Nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo l’attore non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione
Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione II Civile, Sentenza del 07/06/2018
Con sentenza del 7 giugno 2018 il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione II Civile, ha stabilito che nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, avente natura ordinaria, parte opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione. Di talché è inammissibile la domanda formulata dall’opposto per la risoluzione del contratto imputabile al grave inadempimento del debitore opponente, anche qualora proposta successivamente alla riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall’opponente, non essendo necessaria ad assicurare all’opposto un’adeguata difesa a fronte di tale ultima domanda riconvenzionale.
Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione II Civile, Sentenza del 07/06/2018
Nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo l’attore non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. __ promossa da:
M. S.R.L. con il patrocinio dell’avv. __ elettivamente domiciliata in __
OPPONENTE
e
S. S.A.S. con il patrocinio dell’avv. __ elettivamente domiciliato in __
OPPOSTO
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società M. s.r.l. ha citato in giudizio la S. s.a.s., in opposizione al decreto ingiuntivo n. __ del __ con il quale il Tribunale di Cagliari le ha ingiunto il pagamento di Euro __, oltre accessori e spese legali, deducendo:
– di aver stipulato, in data __ e __, con l’A. S.p.A. due contratti d’appalto aventi ad oggetto i lavori di adeguamento ed ammodernamento della S.S. 131, riguardanti, rispettivamente, il tratto compreso tra il __ ed il __ ed il tratto compreso tra il __ ed il __;
– di aver stipulato, nell’ambito dell’esecuzione dei predetti lavori, rispettivamente in data __ e __, con la S.I s.a.s., due contratti di __;
– l’avvenuto annullamento della proroga dell’autorizzazione allo svolgimento della descritta attività da parte della Regione Autonoma della Sardegna che, con propria Det. n. _ del __, aveva accertato l’omissione, da parte della S. s.a.s., della necessaria attività di valutazione di impatto ambientale richiesta dal Servizio S.I.V.I.A. dal __;
– la conseguente chiusura della cava per _ giorni, a partire dal __ fino al _-, che aveva comportato la maturazione dell’importo delle penali pari a Euro __ a carico dell’odierna opponente.
L’opponente ha quindi domandato la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della S. s.a.s. al risarcimento dei danni.
L’opposta S. s.a.s., costituendosi in giudizio, ha eccepito:
– di aver stipulato con la M. s.r.l., rispettivamente in data __ e __, due contratti di __;
– di aver inviato alla M. s.r.l. le fatture emesse per i prelevamenti effettuati fino alla data del __, per un complessivo importo di Euro __;
– di aver diffidato con racc. a.r. del __ la M. s.r.l. ad adempiere al pagamento delle fatture emesse, specificando che __;
– di aver sospeso effettivamente l’ulteriore fornitura a seguito del pagamento avvenuto solo in minima parte da parte dell’opponente delle fatture azionate in monitorio;
– di non ritenersi responsabile dei ritardi della M. s.r.l. nell’esecuzione dei lavori d’appalto e delle conseguenti penali ad essa addebitate;
– di aver attivato (con missive del __, __, __ e __) presso gli uffici amministrativi della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – l’istruttoria per __, al fine di proseguire l’attività.
L’opposta ha quindi domandato la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande formulate dall’opponente; in via riconvenzionale, la risoluzione dei contratti per grave inadempimento; la condanna della M. s.r.l. al risarcimento del danno.
La causa è stata, quindi, istruita con produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni sopra indicate.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti, adduca a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13627 del 30/05/2017; Cass. Sentenza n. 23908 del 09/11/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20678 del 26/10/2005).
Ciò premesso, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve solamente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. Sezioni Unite n. 13533 del 30-10-2001).
Nella fattispecie in esame, si deve ritenere che l’odierna opposta S. s.a.s. abbia adeguatamente provato sia il titolo negoziale in relazione al quale svolge la pretesa creditoria, sia l’entità della prestazione rimasta inadempiuta.
Quanto alla prova del titolo negoziale, deve ritenersi pacifico che, a norma dell’art._ del contratto, la M. s.r.l. si sia impegnata ad acquistare dalla S. s.a.s. materiale __, fino ad un massimo di __ al prezzo di Euro _-, oltre IVA.; è, altresì, pacifico, in quanto non contestato dalla controparte, che la S. s.a.s. abbia effettuato regolarmente i prelevamenti del materiale di cava fino al __, per i quali sono state emesse delle fatture inviate all’opponente e per le quali l’odierna opposta ha ricevuto, solo in parte, il pagamento del corrispettivo.
Al fine di paralizzare la pretesa avversaria, la M. s.r.l. ha giustificato il mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio con l’asserito inadempimento della S. s.a.s. che, nella persona del socio accomandante A., in capo alla quale era stata inizialmente concessa l’autorizzazione, non si sarebbe tempestivamente attivata al fine di avviare l’istruttoria per la valutazione d’impatto ambientale; attività, quest’ultima, necessaria al fine di ottenere la proroga dell’anzidetta concessione e continuare l’esercizio dell’attività estrattiva mediante la riapertura della cava; infatti, ha eccepito la M. s.r.l. di avere appreso la circostanza successivamente all’esame della Det. n. __ del _- della Regione autonoma della Sardegna, che ha annullato la precedente determinazione di proroga dell’attività.
Tali circostanze, tuttavia, sono, all’evidenza, successive alla prestazione oggetto delle fatture azionate in sede monitoria (non è contestato che i prelevamenti siano avvenuti sino al __) e, come tale, sono inidonee a paralizzare la pretesa creditoria; per altro verso, proprio il precedente mancato pagamento di un corrispettivo di rilevante importo (Euro __) che, a fronte dell’art. _del contratto, sarebbe dovuto avvenire entro i trenta giorni successivi alla presentazione delle fatture, giustifica la sospensione della fornitura operata dalla S. s.a.s., ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Ne consegue l’infondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale dall’opponente, peraltro non sorretta, in ogni caso, da adeguati elementi di prova, necessari ai fini della quantificazione del danno, tali da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016).
Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall’opposto per la risoluzione per grave inadempimento imputabile al debitore opponente, si deve osservare che, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione; né si può ritenere che tale domanda di risoluzione sia ammissibile (in quanto reconventio reconventionis) per effetto della riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall’opponente, non essendo necessaria ad assicurare all’opposta un’adeguata difesa di fronte a quest’ultima domanda riconvenzionale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013).
Non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nella condotta processuale dell’opponente, deve essere rigettata la domanda di responsabilità aggravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni della M. s.r.l.;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria;
4) condanna la società M. s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della società S. s.a.s. delle spese processuali che liquida nella misura di Euro __ per compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 28 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.
Tribunale_Cagliari_Sez_II_Sent_07_06_2018Recupero crediti a CAGLIARI con ROSSI & MARTIN studio legale
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