Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione ordinaria. L’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio a meno che per effetto di riconvenzionale spiegata dall’opponente egli si venga a trovare nella posizione di convenuto rispetto a tale ultima domanda
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione ordinaria. L’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio a meno che per effetto di riconvenzionale spiegata dall’opponente egli si venga a trovare nella posizione di convenuto rispetto a tale ultima domanda
Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, Sezione Civile, Sentenza del 31/08/2018
Con sentenza del 31 agosto 2018, la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, Sezione Civile, in tema di ingiunzione civile, ha stabilito che con il giudizio di opposizione si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione ordinaria. Con riguardo alle parti ed all’onere della prova, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio a meno che per effetto di riconvenzionale spiegata dall’opponente egli si venga a trovare nella posizione di convenuto rispetto a tale ultima domanda.
Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, Sezione Civile, Sentenza del 31/08/2018
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione ordinaria. L’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio a meno che per effetto di riconvenzionale spiegata dall’opponente egli si venga a trovare nella posizione di convenuto rispetto a tale ultima domanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. __ – Presidente
dott. __ – Consigliere estensore
dott. __ – Consigliere
ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. __ R.G. promossa
da
L., rappresentato e difeso dall’avv. __
– appellante –
contro
I.G. s.n.c., e O., entrambi rappresentati e difesi dall’avv. __
– appellati –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. __ del Tribunale di Bolzano di data __ – opposizione a decreto ingiuntivo n. __ del Tribunale di Bolzano –
Svolgimento del processo
Con l’impugnata sentenza n. __ del __ , il Tribunale di Bolzano, in accoglimento dell’opposizione degli ingiunti I. s.n.c. e O., revocava il decreto ingiuntivo n. __ emesso in data __ su ricorso di L. Riteneva il Tribunale estinto il debito Euro __, ancora preteso dal ricorrente in esecuzione del verbale di conciliazione giudiziale del __ intervenuto ad esito di una controversia arbitrale, risultando già in data __ effettuato, da parte degli ingiunti, nelle modalità concordate il pagamento delle competenze dovute all’avv. __, già legale di L. nella pregressa fase. Avrebbero gli ingiunti già anni prima del deposito del ricorso dato piena attuazione al verbale di conciliazione, mentre destituita di fondamento si sarebbe dimostrata la contestazione del ricorrente per cui il pagamento fosse stato preceduto da indebito prelievo dell’importo di Euro __ dal proprio conto corrente attuato in data __ da parte degli stessi ingiunti con la connivenza dei funzionari di C.R.. Riteneva quindi il Tribunale irrilevanti/inammissibili le ulteriori allegazioni dell’opposto L. quanto ad altri indebiti prelievi asseritamente effettuati da O. dal suo conto corrente negli anni __al __, risultando la domanda limitata all’accertamento dell’avvenuta estinzione del credito di Euro __, azionato appunto con il ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo. Il Tribunale giudicava altrettanto inammissibile la domanda di accertamento di un ulteriore indebito prelievo per importo di Euro __, pretesamente effettuato in data __ dal conto dell’opposto, in quanto presentata appena nella comparsa conclusionale di primo grado e comunque ininfluente sul giudizio di opposizione, non essendo consentito al ricorrente opposto agire in questa sede per la ripetizione di indebito. Condannava quindi l’opposto alla rifusione, in favore degli opponenti delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da essi subiti per responsabilità processuale aggravata ex art. 91 c.p.c., quantificato in Euro __ per cadauna delle parti opponenti.
- proponeva appello avverso detta decisione, dolendosi dell’omessa decisione sulla domanda degli opponenti tesa all’accertamento che nulla era più dovuto da essi al ricorrente; affidava il suo appello a tre motivi concernenti
– la ammissibilità della domanda riconvenzionale da lui svolta, con oggetto l’accertamento dell’indebito prelievo, dal proprio conto, dell’importo poi in parte utilizzato per il saldo della parcella dell’avv. __ da parte degli opponenti;
– la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 277 c.p.c. per omesso esame della specifica domanda di parte opponente, nonché sulla “delega di pagamento ed incasso”, e sul mancato versamento degli importi promessi di Euro __, di cui quindi risultava tuttora creditore;
– l’ingiusta condanna di esso appellante opposto alla rifusione delle spese di primo grado e l’ingiusta sua condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., per non avere egli avuto conoscenza alcuna dell’avvenuto pagamento, a mezzo bonifico bancario, all’avv. __, dell’importo di Euro __, eseguito dagli opponenti, e neppure della fattura dell’avv. __, asseritamente intestata non a lui, suo cliente, ma alla controparte.
