata presentazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che il servizio di cui alla lett. g) era rimasto un fatto interno alla vita aziendale.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che l’esenzione dalla revocatoria postuli un vantaggio derivante alla massa dei creditori dalla consecuzione tra concordato preventivo e fallimento.
Il motivo è infondato, pur dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata.
È pacifico che la ratio dell’esenzione in esame, criterio interpretativo particolarmente utile a fronte di un testo legislativo involuto ed ambiguo, va ricercata nell’esigenza di favorire l’accesso a modelli di soluzione della crisi alternativi al fallimento, esentando dalla revocatoria una serie di atti funzionali all’accesso al concordato preventivo ed alle procedure di composizione negoziale della crisi, come previsto alla L.F., art. 67, comma 3, lett. a), d), e), f), g).
Identica funzione viene tradizionalmente attribuita alla prededuzione L.F., ex art. 111, comma 2), ultimo inciso, in relazione ai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
Tale identità di ratio, non fa però venir meno le differenze strutturali e funzionali degli istituti e non implica piena identità dei relativi presupposti.
L’esenzione da revocatoria opera infatti su un piano diverso rispetto alla prededuzione e sembra prescindere dall’interesse dei creditori, postulando piuttosto una valutazione ex ante, al momento del compimento dell’atto astrattamente revocabile. Deve dunque ritenersi che sia estranea alla fattispecie in esame la valutazione dell’idoneità dell’atto alla realizzazione dell’interesse dei creditori: va pertanto disposta sul punto la correzione della motivazione della sentenza impugnata.
L’ipotesi di esenzione da revocatoria di cui alla L.F., art. 67, lett. g), richiede, però, che si tratti di una prestazione necessaria all’accesso alla procedura di concordato preventivo, dovendo ritenersi che essa non operi in relazione a tutte quelle obbligazioni caratterizzate da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, a pena di dilatare oltre misura ed in contrasto con la natura eccezionale dell’esenzione, la fattispecie in esame.
Deve dunque ritenersi che, ove la domanda di concordato preventivo non sia stata neppure presentata, venga meno in radice la stessa astratta configurabilità di una relazione di strumentalità tra la prestazione, risoltasi in un mero esame preliminare di fattibilità, che non si è estrinsecato in alcun atto avente rilevanza esterna (come appunto la presentazione della domanda) e l’accesso alla procedura di concordato preventivo, nesso di strumentalità che costituisce elemento costitutivo della fattispecie in oggetto.
Se infatti è vero che l’evoluzione della vicenda concorsuale (la mancata ammissione alla procedura) non può di per sé escludere l’applicazione dell’esenzione, è però necessario che le prestazioni per la quali l’esenzione si invoca si qualifichino per una relazione di diretta e concreta strumentalità rispetto (all’accesso) alla procedura concorsuale; il che postula, quanto meno, la proposizione della domanda di concordato, quale atto che dà coerenza alle prestazioni e servizi svolti in favore della debitrice e ne consente la valutazione di adeguatezza ed inerenza.
In assenza della domanda di concordato, invero, non sembra neppure possibile verificare l’effettivo nesso di strumentalità tra servizi ed ammissione alla procedura, non potendo, come già rilevato, applicarsi l’esenzione in esame ad ogni tipo di attività di consulenza ed assistenza all’impresa che sia in qualche modo collegata all’eventuale accesso ad una procedura di concordato preventivo.
E ciò, si ripete, non già in relazione alle conseguenze dell’atto sugli interessi del ceto creditorio, ma alla valutazione ex ante ed in termini oggettivi della prestazione, che deve pur sempre caratterizzarsi per un nesso diretto di strumentalità (all’accesso) alla procedura, nesso che postula dunque quanto meno che la domanda sia presentata.
Va inoltre precisato che, stante il carattere eccezionale dell’esenzione, essa non può estendersi al di fuori dell’ipotesi ivi specificamente contemplata del concordato preventivo, laddove altre fattispecie esonerative trovano, com’è noto, espressa applicazione anche al c.d. piano di risanamento attestato o agli accordi di ristrutturazione.
Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in __ Euro, di cui __ Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020.
Cass. civ. Sez. I Sent. 20_02_2020 n. 4340
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