L’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 24226 del 30/09/2019
Con sentenza del 30 settembre 2019, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che nell’espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità – deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso, non potendo l’indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell’apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà).
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 24226 del 30/09/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso __ proposto da:
S. s.a.s. – ricorrente –
contro
C. – intimato –
avverso la sentenza n. __ del Tribunale di Salerno, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __ che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
che:
S. s.a.s. si opponeva al precetto notificato da C. in forza di decreto ingiuntivo, esponendo che l’intimazione mancava della indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del monito;
il tribunale rigettava l’opposizione ritenendo sufficiente l’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva all’ingiunzione non opposta;
avverso questa decisione ricorre per cassazione S. s.a.s. articolando un motivo;
non ha svolto difese l’intimato;
Motivi della decisione
Che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., comma 2, poiché il tribunale avrebbe errato mancando di constatare la mancanza della menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.
Rilevato che:
il motivo è fondato;
questa Corte ha da tempo chiarito che la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l’opposizione, nel momento in cui l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007, n. 12731; Cass., 05/05/2009, n. 10294);
questa doppia menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d’ufficio) dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cass., 23/10/2014, n. 22510);
ciò posto, è stato altresì sottolineato che la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali d’indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi (Cass., 01/12/1993, n. 11885, in un caso in cui il precetto riportava la data di esecutorietà del decreto senza citare il relativo provvedimento, e la richiesta di copia esecutiva, come voce dell’intimazione, da cui poteva e doveva evincersi il rilascio della relativa formula);
per questo è stato ritenuto che l’indicazione di esecutività dell’ingiunzione comportasse una implicita attestazione dell’apposizione della formula esecutiva (Cass., 30/05/2007, n. 12731), ovvero che l’indicazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione, in uno all’indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, integrasse i requisiti formali in parola (Cass., 28/02/2018, n. 4705);
nel caso qui in scrutinio, però, il precetto, quale riportato nel ricorso per cassazione (pag. __) in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, indicava: il numero, la data e l’autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo; la mancata opposizione; l’apposizione della formula esecutiva;
non risulta quindi la menzione, neppure indiretta, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà;
né si potrebbe ritenere la possibilità di evincere il requisito dall’indicazione di apposizione della formula, e ciò per plurime ragioni:
- a) si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l’opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile;
- b) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’opposizione può essere accolta decidendo nel merito;
le spese del giudizio, con particolare riferimento alle prime cure in cui vi è stata costituzione della controparte, possono essere compensate stanti le precisazioni nomofilattiche qui esposte.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.
Cass. civ. Sez. III Sent. 30_09_2019 n. 24226
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