L’impugnativa del preavviso di fermo è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 7756 del 08/04/2020
Con sentenza dell’8 aprile 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che l’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata ed è intesa ad ottenere, altresì, l’inibizione alla relativa iscrizione presso il pubblico registro automobilistico.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 7756 del 08/04/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso __ proposto da:
A. – ricorrente –
contro
R., (OMISSIS), E. S.p.A. e (OMISSIS) – intimati –
avverso la sentenza n. __ del Tribunale di Roma, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato __.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che:
A. si opponeva, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., a un preavviso di fermo cui erano sottese nove cartelle esattoriali, chiedendo, in sede di riassunzione del giudizio dopo una fase cautelare, l’accertamento del già intervenuto annullamento di sette cartelle in altra sede giurisdizionale, nonché domandando l’annullamento di una delle altre due cartelle, posto che la residua rientrava nella cognizione riservata alla giurisdizione tributaria, all’esito, infine, dichiarando illegittimo e inefficace il preavviso di fermo stesso e inibendone l’iscrizione presso il pubblico registro automobilistico;
il Giudice di pace accoglieva la domanda di annullamento della cartella sopra indicata e rigettava la pretesa per le altre sette cartelle, esclusa quella soggetta alla giurisdizione tributaria, rilevando la già intervenuta pronuncia giurisdizionale nello stesso senso, e compensando di conseguenza le spese;
il Tribunale, adito da A., rigettava l’appello, osservando che: nel momento dell’introduzione del giudizio di merito le sette cartelle in discussione erano già state annullate, sicché la pretesa sul punto era inutile; l’asserita omissione di pronuncia sulla domanda per lite temeraria era stata invece implicitamente rigettata dal giudice di prime cure, che aveva anche valutato negativamente il comportamento processuale dell’originario attore; la pretesa erroneità della compensazione delle spese non sussisteva, posto che la domanda attorea era stata in massima misura rigettata;
avverso questa decisione ricorre per cassazione A. articolando tre motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso E. S.p.A..
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 100, 324 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era stata domandata anche la declaratoria dell’insussistenza del diritto di procedere esecutivamente sulla base delle cartelle annullate, nonché la declaratoria di nullità del preavviso di fermo di autoveicoli;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 96 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’originario attore era risultato completamente vittorioso, ovvero avrebbe dovuto esserlo, e non già pressoché totalmente soccombente, posto che l’esattore aveva azionato titoli già annullati prima della notifica del preavviso di fermo;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il deducente avrebbe dovuto considerarsi vittorioso senza che potessero porsi a carico dello stesso le spese sul presupposto di un inesistente accoglimento parziale della domanda, fermo restando l’accoglimento della domanda relativa alla cartella non tributaria residuata dai previ annullamenti;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti;
l’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata (Cass., Sez. U., 22/07/2015, Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10261);
la suddetta qualificazione della domanda comporta che, verificata al momento della decisione l’insussistenza delle ragioni di credito scrutinate, anche perché in parte negate in altra sede giurisdizionale definitiva, era altresì interesse dell’attore ottenere la domandata e conseguente declaratoria d’inibizione all’iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso;
come logico tale declaratoria dovrà essere verificata relativamente ai crediti delibati, e non a quello la cui delibazione è stata ritenuta soggetta ad altra giurisdizione;
l’interesse alla specifica pronuncia in parola sarebbe venuto meno solo in ipotesi di comunicata e verificata elisione del preavviso, anche “parte qua” quanto ai crediti vagliati, da parte del riscossore;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria l’8 aprile 2020.
Cass. civ. Sez. III 08_04_2020 n. 7756
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