Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 03/12/2018
Con sentenza del 3 dicembre 2018, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nel giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Civile, Sentenza del 03/12/2018
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. IV
nella persona del Giudice designato dott.ssa __, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. __ del ruolo generale per l’anno __, trattenuta in decisione all’udienza del __ con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., vertente:
TRA
P.,
ATTORE – DEBITORE OPPONENTE
E
T. s.p.a.
CONVENUTA – CREDITRICE OPPOSTA
E
A. s.r.l.
INTERVENUTA – CREDITRICE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, P. ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli in data __ ad istanza di T. s.p.a. per Euro __ in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. __ emesso dal Tribunale di Roma.
L’opponente ha dedotto la prescrizione decennale dei crediti vantati dalla controparte e la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi concludendo per la declaratoria di nullità del precetto con accertamento dell’estinzione per prescrizione dei crediti intimati e, comunque, per la riduzione degli stessi nei limiti di ragione in relazione agli interessi, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la creditrice opposta contestando la fondatezza dell’opposizione, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del processo, denegato il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ed intervenuta ex art. 111 c.p.c. l’A. s.r.l., cessionaria da T. s.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del __ sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe indicate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Quanto al primo motivo riguardante la prescrizione del diritto di credito vantato dapprima da T. s.p.a. ed, in seguito a cessione nelle more della causa, da A. s.r.l., detta società, costituendosi, ha allegato e documentato, ai fini della interruzione della prescrizione decennale:
– l’interruzione del termine di prescrizione ex artt. 1310, 2943 e 2945, 2 co c.c. dal __ (data in cui altra coobbligata solidale ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo alla base del precetto opposto) e sino al __ (data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ha rigettato l’opposizione – cfr. doc. 4 del fascicolo di parte di T. s.p.a.);
– l’avvenuta insinuazione, per il credito vantato nei confronti dell’odierno opponente nella qualità di fideiussore della società U. s.r.l., nel passivo del fallimento della predetta società, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del __ producendo comunicazioni ricevute dal curatore al creditore originario B., che attestano l’avvenuto deposito del piano di riparto finale in data __.
– L’interruzione dal __ (data di introduzione del giudizio) al __ (data della pubblicazione della sentenza di cassazione) per effetto della revocatoria promossa dalla Banca nei confronti (tra gli altri) dell’opponente al fine di ottenere l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita con cui P. aveva venduto un immobile di sua proprietà (cfr. doc. 7- 8 del fascicolo di parte della cedente).
Come è noto infatti la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (cfr. recentemente Cass. Civ. n. 9638/2018)
Analogo effetto interruttivo-sospensivo produce ex artt. 2943 e 2945 cod. civ. la proposizione dell’azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo (cfr. Cass. Civ. n. 1084/2011 e 16293/2016).
Orbene, in ragione della pluralità degli atti interruttivi e dei conseguenti periodi di sospensione, il termine di prescrizione decennale è tornato a decorrere dal __ cosicché lo stesso non era di certo decorso alla data della notifica del precetto opposto (__).
Il secondo motivo di opposizione è inammissibile.
Con detto motivo l’opponente intende contestare la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi come stabiliti nel decreto ingiuntivo alla base del precetto opposto.
Aderendo alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, tale accertamento è precluso nella presente sede poiché “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest’ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008).
Del tutto inconferente la giurisprudenza richiamata dall’opponente a sostegno dell’ammissibilità dell’opposizione giacché in essa si tratta il caso in cui la contestazione investe lo schema di calcolo degli accessori, come operata dall’intimante in forza di titolo senza determinazione di ammontare degli stessi, e non invece – come nel caso di specie – la determinazione degli interessi come disciplinata nello stesso titolo giudiziale.
L’opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese tra l’ultima cessionaria del credito precettato e l’opponente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
– respinge l’opposizione;
– condanna P. alla rifusione in favore della A. s.r.l. delle spese di lite che liquida in Euro __ per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2018.