L’eccessività della somma portata nel precetto non determina la nullità dell’atto
L’eccessività della somma portata nel precetto non determina la nullità dell’atto
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 21/06/2018
Con sentenza del 18 maggio 2018 il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, Sezione II Civile, in merito all’atto di precetto, ha stabilito che l’eccessività della somma portata nel precetto non determina la nullità dell’atto, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta. L’intimazione, pertanto, rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.