Le spese dell’insinuazione al passivo devono essere ammesse al passivo fallimentare
Le spese dell’insinuazione al passivo devono essere ammesse al passivo fallimentare
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 24442 del 30/09/2019
Con sentenza del 30 settembre 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che le spese dell’insinuazione al passivo devono essere ammesse al passivo fallimentare in virtù di un’applicazione estensiva dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità di quelle relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore.
Le spese dell’insinuazione al passivo devono essere ammesse al passivo fallimentare
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 24442 del 30/09/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso __ proposto da:
E. – ricorrente –
contro
Fallimento della Società (OMISSIS) S.r.l. – controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal cons. Dott. __;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato __, con delega orale, che ha chiesto il rigetto.
Svolgimento del processo
E. chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato dal tribunale di Napoli nel febbraio __) per vari crediti tributari iscritti a ruolo, oltre che per interessi di mora e accessori.
La domanda veniva accolta in misura ridotta, attesa la mancanza di prove circa la notifica di __ cartelle di pagamento.
L’opposizione di E. è stata respinta dal tribunale di Napoli con decreto del __, sul rilievo che il credito tributario non può essere ammesso al passivo fallimentare ove il concessionario non provi l’avvenuta notifica della cartella esattoriale al contribuente fallito, non potendo il ruolo, in mancanza della notifica, esser posto in riscossione né in forma di esecuzione fiscale, né in forma di esecuzione concorsuale. A tal fine il tribunale ha richiamato anche l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte formatosi sul tema della possibile impugnazione del cd. estratto di ruolo, per inferirne che è pur sempre il ruolo, e non il suo estratto, a costituire il titolo per l’ammissione al passivo fallimentare.
Infine ha rigettato l’opposizione nella parte relativa alle spese di insinuazione, affermando che codeste non erano risultate sostenute, essendo stata la domanda presentata dal concessionario in esenzione dal bollo.
E. ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.
La curatela del fallimento ha replicato con controricorso.
Avviata in un primo momento alla trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile, la causa è stata rimessa in pubblica udienza dinanzi a questa sezione con ordinanza interlocutoria del __.
Le parti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., art. 93, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18. Censura la sentenza perché nessuna norma prevede la necessità di allegare alla domanda di insinuazione le cartelle di pagamento con le relate di notifica. Assume esser errata anche l’interpretazione data dal tribunale alla sentenza n. 19704 del 2015 delle sezioni unite di questa Corte, poiché codesta sentenza ha in verità affermato l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella (e conseguentemente del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza mediante l’estratto rilasciato dal concessionario su sua richiesta. Donde sostiene che sia sempre possibile impugnare infine i crediti tributari iscritti a ruolo anche quando la cartella non sia stata notificata.
Il motivo è fondato.
Da tempo questa Corte va ripetendo che la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale; e dunque sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere (v. Cass. n. 31190-17, Cass. n. 16603-18).
Da questo punto di vista, può anzi in termini più generali osservarsi che la domanda di ammissione al passivo di un credito di natura tributaria neppure presuppone necessariamente, ai fini del suo buon esito, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo, viceversa, essere basata anche e semplicemente sul titolo dell’obbligazione desunto da un atto ricognitivo di esso.
Ne deriva che l’insinuazione per crediti tributari non può esser rigettata sul mero rilievo circa la mancanza di prova della notifica della cartella esattoriale (v. Cass. n. 14693-17).
Fuorviante appare il riferimento del giudice a quo alla sentenza delle sezioni unite n. 19704 del 2015.
Questa sentenza ha richiamato la distinzione tra il ruolo e l’estratto allo specifico fine di affermare, nel giudizio tributario, la possibilità per il contribuente di impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto suddetto, senza che a ciò osti l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.
Come esattamente osservato dalla ricorrente, il senso ultimo della richiamata sentenza è molto semplicemente rinvenibile nell’ampliamento della possibilità di impugnazione nella sede propria, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto tributario precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista dalla norma speciale – non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza; e quindi non esclude la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima di tale momento, giacché – si è detto – l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Il collegio reputa di dover spendere qualche ulteriore considerazione sul tema, tenuto conto della sollecitazione della difesa del Fallimento a una riconsiderazione dei citati insegnamenti.
La tesi sostenuta a tal riguardo (in modo specifico nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c.) si sostanzia essenzialmente in questo: che mantenendo i principi esposti nel solco del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 si finirebbe per svuotare gli oneri di allegazione e prova gravanti sull’agente della riscossione, giacché questi sarebbe legittimato ad allegare alla domanda di insinuazione solo gli estratti di ruolo, per loro natura evinti da modelli lacunosi. Ciò a fronte della regola che impone, invece, a tutti i creditori di riportare nella domanda la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni di essa.