Nel costituirsi in giudizio, gli appellati sollevavano in via preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., non rispondendo l’atto ai requisiti normativi fissati e non ravvisandosi ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione. Prendevano quindi posizione sui singoli motivi d’appello, segnalando che la loro domanda di accertamento che “nulla è più dovuto dagli attori opponenti al ricorrente” era riferita all’unico credito azionato dal ricorrente, ovverosia all’importo di Euro __, da loro già pagato all’avv. __ in esecuzione della esplicita previsione contenuta nell’accordo, e che la critica di omessa pronuncia, laddove non dovesse essere intesa assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo, sarebbe semmai stata da sollevare da essi appellati, in sede di gravame. Per quanto concerneva la valutazione della “delega di pagamento ed incasso”, segnalavano – come già in primo grado – la tardiva produzione del documento, avvenuta appena nel corso dell’udienza del __ e non accompagnata da ordinanza di accoglimento della istanza di rimessione nei termini, formulata dall’opposto e da loro contestata. Ritenevano, infine, corretta la decisione sulle spese del giudizio e sulla condanna del ricorrente opposto al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Udite, in data 11.04.2018, le conclusioni delle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
- L’eccezione di inammissibilità, tout court, dell’appello, sollevata dalle parti appellate ai sensi degli artt. 342 e 349 bis c.p.c., va disattesa.
Nonostante l’esposizione poco chiara, l’atto d’appello risponde ai requisiti formali e di metodo minimi di cui all’art. 342 c.p.c., contenendo la indicazione delle parti del provvedimento oggetto dell’impugnazione, la nuova e diversa valutazione chiesta al giudice d’appello ed i ritenuti errori di fatto e diritto attribuiti al giudice di primo grado che hanno comportato il contestato esito della lite.
L’atto d’appello soddisfa così i criteri enunciati dalle recenti sentenze della Corte suprema di Cassazione (Cass. civ., 08.01.2016, n. 546 e 21.06.2016, n. 25711), oltre da numerose altre, sulla non incidenza del mancato rispetto di rigide formule quanto ad ammissibilità dell’appello. In ultimo, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno, in tema (sentenza n. 27199/2017), coniato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.”
- Con il primo motivo l’appellante si duole del mancato accoglimento “della domanda riconvenzionale dell’opposto” asseritamente formulata in primo grado ed avente ad oggetto la richiesta di sentir esplicitamente respinta la domanda degli opponenti circa l’accertamento che “nulla è più dovuto dagli attori opponenti al ricorrente”, da questi formulata in aggiunta al chiesto accertamento ed alla chiesta dichiarazione dell’insussistenza del credito di Euro __, azionato da L. con il proprio ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo per il detto importo.
2.1 Senonché di simile pretesa degli opponenti, estesa a ogni possibile rapporto di debito/credito con l’opposto, non è dato leggere alcunché né nell’atto di citazione in opposizione, né nella sentenza impugnata, laddove il Tribunale, di fronte alla prova documentale del già avvenuto pagamento dell’importo preteso nelle forme e nei modi di cui al verbale di conciliazione di data __, firmato dalle parti ad esito del giudizio arbitrale, si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo.
La domanda degli opponenti presentata al punto “b) accertare e dichiarare che il credito di Euro __ richiesto da L. nel ricorso per decreto ingiuntivo di data __ è insussistente ed infondato e che nulla è più dovuto dagli attori opponenti al ricorrente”, è all’evidenza, come già chiarito dagli stessi opponenti, riferito all’esistenza del credito azionato da L., attinente all’asserito inadempimento di I. s.n.c. e O. dell’obbligo a provvedere a saldare l’onorario chiesto dallo studio legale __ per l’attività professionale prestata in favore di L. nelle pregresse fasi giudiziali e stragiudiziali, impiegandone parte dell’importo concordato quale controprestazione dovuta dalla società al socio L. in occasione della sua uscita dalla compagine sociale.
