L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di affitto di azienda
Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione IX Civile, Sentenza del 02/12/2019
Con sentenza del 2 dicembre 2019, il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione IX Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione (ovvero delle altre materia sottoposte al rito speciale del lavoro, come il fitto di azienda) e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.
Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione IX Civile, Sentenza del 02/12/2019
L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di affitto di azienda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. __, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. __ R.G. decisa mediante lettura del dispositivo contestuale alla motivazione, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. all’udienza del __
TRA
V. – Opponente – attore in riconvenzionale
E
D. – Opposto
Oggetto: Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato il __ D. chiedeva al Tribunale di Napoli ingiungersi a V., quale titolare della ditta individuale V., il pagamento della complessiva somma di Euro __, oltre interessi e spese e competenze della procedura.
A fondamento della pretesa avanzata la ricorrente deduceva di avere concesso in locazione a V., con contratto del __, un locale terraneo sito in __ per uso di vendita al dettaglio di prodotti tessili e per un canone di Euro __ mensili; che il conduttore si rendeva moroso nel pagamento dei canoni dovuti da __ a __: di qui la richiesta di ingiunzione di pagamento della complessiva somma di Euro __.
Con decreto n. __ del __ il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso, ingiungendo il pagamento della chiesta somma di Euro __, oltre gli interessi e le spese e competenze di procedura.
Il decreto ingiuntivo era notificato il __.
Con atto notificato il __ V. proponeva opposizione al decreto suddetto deducendo l’improponibilità del ricorso; nel merito chiedeva accertarsi l’infondatezza giuridica della pretesa di D. e conseguentemente, provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto non avendo la stessa fornito la prova scritta del suo presunto credito; accertarsi e dichiararsi l’inadempimento contrattuale di D. e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di Euro __ così specificata: Euro __ per mancato guadagno per il periodo da __ a febbraio __; Euro __ quale ristoro della pena pecuniaria inflittagli il __, o a quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
La causa era iscritta a ruolo il __.
All’udienza del __, D., costituitasi regolarmente, preliminarmente eccepiva la tardività dell’opposizione proposta perché, pur essendo stata la citazione notificata nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la stessa non era stata iscritta a ruolo nel medesimo termine trattandosi di fattispecie regolata dal rito del lavoro. Nel merito impugnava le richieste avanzate dall’opponente, deducendone l’infondatezza e chiedeva il rigetto della proposta opposizione, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di inammissibilità della spiegata riconvenzionale.
Il giudice dopo aver concesso la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo, mutava il rito, fissando il termine di 15 gg per avviare la mediazione e rinviava all’udienza del __ con termine a parte opponente sino a 30 gg prima e a parte opposta fino a 10 gg prima per integrare gli atti medianti deposito di comparse e documenti in cancelleria.
Dopo aver depositato domanda di mediazione del __, parte opponente con note autorizzate depositate il __, chiedeva che, nel merito, fosse accertata l’infondatezza giuridica della pretesa di D., e che si provvedesse alla revoca del decreto opposto non avendo la stessa fornito la prova scritta del suo presunto credito. Chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi l’inadempimento contrattuale di D. e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannarsi la stessa al pagamento della complessiva somma di Euro __ come specificata. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via subordinata ed in caso di accoglimento dell’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla controparte, l’opponente eccepiva che l’eventuale dichiarazione di inammissibilità della stessa non impediva al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell’eccezione, al limitato effetto di impedire l’accoglimento della domanda avversaria.
L’opposta, con memoria integrativa depositata il __, concludeva chiedendo preliminarmente ed in via assorbente dichiarare l’improcedibilità della proposta opposizione per non aver adempiuto l’opponente all’ordine del Giudice di proporre domanda di mediazione ovvero per essere trascorsi i termini fissati dalla legge per l’espletamento della procedura conciliativa. Sempre in via preliminare, chiedeva al Tribunale di affermare la tardività della proposta opposizione e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la stessa e la riconvenzionale spiegata e confermare il decreto ingiuntivo N. __ del Tribunale di Napoli e la già concessa esecutorietà del provvedimento. Con vittoria di spese ed onorari, con inasprimento per la temerarietà dell’opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori anticipatari.