Avendo un contenuto parziale e insufficiente, l’estratto di ruolo non sarebbe così neppure lontanamente assimilabile alla cartella di pagamento, potendo consentire, al più, all’interessato di apprendere di eventuali atti emessi nei suoi confronti, non di provarne le ragioni. Sicché, ai fini dell’insinuazione, sarebbe sempre necessaria la previa notifica della cartella di pagamento.
La tesi della difesa del Fallimento non può esser condivisa, poiché l’affermata necessità della previa notifica della cartella di pagamento, per le conseguenze sull’ammissione al passivo, non coglie uno dei profili essenziali della riscossione tributaria mediante ruolo.
Il ruolo è un atto amministrativo che si presenta come un elenco di debitori e relativi debiti, al punto che viene tradizionalmente ricondotto ora agli atti plurimi, ora agli atti collettivi.
Esso si caratterizza per essere l’atto principale di un procedimento che si compone di due momenti fondamentali: il primo, costitutivo dell’atto, che si concretizza nella compilazione e nella sottoscrizione; il secondo, integrativo dell’efficacia, che si concretizza nella consegna del ruolo all’agente della riscossione e nella notifica delle singole iscrizioni da parte di quest’ultimo mediante la cartella di pagamento.
La fase di compilazione del ruolo è invero a sua volta idealmente scomponibile in due momenti: l’uno riguardante il ruolo come appunto atto unitario; l’altro riguardante le singole posizioni debitorie in esso contenute.
Tali singole iscrizioni devono indicare sinteticamente gli elementi sulla base dei quali sono state effettuate e, nel caso in cui conseguano a un atto precedentemente notificato, devono indicarne pure gli estremi e la relativa data di notifica (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12).
Ora il procedimento postula che ricevuti i ruoli, l’agente della riscossione competente formi un unico titolo giuridico per ogni debitore, comprendente l’insieme dei suoi debiti (di natura tributaria e non), e poi proceda alla formazione e alla notifica della cartella di pagamento secondo il noto modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
La cartella contiene l’intimazione ad adempiere.
Ebbene quel che la tesi del Fallimento omette di considerare è che la funzione principale della cartella di pagamento è proprio quella di comunicare al debitore l’avvenuta iscrizione a ruolo e i motivi della stessa quali emergenti dal ruolo, per quanto a tale specifica funzione si aggiunga anche l’altra, autonoma e distinta, riconducibile agli atti di precetto.
Quale atto partecipativo dell’iscrizione a ruolo, la cartella non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti, sicché, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, essa reca l’indicazione dei medesimi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo. Cosicché distinguere tra la notifica della cartella, il ruolo e l’estratto, come fatto dal tribunale di Napoli e come ancora preteso dal Fallimento controricorrente, non ha alcun senso, poiché l’estratto di ruolo è – esso pure – la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate (o azionabili) verso il debitore con la cartella esattoriale. E a tanto consegue che il detto estratto costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, a prescindere dalla notifica di questa.
Dopodiché, in sede fallimentare, la questione si sposta sul versante delle eventuali contestazioni del curatore, in vista dell’ammissione al passivo pura e semplice o con riserva (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88).
Col secondo motivo la ricorrente ulteriormente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 e del D.M. Finanze 21 novembre 2000 nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità dell’insinuazione per le spese cd. tabellari.
Anche il secondo motivo è fondato.
Di nessuna rilevanza è la questione dell’esenzione dal bollo, poiché nella specie si discuteva – per quanto emerge dalla stessa motivazione del tribunale – delle spese dell’insinuazione al passivo.
Il tribunale ha escluso le dette spese poiché esse non risultavano sostenute, ma in tal modo ha violato la norma richiamata dalla ricorrente, giacché nella specie si trattava dei cd. diritti esecutivi tabellari: id est, degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio.
Tali sono le spese che questa Corte ha chiarito debbano essere ammesse al passivo fallimentare in virtù di un’applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità di quelle relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore (v. Cass. n. 4861-10, Cass. n. 7868-14, Cass. n. 25802-15).
La curatela ha eccepito (anche in memoria) l’inammissibilità del citato secondo motivo per difetto di interesse, sostenendo che codeste spese erano state già ammesse col decreto di esecutività dello stato passivo.
Ciò tuttavia non risulta dal testo del provvedimento impugnato, né in prospettiva di autosufficienza emerge dal controricorso.
Quel che è dato di apprezzare dagli atti interni del giudizio di cassazione è semplicemente che la domanda di E. aveva fatto riferimento ai crediti privilegiati e chirografari e (anche) alla somma di __ EUR a titolo di spese di ammissione ex art. 17 citato, e che la domanda medesima era stata accolta solo parzialmente per Euro __ in privilegio e per Euro __ in chirografo.
Per quanto precede, dunque, il ricorso va accolto sotto entrambi i profili e il decreto cassato.
Segue il rinvio dinanzi al medesimo tribunale di Napoli che, in diversa composizione, riesaminerà l’opposizione al passivo uniformandosi ai principi esposti.
Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019