Con la conseguenza, che una volta pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo sulla base della prova documentale attestante il puntuale pagamento dell’importo quantificato dall’avv. __ in appunto Euro __, eseguito in data __ dalla I.G. s.n.c. a mezzo di bonifico bancario sul conto dello studio legale __ ed emissione, in pari data, della nota d’onorario n. __ intestata a nome di L. (e non, come continua tuttora a sostenere parte appellante a I.G. s.n.c.), recante quietanza dell’importo ricevuto __ (vedi allegati 3, 4 5 e 6 all’atto di citazione in opposizione, e l’allegato al doc. n . 5 nel fascicolo di parte opposta/appellante), e nel contesto appurata dal Tribunale l’infondatezza della pretesa dell’opposto di veder accertato che il pagamento fosse stato finanziato con denaro (Euro __) indebitamente prelevato in data __ da O. dal conto di L., è il solo asserito credito, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che il Tribunale ha implicitamente dichiarato da lungo tempo estinto e quindi non più esistente. Nulla ha il Tribunale viceversa deciso sull’esistenza/inesistenza di altre eventuali posizioni di debito/credito ancora aperte tra le parti, ritenendo in parte inammissibili, in parte non proponibili nel giudizio di opposizione, le domande di accertamento di altri crediti, avanzate dall’opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Laddove, contrariamente alla lettera dell’atto di opposizione, la domanda sub b) degli opponenti, nell’ultima parte, fosse invece da interpretare quale richiesta di declaratoria “tombale” di insussistenza di alcuna ragione di credito di L. nei confronti di I.G. s.n.c. e O., unici ad avere titolo per dolersi del mancato accoglimento della domanda sarebbero gli odierni appellati.
Se è pur vero, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all’opposto spettano tutti i poteri inerenti alla posizione del convenuto, fra cui quello di introdurre, su domanda riconvenzionale degli opponenti una eventuale ulteriore sua domanda riconvenzionale idonea a contrastare la prima, è altrettanto vero, che tale possibilità concessa al convenuto opposto sarà da lui sfruttabile nei termini e modi concessi dal codice di rito.
La comparsa di costituzione, depositata nel giudizio di primo grado dall’opposto L., avrebbe quindi – se l’accertamento chiesto al punto b dell’atto di opposizione fosse da intendersi non limitato alla declaratoria sull’esistenza/inesistenza del debito/credito di Euro __ e quindi da intendersi domanda riconvenzionale – dovuto contenere la pretesa domanda riconvenzionale dell’accertamento della esistenza di altri crediti con indicazione di titolo ed ammontare nei confronti della I.G. s.n.c. e di O.
Nel chiedere il rigetto dell’opposizione L. invece si è limitato a segnalare, in modo del tutto generico, che l’importo di Euro __, utilizzato – giusto il verbale di accordo – per il pagamento dell’onorario dell’avv. __, già suo difensore, sarebbe parte di imprecisato importo “in precedenza da parte opponente abusivamente prelevato e/o clandestinamente sottratto dal conto bancario dell’opposto I.L. … unitamente ad altre somme relative all’arbitrato, definito con verbale di transazione di data __ tra le stesse parti ….”, senza neppure formulare la relativa domanda di accertamento. A dette generiche indicazioni non può essere riconosciuto carattere di reconventio reconventionis, sempre ammesso e non concesso che da parte degli opponenti fosse stata introdotta nel giudizio una domanda riconvenzionale, presupposto indefettibile per l’ammissibilità dell’estensione, da parte dell’opposto, del tema di lite come da lui individuato nel ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo. Si veda, in proposito, la recente decisione della Corte di Cassazione, sent. 22.06.2018, n. 16564:
Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis”.
2.2 Sul conto di L. venne in data __ accreditata esattamente la somma di Euro __, dovutagli – giusto il verbale di conciliazione del __ (doc. n. 1 allegato al ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo) – quale corrispettivo concordato per il suo recesso dalla società in Euro __, ridotto, per compensazione del controcredito della società (Euro __) per lavori di costruzione della di lui casa di abitazione, “come risultante da fattura n. __ emessa dalla I.G. s.n.c. nei confronti di L.” ad Euro __, importo dal quale sono detratti gli Euro __ direttamente corrisposti da I.G. s.n.c. all’avv. __, ad estinzione del debito di L. nei confronti del legale.
Si veda il tenore letterale dell’accordo, “… il restante importo di Euro __ verrà versato entro giorni 7 dalla data odierna, detratti gli onorari e le spese che verranno comunicati da parte dell’avv. __, sul conto corrente n. __ presso la C.R., Filiale di __, intestato a L.”
Il tema di lite, come esteso dall’opposto, era quindi circoscritto in tali limiti, sicché rettamente il Tribunale, una volta accertato che l’asserito indebito “prelievo” di Euro __, che sarebbe servito per saldare l’onorario dell’avv. __, non era altro che il saldo progressivo negativo del conto di L., in data __ in seguito ad un prelievo, effettuato appunto quel giorno di Euro __. Detto saldo negativo pari ad Euro __ (si veda l’estratto conto particolareggiato, dimesso da L. quale suo doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione in primo grado) è stato quindi riportato in positivo, dopo il versamento in data __ degli Euro __, con nuovo saldo progressivo del conto, in tale data, di Euro __.
