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Liquidazione del compenso al curatore del fallimento

Liquidazione del compenso al curatore del fallimento: cosa ricomprendere nel concetto di “attivo realizzato”

Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 1, Ordinanza n. 1175 del 21/01/2020

Con ordinanza del 21 gennaio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 1, in tema di fallimento ha stabilito che, il ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento, ex art. 39 della L.F., non può ricomprendersi nel concetto di “attivo realizzato”, alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal D.M. n. 30 del 2012, il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.


Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 1, Ordinanza n. 1175 del 21/01/2020

Liquidazione del compenso al curatore del fallimento: cosa ricomprendere nel concetto di “attivo realizzato”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

T., C., nella qualità di eredi di V. – ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) A r.l., in persona del curatore p.t. – intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. __.

Svolgimento del processo

CHE:

Con decreto depositato il __, il Tribunale di Ragusa liquidò al curatore del fallimento della (OMISSIS), avv. V., a titolo di compenso, la somma di Euro __ oltre il 5% per spese generali, disponendone il pagamento a favore degli eredi.

  1. e C., quali eredi del suddetto curatore, hanno impugnato il suddetto decreto con ricorso per cassazione formulando un unico motivo.

Non si è costituita la curatela fallimentare. È stata depositata memoria.

Motivi della decisione

CHE:

Con l’unico motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 39 L.F. e del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, artt. da 1 a 5, lamentando che il Tribunale aveva liquidato il compenso spettante al curatore escludendo dall’importo dell’attivo realizzato il prezzo ricavato dalla vendita esecutiva immobiliare, promossa dal creditore fondiario, considerandolo solo come “attivo inventariato” e non acquisito alla massa attiva.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte per cui, ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 L.F., non può ricomprendersi nel concetto di “attivo realizzato”, alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal D.M. n. 30 del 2012, il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita (Cass., n. 14631/18; n. 100/98).

Nella fattispecie, il curatore ha amministrato l’immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene, ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell’esecuzione. Poiché tali attività risultano intraprese nell’interesse e per l’utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorché su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell’attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore. Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Ragusa che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviai al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. 21_01_2020 n. 1175