L’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020
Con ordinanza del 25 febbraio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che l’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l’esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l’impugnazione per revocazione.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __ proposto da:
C. – ricorrente –
contro
R. S.p.A. – controricorrente –
avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il __ R.G.N. __.
Svolgimento del processo
CHE:
- C., dopo avere lavorato presso E. fino al __, posto in prepensionamento sulla base delle leggi regionali in materia;
la L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, comma 2, prevedeva in particolare che al personale prepensionato fosse corrisposta un’indennità mensile pari al 80% della retribuzione globale di fatto, da determinarsi, secondo quanto poi stabilito dalla L.R. Sicilia n. 46 del 1984, art. 10 sulla base della retribuzione percepita in uno dei mesi precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro secondo richiesta dell’interessato;
C., su tali basi normative, ha quindi ottenuto dal Pretore di Agrigento, sez. distaccata di Casteltermini, la declaratoria, nei confronti di E., del diritto ad avere computato nella base di calcolo del predetto assegno il compenso mensile per il lavoro supplementare svolto nel mese prescelto di giugno 1986;
tale sentenza passava in giudicato ed E. provvedeva al pagamento del dovuto calcolato sulla base di otto ore di lavoro supplementare, ma C., sul presupposto che nella motivazione la sentenza pretorile aveva fatto riferimento ad un lavoro supplementare di 24 ore, ha intimato precetto nei confronti di R. S.p.A. medio tempore subentrata nella gestione delle predette indennità;
- R. proponeva opposizione al menzionato precetto, che veniva, per quanto qui interessa, respinta dal Tribunale di Palermo, con pronuncia poi riformata dalla Corte d’Appello della stessa città, che la accoglieva, dichiarando la nullità del precetto e l’illegittimità della procedura esecutiva intrapresa da C.;
la Corte territoriale valorizzava l’autonomia del dispositivo nel rito del lavoro e sosteneva che la determinazione quantitativa contenuta nella motivazione non potesse valere alla pretesa determinazione delle giornate da contabilizzare, in quanto tale dato numerico era incompatibile con la produzione documentale, acquisita nel corso del processo svoltosi davanti al Pretore di Agrigento, ove erano indicate otto ore di lavoro supplementare;
- C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, resistiti da controricorso di R. S.p.A.
Motivi della decisione
CHE:
- con il primo motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. e dei principi in materia di giudicato, perché la Corte d’Appello in luogo di interpretare il titolo esecutivo aveva effettuato un nuovo accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza pretorile azionata;
il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, afferma l’errata applicazione degli artt. 429 e 474 c.p.c., per essere stato mal governato il principio secondo cui il dispositivo avrebbe prevalenza sulla motivazione, valendo altresì il concomitante principio per cui quanto stabilito nel dispositivo dovrebbe essere coordinato con quanto enunciato in motivazione;
il terzo motivo denuncia invece la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per non avere la Corte di merito pronunciato sull’eccezione di giudicato formulata da C. nel giudizio di appello e argomentata sulla base del complessivo contenuto di dispositivo e motivazione;
il quarto motivo afferma invece che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3, stante l’omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni assunte dall’appellato, cui era poi conseguito l’omesso esame delle eccezioni dal medesimo proposte;
infine, il quinto ed ultimo motivo è rubricato sub art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendosi che la Corte territoriale, nel ripercorrere il giudizio di merito svolto dal Pretore avesse erroneamente fatto riferimento soltanto alle risultanze del cedolino paga di giugno 1986, trascurando altri elementi considerati nella sentenza posta in esecuzione a fondamento della decisione, tra cui la nozione di retribuzione globale di fatto e gli elementi della continuità e stabilità della retribuzione;
- i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati ed il loro accoglimento comporta l’assorbimento del quarto e del quinto motivo;
deve peraltro premettersi, per ragioni di completezza, che R. ha legittimazione passiva rispetto all’esecuzione forza, consequenzialmente, legittimazione attiva rispetto al presente giudizio di opposizione a precetto, essendo subentrata all’Assessorato regionale dell’industria che a propria volta era subentrato ad E. nella gestione delle situazioni attinenti alle indennità di prepensionamento (L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 119 su cui v. anche Cass. 11 luglio 2005, n. 14497);
- ciò posto, l’oggetto del contendere si pone all’intersezione dei due temi relativi, da un lato, al rapporto tra dispositivo e motivazione nel rito del lavoro e, dall’altro, ai poteri di interpretazione del titolo sulla base di elementi extratestuali da parte del giudice dell’esecuzione o dell’opposizione all’esecuzione;
- in merito al rapporto tra dispositivo e motivazione nel rito del lavoro non vi è dubbio che il primo si caratterizzi, consequenzialmente alla sua lettura in udienza, per autonomia ed intangibilità;