La sigla __ apparente sull’estratto conto doc. 4 nel fascicolo di L. si riferisce evidentemente al prelievo dei predetti Euro __ in data __, che hanno portato il saldo progressivo del conto dai precedenti Euro __ del __ a quello degli Euro __ del __.
2.3 Va condivisa la decisione del Tribunale di ritenere irrilevanti, riguardo all’unico tema di lite introdotto da L. con il ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo, prelievi indebiti effettuati, a dire dell’opposto, da O.: a prescindere dalla circostanza che ad oggi non v’è prova né della dedotta falsificazione di firme in calce ad ordini di bonifico attribuite a L. e in realtà apposte da O., cert’è che il pagamento delle spettanze all’avv. __ è tempestivamente avvenuto, nei modi concordati in sede di accordo, è ciò era ed è sufficiente per giungere alla pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Con il secondo motivo l’appellante deduce violazione dell’art. 112 e dell’art. 277 c.p.c. per omesso esame della “Delega di pagamento ed incasso” di cui al suo doc. n. 41. Effettivamente e correttamente il Tribunale non ha ritenuto di prendere in considerazione il detto documento, depositato appena nel corso dell’udienza del __, ampiamente dopo lo scadere dei termini perentori ex art. 183, 6 comma, c.p.c., senza che fosse accolta la richiesta di remissione in termini formulata nell’occasione dall’opposto.
3.1 Comunque sia, con tale delega (senza data, nella copia dimessa in atti), indirizzata alla I.G. s.n.c. ed alla C.R., filiale di __, dopo le premesse attinenti al pendente giudizio arbitrale per la liquidazione della quota del socio L. ed ai crediti e controcrediti ivi fatti valere, il predetto L. “dispone” l’utilizzo, da parte dell’Istituto bancario, dell’importo “che verrà liquidato dal Collegio arbitrale a carico della società e a favore di L. ad esito del giudizio arbitrale dopo il pagamento (da effettuarsi direttamente dalla I.G. snc)
1) agli arbitri degli onorari e delle spese ad essi dovuti come determinati nel loro arbitrale per la quota di spettanza di L.;
2) l’avv. __ degli onorari e delle spese ad essi dovuti in base alla parcella che verrà emessa,venga versato dalla I.G. Snc sul c/c n. __ presso la C.R., Filiale di __, la quale viene sin d’ora autorizzata a trattenere le seguenti somme, nell’ordine indicato e fino ad esaurimento dell’importo restante al netto dei succitati pagamenti:
1) fino ad Euro __ per il fido in c/c n. __
2) Euro __ per saldare la rata arretrata, scaduta il __, del mutuo n. __
3) l’importo necessario per saldare le eventuali rate future del suddetto mutuo scadute ed esigibili alla data di emissione del lodo arbitrale.” (enfasi dell’estensore)
Se ne deduce in primo luogo che la delega di pagamento in questione è stata stilata e firmata ancora prima del verbale di accordo nel procedimento arbitrale, e non ne rappresenta modifica.
La delega poi, lungi dal prevedere/imporre/riconoscere ulteriori pagamenti da eseguire alla I.G. snc in favore di L., oltre “all’importo che verrà liquidato ad esito del giudizio arbitrale”, semplicemente dispone che l’importo risultante, una volta accreditato sul conto di L. in esito alla procedura arbitrale sarà da utilizzare appunto per coprire il fido in conto corrente (Euro __) e per pagare la rata di mutuo arretrata di Euro __, scaduta il __, nonché per “saldare le eventuali rate future del suddetto mutuo scadute ed esigibili alla data di emissione del lodo arbitrale”. Solo una lettura superficiale del documento in esame può aver indotto parte opposta appellante a ritenere esso fonte dell’obbligo, assunto da I.G. s.n.c., a pagare alcunché, in aggiunta a quanto concordato nel verbale di conciliazione, rimanendo l’obbligo riguardante il fido concesso (Euro __) e quello di pagare la rata del mutuo Euro __, poi effettivamente estinta il __, in ammontare di Euro __, v. doc. n. 4 nel fascicolo dell’opposto appellante) a pacifico carico di L. stesso.
