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L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente

L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019

Con sentenza del 9 gennaio 2019, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.

 

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019

L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE III CIVILE

in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. __ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. __ R. G., avente ad oggetto: opposizione a precetto

TRA

A. s.p.a.

OPPONENTE

E

T. e R.

OPPOSTI

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. A. s.p.a. ha proposto opposizione avverso il precetto notificato il __ con il quale, sulla base della sentenza n. __di questo Tribunale, T. e R. le hanno intimato il pagamento della somma di Euro __ a titolo di risarcimento del danno derivante dalla morte del proprio figlio I.

L’opponente ha dedotto: a) di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito; b) di aver versato, in via stragiudiziale, in pendenza dello sconosciuto giudizio concluso con la sentenza sopra citata, la somma di Euro __; c) che “gli intimanti, poco chiariscono il loro domicilio attuale così come la loro difesa attuale, per come dedotta nell’esordio dell’Atto di Precetto, qui opposto” (p. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio); d) che erronea è l’entità della somma richiesta, nel precetto, a titolo di interessi, anche considerato che il titolo esecutivo non indica la data esatta di liquidazione dell’acconto percepito dai danneggiati nelle more del giudizio, “così non permettendo corretto calcolo dell’interesse maturato sull’importo residuo liquidato che, di fatto, nel precetto, viene esposto sul danno intero. E comunque, dall’esame del precetto qui opposto, non si comprende il calcolo dell’interesse eseguito da controparte” (p. 3 dell’atto introduttivo); e) che gli intimanti “nella deduzione dell’acconto percepito, errano in difetto, sempre a danno della Compagnia. La verifica contabile è presto fatta con la comparazione tra la Sentenza (pure errata) ed il precetto” (p. 3 dell’atto di citazione); f) che il comportamento della controparte “concretizza azione contraria alle regole del buon padre di famiglia, atteso che risulta assolutamente contrario ai principi di correttezza e buona fede indicati e confermati dalla Suprema Corte” (p. 3 dell’atto introduttivo del presente giudizio) e che, in caso di corretta citazione nel giudizio di merito l’odierna opponente avrebbe potuto far valere il concorso del fatto colposo del figlio degli odierni opposti.

  1. e R. hanno chiesto il rigetto delle domande svolte dalla controparte deducendo che le censure sollevate da A. s.p.a. attengono al giudizio di merito e non sono ammissibili nella presente opposizione a precetto e, in ogni caso, che l’atto introduttivo del giudizio di merito riporta le somme versate dall’assicurazione a titolo di acconto. Ancora, gli opposti hanno allegato: i) che la procura con elezione di domicilio può essere rilasciata anche successivamente al precetto, “assolvendo in tal caso la funzione di ratifica (…) anche implicita” (p. 3 della comparsa di costituzione); ii) che, quanto alla pretesa erronea indicazione della misura degli interessi, la censura svolta dalla controparte è assolutamente generica (non riportando la pretesa entità degli interessi dovuti ed il motivo del prospettato errore di calcolo); iii) che estremamente generica è pure la doglianza relativa alla mancata valutazione degli esborsi già sostenuti da A. s.p.a.
  2. Salvo quanto si dirà con riferimento al motivo sopra riportato sub lettera c), la domanda proposta da A. s.p.a. deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione, contestando l’opponente, nel quantum, il credito delle controparti.

2.1. Così qualificata la domanda, deve rilevarsi come secondo costante, condivisa giurisprudenza di legittimità (in alcun modo contrastata dall’opponente nonostante gli opposti abbiano -nella sostanza-eccepito l’inammissibilità dell’iniziativa della controparte) “nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015, conforme, tra le tante, Cass. 9205/2001).

2.2. La citata giurisprudenza impone di ritenere inammissibili i motivi di opposizione all’esecuzione sopra riportati alle lettere a), b) ed f) (nella parte in cui -unica esaminabile in questa sede – A. s.p.a. lamenta la mancata valutazione – da parte del giudice del merito- del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c.).

2.3. Con riferimento alla censura sopra riportata sub lettera d), deve rilevarsi come, effettivamente, la sentenza pronunziata da questo Tribunale non rechi indicazione della data del versamento degli acconti (cui pure fa riferimento).

Ne discende che il titolo esecutivo deve essere interpretato nel senso di contenere condanna al pagamento degli interessi (secondo il richiamato criterio affermato da Cass. S.U., 1712/95) sulla sola somma ancora spettante a ciascuno degli opposti; non è infatti possibile, interpretando il titolo esecutivo, adottare un differente (e più favorevole per i creditori) criterio di calcolo.

