1

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell’eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall’opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell’opposta, questa è tenuta a provare l’avvenuto adempimento della prestazione dovuta

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell’eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall’opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell’opposta, questa è tenuta a provare l’avvenuto adempimento della prestazione dovuta

Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, Sentenza del 02/07/2018

Con sentenza del 2 luglio 2018 il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, ha stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell’eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall’opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell’opposta, questa è tenuta a provare l’avvenuto adempimento della prestazione dovuta. In mancanza la relativa pretesa di pagamento non può trovare accoglimento.


Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, Sentenza del 02/07/2018

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell’eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall’opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell’opposta, questa è tenuta a provare l’avvenuto adempimento della prestazione dovuta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. __, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. __ del ruolo generale dell’anno__, vertente

TRA

Società S.L., in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in __, presso lo studio dell’avv. __, che la rappresenta e difende per delega in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

attrice – opponente

E

S. S.R.L., in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliata in __, presso lo studio dell’avv. __, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

convenuta – opposta

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società S.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __ emesso dal tribunale di Trieste il __ e notificato il __ con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di S. s.r.l. la somma complessiva di Euro __, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e spese relative al procedimento monitorio (liquidate in misura pari a complessivi Euro __), a titolo di corrispettivo per il trasporto da __ a __, di un’ingente quantità di fusti di __, merce per un valore complessivo di circa Euro __.

L’opponente ha dedotto che, contrariamente a quanto allegato dall’opposta in sede monitoria, secondo le intese intercorse tra le parti il saldo del predetto corrispettivo avrebbe dovuto essere pagato dall’opponente solo una volta completato il trasporto di tutti e cinque i camion ed a fronte della consegna dell’originale delle relative __, conformemente alla prassi commerciale vigente, e che invece l’opposta aveva preteso il pagamento del saldo nonostante avesse ammesso che solo quattro camion erano giunti a destinazione ed, in ogni caso, rifiutando la consegna delle relative __. Parte opponente ha dunque articolato i seguenti motivi di opposizione: nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del debitore ingiunto, questo essendo stato richiesto ed ottenuto nei confronti di M.L. nonostante l’opponente sia denominata “S.L.”; inesistenza della prova scritta del credito azionato, per essere stato il decreto concesso sulla base della sola fattura emessa dall’opposta; inesistenza del credito in difetto della prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione cui l’opposta era tenuta, ovverosia del trasporto della merce sino a destinazione; illegittimità dell’ingiunzione al pagamento dell’I.V.A. sulle spese relative alla fase monitoria, considerata la qualità di impresa della società ricorrente; illegittimità dell’ingiunzione al pagamento degli interessi di mora, non essendo chiarito il criterio di calcolo.

Si costituiva con comparsa di risposta la S. s.r.l. deducendo che, secondo le intese intercorse tra le parti, il saldo avrebbe dovuto essere pagato entro il __ e che, nonostante quattro dei camion fossero già giunti a destinazione nel __ l’opponente si rifiutava di versare il dovuto costringendo la medesima S. s.r.l. a far sostare il quinto camion a S. avvalendosi dell’eccezione inadimpleti non est adimplendum. Ha, dunque, resistito agli avversari motivi di opposizione osservando, quanto al primo, che il provvedimento opposto avrebbe in effetti raggiunto il suo scopo, quanto agli altri motivi, che l’opposta avrebbe completato l’esecuzione della prestazione dovuta e, quanto infine al motivo relativo agli interessi moratori, che all’uopo soccorrerebbe la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002.

Respinta l’istanza avanzata dall’opposta per la concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria parte opponente rilevava che le __ depositate da controparte sarebbero prive del timbro del destinatario e dell’indicazione della data di ricezione sicché detti documenti sarebbero inidonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione della prestazione cui l’opposta era tenuta.