Si veda, a conferma di quanto sopra ricostruito, la lettera dell’allora legale di L., avv. __, di data __ citata nell’atto di appello. In essa è, conformemente al testo dell’Acc. __, dato atto del pagamento, nel giro della settimana successiva, dell’importo di Euro, da accreditare sul conto di L. presso la C.R., e da utilizzare, come dalla delega già ricordata, per il fido e per il pagamento della rata scaduta il __, con l’avviso ulteriore che l’importo rimanente di Euro __ debba essere versato sul conto di L. presso la B.P., pure in sofferenza, per evitare un pignoramento (cfr. doc. 42 nel fascicolo di parte opposta appellante).
La problematica attinente, indi, alla corretta attuazione o no della predetta delega, è questione inerente il rapporto tra l’istituto di credito e L., che non forma oggetto della presente lite, come ne rimane estraneo anche l’asserito indebito prelievo/utilizzo, in data __, dell’importo di Euro __.
- Con il terzo motivo l’appellante denuncia quali ingiuste le riportate condanne alla rifusione delle spese di lite agli opponenti e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. quantificati in favore delle parti opponenti in ammontare di Euro __ cadauna.
Rileva la Corte, che il pieno accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo legittimava senz’altro, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell’opposto alla rifusione delle spese di lite alle controparti.
Condivisibile e corretta appare, di fronte alla comprovata estinzione, ancora in data __, del credito di L. posto a base del ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, il riconoscimento di responsabilità aggravata ex art. 96, 1 comma c.p.c. e la condanna al risarcimento dei danni. Sostiene, a contrario, l’appellante di non avere avuto “conoscenza diretta” dell’avvenuto pagamento dell’onorario all’avv. __, negando – senza fornire prova concreta – di avere mai avuto consegnata la lettera dell’avv. __ di data __.
Tuttavia, di fronte alla nota d’onorario del legale n. __ del __, intestata a L. e recante la quietanza, di cui non ha mai negato di aver avuto consegna, non poteva ignorare che I.G. s.n.c. aveva tempestivamente adempiuto all’obbligo assunto in sede di Acc. del __ e quindi pagato la notula, legittimamente versando quindi sul conto di L. la sola differenza tra l’importo complessivo dovuto di Euro __ e l’onorario direttamente pagato al legale.
Ad ogni buon conto, L. avrebbe potuto, a mezzo di semplice telefonata allo studio __, fugare ogni suo dubbio sul corretto adempimento dell’obbligo di I.G. s.n.c. di pagare direttamente il professionista, accorgimento questo pretendibile e dovuto dal sedicente creditore prima di instaurare la presente, inutile lite.
- Al rigetto dell’appello consegue la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati. Non ritiene la Corte sussistenti i presupposti per una nuova condanna dell’appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi infatti patimento d’animo e ansie ulteriori, rispetto a quelli già risarciti in esito al giudizio di primo grado e riconducibili alla pendenza del giudizio di appello.
Nella liquidazione delle spese del secondo grado del giudizio vengono in applicazione i parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, in vigore dal 03.04.2014 ed indi aggiornati con D.M. n. 37 dell’08 marzo 2018, in vigore dal 27.04.2018.
Ciò in ossequio alla disposizione temporale di cui agli artt. 28 rispettivamente 7 dei decreti ministeriali citati, per cui “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.”
In considerazione del valore della causa, ricompreso nello scaglione da Euro __ a Euro __, in applicazione dei valori medi di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello”, con aumento del 30% per la difesa di due soggetti aventi stessa posizione processuale, si avranno, per le singole attività effettivamente compiute, i seguenti importi:
– fase di studio della controversia Euro __
– fase introduttiva del giudizio Euro __
– fase decisionale Euro __
per un totale di compenso unico pari ad Euro 6.615,00 che, per il detto aumento di Euro __ raggiunge il totale Euro __, cui ancora s’aggiungono, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, Euro __ a titolo di spese forfettarie (da calcolare nel 15% sul compenso totale).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, definitivamente decidendo nella causa di appello promossa da L. nei confronti di I.G. s.n.c. e O. ad impugnazione della sentenza numero __ pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data __ e pubblicata in data __,
ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
- rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
- condanna l’appellante L. a rifondere alle parti appellate I.G. s.n.c. e O. le ulteriori spese affrontate dai predetti per la presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro __ oltre a C.A.P. ed I.V.A. sulle voci gravate ed oltre alle successive spese occorrende;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell’appellante L.I. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del predetto art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002 per la stessa presentazione dell’impugnazione.
Così deciso in Bolzano, il 22 agosto 2018.
Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2018.
Corte_Appello_Trento Bolzano_Sent_31_08_2018