L’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione VI Civile, Sentenza del 03/12/2019
Con sentenza del 3 dicembre 2019, il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione VI Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione VI Civile, Sentenza del 03/12/2019
L’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta, in persona della dott.ssa __, all’udienza del 3 dicembre 2019, ha dato lettura, ai sensi dell’art. 281 sexies, della seguente
SENTENZA
Nelle civili riunite ed iscritte ai numeri R.G. __ e __, aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertenti
tra
P. ed A. – Parti opponenti nel giudizio principale
e
E. – Parte opponente nel giudizio riunito
Contro
Condominio N. – Parte opposta in entrambi i giudizi
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In applicazione dell’art. 58, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69 e quindi delle novellate disposizioni di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite.
P., A. ed E. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __ con cui veniva loro intimato il pagamento di oneri condominiali non corrisposti, per un totale di Euro __.
Verranno analizzate successivamente le doglianze all’uopo formulate.
Si è costituito il condominio che ha concluso per il rigetto dell’opposizione.
Negata la richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, adempiuta, su ordine del giudice, la prescritta condizione di procedibilità, la causa viene decisa all’odierna udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Ciò doverosamente premesso, vanno analizzate le domande delle parti.
Mette conto preliminarmente precisare che l’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr., in esatti termini, Cass. sez. 1, Sentenza n. 4103 del 21/02/2007).
Deve pertanto procedersi ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l’accertamento dell’esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata, alla luce della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia resa all’ esito del giudizio a cognizione piena (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre 1999 n. 10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio 1999 n. 807). Con l’atto di opposizione si instaura infatti un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell’onere probatorio stabilita dall’art. 2697 c.c.: spetta dunque all’opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull’opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (v., oltre alle sentenze citate, anche Cass., 8 settembre 1998 n. 8853; Cass., 17 novembre 1997, n. 11417) Va dato atto che la complessiva somma azionata dal condominio appare comprovata pienamente dalla documentazione in atti, risultando versati in atti i bilanci, e relativi riparti, su cui si fonda il credito, e le relative delibere di approvazione.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (cfr. Cass., 14 novembre 2012, n. 19938).
Tanto lo si dice in replica alle doglianze degli opponenti che ritengono che nel presente procedimento, a cognizione piena, nessuna efficacia probatoria avrebbe la documentazione prodotta dal condominio.
Al contrario, la stessa pertanto prova, di per sé, l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito è ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.
Gli opponenti contestano, poi, sotto il profilo soggettivo, la debenza della somma azionata in via monitoria.
Invero, posto che gli oneri condominiali de quibus sono relativi ad immobile originariamente appartenente alla comune genitrice R., nulla dovrebbero, in quanto non hanno mai provveduto ad accettare la relativa eredità.
Il ragionamento svolto non va condiviso
Invero, in assenza di rinuncia all’eredità de qua, nel caso di specie trova applicazione il disposto dell’art. 485 c.c. a mente del quale “il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione 456 o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi 7495 c.p.c. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”.
Difatti, il possesso dei beni ereditari va desunto dalle risultanze anagrafiche storiche prodotte dal condominio che comprovano come gli odierni opponenti abitino in immobili originariamente appartenenti a R.
La presunzione ricavabile dalle dette risultanze non risulta in alcun modo superata dalle deduzioni degli opponenti che non hanno neppure specificatamente contestato la detta situazione fattuale.
Nulla dimostra, poi, la sentenza prodotta da parte opponente in allegato alle note conclusionali, in cui si dà semplicemente atto che, in quel giudizio, non è stata fornita la prova dell’accettazione dell’eredità o della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 485 c.c., ma manca qualsivoglia accertamento in ordine alla qualità di erede.
Quel che si vuol dire è che nella detta sentenza, emessa in processo originariamente promosso contro R. e poi riassunto, a seguito del suo decesso, nei confronti degli odierni opponenti nella qualità di eredi della predetta, si dà solo atto di una carenza probatoria in ordine alla prova della qualità di eredi degli indicati opponenti: alcun vincolo, quindi, deriva dalla indicata pronuncia.
Del pari destituita di fondamento è la dedotta violazione dell’art. 752 c.c. a mente del quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie
Il richiamo non è pertinente: la difesa appare dimentica che gli oneri azionati in via monitoria sono maturati in periodo successivo alla morte della de cuius, e che pertanto gravano sui germani E. in via solidale in quanto comproprietari, e non in quanto coeredi.
In definitiva, pertanto, l’opposizione va reietta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d’ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta, con la maggiorazione prevista ex art. 4, II comma, D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri vigenti, e con distrazione in favore dell’avv. __, procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l’opposizione e per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. __, emesso dal Tribunale di Napoli, in data __, e lo dichiara definitivamente esecutivo ex 653 c.p.c.;
- b) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso in favore di parte opposta delle spese dei procedimenti riuniti che liquida in Euro __, per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. __.
Così deciso in Napoli, il 3 dicembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2019.
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