Negato ingresso alle prove orali richieste dalle parti, la causa veniva una prima volta trattenuta in decisione da parte del precedente giudice assegnatario del procedimento che, infine, si risolveva a rimettere in istruttoria il procedimento rilevata la necessità di far tradurre alcuni documenti in lingua __. Acquisita dunque la traduzione asseverata di tali documenti, sulle precisate conclusioni delle parti all’udienza del __ la causa veniva infine trattenuta in decisione da questo giudice previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

  1. L’opposizione appare fondata e va accolta per le seguenti ragioni.

Come si evince dalla documentazione prodotta in causa, le parti si erano accordate nel senso che il saldo sul compenso pattuito sarebbe divenuto esigibile solo all’arrivo della merce a destinazione a fronte della consegna degli originali delle __. Valga all’uopo richiamare i messaggi di posta elettronica inviati dalla stessa società opposta all’odierna opponente allegati sub __ al ricorso monitorio, in cui la S. s.r.l. confermava il prezzo per il trasporto pattuito in Euro __ a camion precisando altresì: “di cui 50% in anticipo e il rimanente 50% alla firma del __ da parte del cliente a destino”. Ed ancora i messaggi di posta elettronica sub __ all’atto di citazione in opposizione, in cui la S. s.r.l. ribadiva: “ricordiamo che gli accordi da voi accettati erano; 50% a vista fattura (___) 50% alla consegna della merce” (messaggio di posta elettronica del __).

Ora, appurato (come del resto riconosciuto negli atti conclusivi anche dall’opposta) che le CMR in atti non recano il timbro della ditta __ destinataria della merce, non convince affatto la tesi, propugnata dall’opposta in comparsa conclusionale, per cui per destinatario della merce dovrebbe intendersi la Dogana ___ posto che dal messaggio di posta elettronica sopra riportato ed inviato dalla stessa società opposta appariva chiara l’intenzione delle parti di subordinare l’esigibilità del saldo sul compenso convenuto alla ricezione della merce da parte della ditta ___ (“cliente a destino”) ed alla consegna delle ___ debitamente sottoscritte da quest’ultima. Del resto, tale intesa rispondeva all’esigenza (meritevole di tutela) dell’opponente di procurarsi il documento attestante l’avvenuto trasporto della merce per poter ottenere il pagamento dalla propria cliente valevole come provvista per eseguire a propria volta il pagamento del corrispettivo del trasporto.

Quanto poi alla ricostruzione, compiuta dall’opposta in comparsa conclusionale, per cui gli originali delle __ rimarrebbero presso la Dogana __, essa appare priva di riscontro visto il disposto di cui all’art. _ della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale per cui “dopo l’arrivo della merce nel luogo previsto per la consegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia consegnata la merce, il tutto contro ricevuta”, da cui appare evincibile l’esistenza di più esemplari della lettera di vettura e dell’obbligo a carico del destinatario di rilasciare ricevuta della merce consegnata.

A fronte dunque dell’eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall’opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell’opposta, valorizzata l’incidenza della consegna degli originali delle CMR sulla funzione economico-individuale del contratto per le ragioni sopra esposte, in difetto di prova dell’adempimento della prestazione dovuta (che era onere dell’opposta offrire) la pretesa di S. s.r.l. di ottenere il pagamento della residua somma di Euro __ (Euro __ come residua quota dell’acconto convenuto ed Euro __ quale saldo sul compenso pattuito) non può trovare accoglimento (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).”).

Ritenuta per tali ragioni la fondatezza del motivo di opposizione relativo all’eccezione di inadempimento, gli altri motivi vanno considerati assorbiti, sicché il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

  1. Atteso l’esito della lite, l’opposta va condannata alla refusione in favore dell’opponente delle spese di lite della presente fase di opposizione, che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2015 tenuto conto dell’attività disimpegnata e dell’ordinario pregio delle questioni trattate. Le spese relative alla svolta c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte opposta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Trieste in composizione monocratica così provvede:

  1. a) in accoglimento dell’opposizione proposta da S.L., revoca il decreto ingiuntivo n. __ emesso dal tribunale di Trieste il __ e notificato il __;
  2. b) condanna l’opposta alla refusione in favore dell’opposto delle spese di lite, che liquida per la presente fase di opposizione in Euro __, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
  3. c) pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di c.t.u.

Così deciso in Trieste, il 27 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2018.

Tribunale_Trieste_Sez_Civile_Sent_ 02_07_2018

Recupero crediti  a TRIESTE con ROSSI & MARTIN studio legale