Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 15572 del 10/06/2019
Con ordinanza del 10 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, in tema di recupero crediti, ha stabilito che lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 15572 del 10/06/2019
Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __proposto da:
F. S.r.l. – ricorrente –
contro
B. S.p.A. – controricorrente –
contro
Curatela del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. – intimata –
avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere relatore Dott. __.
Svolgimento del processo
CHE:
Con sentenza depositata il __ il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto da B. S.p.A., dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. con sentenza impugnata da quest’ultima con reclamo; nel relativo procedimento rimase contumace la curatela fallimentare, mentre si costituì il creditore procedente.
Con sentenza del __, la Corte d’appello di Salerno rigettò il reclamo, osservando che: la società debitrice non aveva contestato il credito fatto valere da B. S.p.A., facendo un generico riferimento alla ultima crisi economica e al carattere stagionale della sua attività, evidenziando altresì le sue capacità di ripresa e rimarcando il fatto che la banca non avesse intrapreso azioni esecutive prima del ricorso per fallimento; non era emersa alcuna mala fede del creditore istante per la sola pendenza di una trattativa conclusasi con la riduzione del debito da pagare; lo stato d’insolvenza era desumibile sia dal mancato pagamento del debito della banca, in misura ridotta rispetto a quella originariamente dovuta, sia dalla condotta della società che aveva dismesso il suo patrimonio rendendo vane le azioni esecutive dei creditori; non erano state dimostrate le ragioni giustificatrici dell’inattività sociale.
Ricorre in cassazione la (OMISSIS) s.r.l. formulando un unico motivo.
Resiste B. S.p.A. con controricorso.
Non si è costituita la curatela fallimentare della (OMISSIS) s.r.l.
Il Consigliere delegato ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
CHE:
Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 L. Fall., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in ordine all’insussistenza dello stato d’insolvenza. Al riguardo, il ricorrente si duole del fatto che l’inadempimento di un’unica obbligazione non costituiva elemento univoco di giudizio per valutare l’insolvenza.
Il ricorso è infondato.
La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale, ha scrutinato la sussistenza dello stato d’insolvenza argomentando sia dal mancato pagamento del credito fatto valere da B. S.p.A., sia dalla dismissione del patrimonio della stessa società debitrice, con conseguente rilevante eccedenza del passivo sull’attivo, in conformità del consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass., n. 29913/18; n. 26217/05)- cui il collegio intende dare continuità- secondo cui lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro __ di cui Euro __ per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi de D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2019
Cass_civ_Sez_VI_1_Ord_10_06_2019_n_15572
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