All’odierna udienza del __ la causa è decisa ex art. 429 c.p.c.
Tanto premesso la questione preliminare di rito di tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
Ed infatti è pacifico che “l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione (ovvero delle altre materia sottoposte al rito speciale del lavoro, come il fitto di azienda) e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8014; Cassazione civile, 14.03.1991, n.2714).
Nello stesso modo si esprime Cass Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27343 del 29/12/2016 secondo cui “L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte”. (conforme Cass sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21671 del 19/09/2017).
Il principio è stato di recente ribadito da Cass sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019 secondo cui “L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione, non potendo trovare applicazione l’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l’opposizione a decreto ingiuntivo”.
Orbene, la causa verte in materia locatizia, perché il petitum e la causa petendi attengono al mancato pagamento di canoni di locazione relativi ad immobile sito in __ registrato il __ tra D. (locatrice) e V. (conduttore).
Nel caso in esame con atto di citazione notificato in data __ V. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __ emesso dal Tribunale di Napoli il __ e notificato il __.
La causa è stata iscritta a ruolo il giorno __, mentre il termine ultimo di quaranta giorni concesso per legge (art. 641 c.p.c.). per proporre tempestiva opposizione scadeva il __.
Ne consegue l’inammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma del decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.
Va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale articolata da V., che va eventualmente proposta in separato giudizio.
Tanto in conformità a Cassazione 2016 n 10927 secondo la quale “Nel rito del lavoro l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’opponente (che però ha la veste sostanziale di convenuto) deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e quindi l’opponente deve compiere tutte le attività ivi previste, a pena di decadenza; pertanto, egli è tenuto a proporre con l’opposizione le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre a indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non dissimilmente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro” ( cfr. altresì Cass. 1458/2005, 13467/2003, 3115/1998).
Né vale richiamare in senso contrario Cass. 9442/2010, che, in fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, ha effettivamente fatto applicazione del diverso principio secondo cui l’inammissibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l’opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (cfr. per tutte, Cass. Sez. Un. 2387/1982).
L’applicazione di tale principio, però, non è appropriata, poiché esso è stato affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento al rito ordinario anteriore alla modifica dell’art. 166, secondo comma, c.p.c. introdotta con l’art. 3 D.L. 21 giugno 1995, n. 238, reiterato con l’art. 3 D.L. 9 agosto 1995, n. 347, nonché con l’art. 3 D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534: rito che all’epoca non prevedeva la necessità (prevista esclusivamente per il rito speciale del lavoro) di proporre la domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. Né, ancora, vale al ricorrente richiamare quei precedenti in cui è stato affermato che l’inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione non preclude la possibilità di riproporre la domanda riconvenzionale in un successivo, distinto giudizio (cfr. Cass. 11602/2002, 1928/1981, 6355/1980, 185/1974), perché nulla osta a detta successiva riproposizione.
Va accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla opposta , attesa la colpa grave nell’azionare opposizione tardiva, palesemente inammissibile , per ragioni anche dilatorie e per l’effetto va pronunciata condanna di V. al pagamento in favore di D. di Euro __, somma equitatamente determinata pari ad una frazione di __ delle spese legali liquidate come compenso in dispositivo (cfr. Cass sez. 3 – , Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 – il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l’unico limite della ragionevolezza).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018, considerando le riduzioni per essere il processo privo di attività istruttoria e chiusosi con pronuncia di puro rito. La pronuncia avviene con distrazione in favore degli avvocati PIACENTE TERESA e PIACENTE LUIGI, procuratori dichiaratisi anticipatari nelle note di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA inammissibile perché tardiva l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. __ emesso dal Tribunale di Napoli il del __ già dichiarato esecutivo con ordinanza del __;
- Condanna V. al pagamento in favore di D. di importo di Euro __, somma equitatamente determinata ex art. 96 c.p.c.;
- Condanna V. al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro __ per compensi ed Euro __ per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore de degli avvocati __ procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2019.
Tribunale Napoli Sez. IX Sent. 02_12_2019
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