la regola di interpretazione complessiva della sentenza attraverso lettura congiunta di dispositivo e motivazione non vale soltanto nel rito ordinario (tra le molte: Cass. 17 luglio 2015, n. 15088; Cass. 11 luglio 2007, n. 15585), ove indubbiamente essa è avvalorata dalla portata meramente interna del procedimento in camera di consiglio, da cui è naturale inferire, stante la possibilità di revisione delle decisioni fino al momento della pubblicazione, l’esistenza di una stringente coerenza volitiva tra dispositivo e motivazione;
in effetti, anche nel rito del lavoro, allorquando vi sia compatibilità tra il dispositivo letto in udienza e tratti integrativi di esso eventualmente contenuti nella motivazione, va data prevalenza ad una lettura coordinata dell’uno e dell’altro (v. sul punto, Cass. 21 giugno 2016, n. 12841, poi seguita, tra le altre, da Cass. 21 aprile 2017, n. 10150 e Cass. 9 agosto 2019, n. 21301, nonché, in precedenza, Cass. 5 aprile 2004, n. 6635), essendo in tal caso anche la motivazione munita di idoneità precettiva (Cass. 7 marzo 2017, n. 5703) e ciò certamente anche al fine di fornire precisazione quantitativa della portata di quanto stabilito in dispositivo (Cass. 10150/2017 cit.; Cass. 2 agosto 2003, n. 11779);
la predetta compatibilità esclude infatti che si possa ritenere violata la ratio sottesa al valore preminente del dispositivo nel rito speciale, da ravvisare nell’evitare che la decisione possa essere modificata sulla base di ripensamenti postumi rispetto alla volontà quale formata immediatamente in esito alla discussione orale della causa e corrisponde senza dubbio, evitando il rischio di ulteriori giudizi sui profili incerti, a palesi esigenze di economia processuale;
è invece solo l’insanabile ed irriducibile incoerenza tra motivazione e dispositivo a comportare la nullità della sentenza oppure (in caso di azione esecutiva intentata in pendenza dei termini o del giudizio di impugnazione o in caso di passaggio in giudicato della pronuncia senza rimedio al contrasto) la prevalenza del dispositivo (tra le molte: v. Cass. 28 maggio 2004, n. 10376; Cass. 20 settembre 2003 n. 13976; Cass. 11 maggio 2002, n. 6786);
pertanto, in mancanza di tale assoluta incoerenza, sia la portata del giudicato, sia gli effetti esecutivi della sentenza sono da trarre sulla base di una valutazione complessiva dell’atto;
- si pone tuttavia a questo punto un diverso problema, consistente nella possibilità del giudice dell’esecuzione (o di opposizione alla stessa) di interpretare la sentenza sulla base di elementi extratestuali, come di fatto è accaduto nel caso di specie, ove la Corte d’Appello, in sede di opposizione a precetto, ha affermato che, sulla base di un documento del giudizio di merito (lo statino paga di giugno 1986), il titolo andava inteso come limitato alle 8 ore di lavoro supplementare pagate da E. prima dell’inizio dell’azione esecutiva; in proposito va condiviso, a seguito di Cass., S.U., 2 luglio 2012, n. 11066 il principio per cui “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può dichiarare d’ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio” (conformi, poi, Cass. 21 dicembre 2016, n. 26567; Cass. 1° ottobre 2015, n. 19641; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23159; fa sostanziale applicazione del medesimo principio anche Cass. 7 agosto 2019, n. 21165);
come anche va ammesso che, in sede esecutiva, “se nessuna delle parti si avvale del procedimento di correzione, non è preclusa la possibilità di cogliere ed affermare il reale contenuto precettivo della statuizione giudiziale in via interpretativa, sulla base di una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione e, conseguentemente, porla in esecuzione facendola valere come titolo esecutivo” (Cass. 31 marzo 2007, n. 8060), precisandosi altresì, nel ribadire il principio, che esso opera in presenza di una “vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione” (Cass. 8 marzo 2013, n. 5939);
tuttavia, l’interpretazione extratestuale del titolo non può giungere fino ad attribuire ad esso una portata che, in contrasto con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, sia testualmente difforme dal contenuto documentale di esso;
è solo l’errore materiale risultante in modo certo dal titolo stesso che può consentire, secondo quanto affermato da Cass. 8060/2007 e Cass. 5939/2013, l’interpretazione correttiva in sede di esecuzione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo, quale da ricostruirsi nei termini sopra detti dal complesso di motivazione e dispositivo, rispetto a elementi extratestuali in ipotesi oggettivamente discordanti, non può che essere (eventualmente) emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti anche temporali, con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, unico legittimato a verificare se vi sia stato errore materiale ove esso necessiti il confronto critico con gli atti di causa o attraverso l’impugnazione per revocazione;
- la Corte territoriale, non considerando come sussistesse compatibilità tra il riferimento del dispositivo al lavoro supplementare di giugno 1986 quale elemento da considerare nella determinazione dell’assegno di prepensionamento di C. e l’indicazione in motivazione, ai medesimi fini, di 24 mensilità come inerenti a tale lavoro supplementare di quel mese, ha dunque violato i principi di cui sopra procedendo indebitamente in sede di opposizione a precetto ad una nuova valutazione dei fatti oggetto del giudizio di merito nel cui ambito il titolo ed il giudicato si sono formati;
alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché provveda alla definizione della causa sulla base delle corrette regole interpretative qui enunciate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020
Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 25_02_2020 n. 5049
0 Comment