Ebbene, atteso che il residuo credito per danno non patrimoniale di T. è pari ad Euro __ (differenza tra Euro __ e l’acconto di Euro __), sulla base di programma in uso a questo giudice gli interessi e la rivalutazione (calcolati alla luce del criterio richiamato nella sentenza di merito) dal __ (data del sinistro) al __ (data della sentenza) sono pari ad Euro __.

Con riferimento al titolo qui in esame a T. spetta quindi la somma di Euro __.

Quanto alla R., tenuto presente che il residuo credito per danno non patrimoniale è pari ad Euro __ (differenza tra Euro __ e l’acconto di Euro __), alla luce dei medesimi parametri sopra indicati gli interessi e la rivalutazione devono essere quantificati in Euro __47.

Con riferimento al titolo qui in esame alla R. spetta quindi la somma di Euro __.

2.4. Quanto al motivo di opposizione sopra indicato sub lettera e), ferma l’estrema genericità della relativa formulazione, deve rilevarsi come lo stesso sia infondato.

Alla luce degli elementi risultanti dal titolo esecutivo, la somma spettante per danno non patrimoniale (già detratti gli acconti) è, infatti, per capitale, pari ad Euro __. L’indicazione contenuta in precetto (pari ad Euro __) non può ritenersi erronea, considerando anzi che, a ben vedere, alla R. è stata riconosciuta l’ulteriore somma di Euro __ “per spese mediche future di sostegno psicologico”.

Da ultimo, vanno integralmente riconosciute le spese legali per il procedimento di merito e per la redazione del precetto quali riportate nell’atto qui opposto; spese con riferimento alle quali – peraltro – nessuna contestazione è stata svolta.

2.5. Considerato che secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 5515/08), il credito complessivo degli opposti spettante sulla base del qui impugnato precetto deve, alla luce di quanto sopra osservato, essere rideterminato nella misura di Euro __ (pari alla somma di Euro __ come riportata – a titolo di capitale – in precetto, di complessivi Euro __ come sopra rideterminati a titolo di interessi e rivalutazione e delle spese e competenze per il giudizio di primo grado e per il precetto secondo quanto risulta dal precetto – non censurato per i profili da ultimo richiamati – opposto) oltre interessi legali (calcolati ai sensi dell’art. 1284, co. 1, c.c. non essendo in concreto applicabile, quanto meno sotto il profilo temporale, la disposizione contenuta al comma 4 del medesimo articolo) dal __ al saldo.

  1. Da ultimo, con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato sub lettera c) occorre rilevare come lo stesso, nonostante la genericità della formulazione, debba essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi, lamentando l’opponente una irregolarità dell’atto di precetto.

L’opposizione, tempestiva (l’atto introduttivo del presente giudizio è stato infatti notificato il __ ed il precetto risulta notificato il __), è infondata.

Con riferimento al pretesa poca chiarezza della difesa attuale degli oppositi deve richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art.125 c.p.c., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto” (Cass. 8213/2012; conforme, tra le altre, Cass. 3998/06). Sulla base della natura sostanziale dell’atto di precetto la Suprema Corte, in modo consolidato, ha del resto ritenuto “valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale” (Cass. 19362/07, conforme, tra le altre, Cass. 9873/07) sì che, in ogni caso, non potrebbe non tenersi conto della procura rilasciata (anche) in favore dell’avv. A. (sottoscrittore dell’atto di precetto qui opposto) e depositata nel presente fascicolo unitamente alla comparsa di costituzione.

Con riferimento alla scarsa chiarezza del domicilio eletto occorre, infine, osservare come (ferma la indicazione – in precetto – dell’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. E., in __, tale circostanza non sarebbe comunque causa di nullità del precetto (art. 480 c.p.c.) e, in ogni caso, come la pretesa (inesistente) nullità sarebbe stata in concreto sanata per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156, co. 3., c.p.c.).

  1. Atteso che i motivi di opposizione sono stati quasi integralmente rigettati e che minima è stata la rideterminazione del credito degli opposti, le spese di lite devono essere integralmente poste, in applicazione del criterio della soccombenza, a carico dell’opponente. Tali spese sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore sino ad Euro __ aumentati del 10% (art. 6, D.M. n. 55 del 2014) limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva, non essendo stata svolta attività istruttoria ed avendo le parti rinunziato ai termini previsti all’art. 190 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell’opposizione, ridetermina il credito risultante dal precetto qui opposto di T. e R. nei confronti di A. s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., in Euro __ oltre interessi legali dal __ al saldo;

2) condanna A. s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di T. e R. delle spese del presente giudizio che liquida in Euro __, oltre 15% spese generali, C. A. ed I. V. A. come per legge.

Così deciso in Milano, il 9 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019.

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